COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE C.R. VENETO Nei confronti : del calciatore Tonellotto Giovanni (Rossano 2004) del Sig. Bizzotto Ennio (Presidente A.C. Belvedere)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE C.R. VENETO Nei confronti : del calciatore Tonellotto Giovanni (Rossano 2004) del Sig. Bizzotto Ennio (Presidente A.C. Belvedere) Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 24/9/2004, ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare : • il calciatore Tonellotto Giovanni (Rossano 2004) per avere sottoscritto due liste di trasferimento in favore di due diverse Società (U.S. Rossano e A.C. Galliera) contravvenendo alle disposizioni stabilite dall’art. 40, 4° comma delle N.O.I.F.; • il Sig. Bizzotto Ennio – Presidente A.C. Belvedere – in base al disposto di cui all’art. ,2° e 4° comma del C.G.S. per aver rilasciato una doppia lista di trasferimento in favore delle due diverse Società sopra citate. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti nell’odierna riunione : il calciatore Tonellotto Giovanni il Sig. Bizzotto Ennio – Presidente A.C. Belvedere rilevato che i soggetti deferiti hanno esposto alla C.D. che le richieste di trasferimento del giocatore Tonellotto Giovanni non furono in realtà da intendersi come plurime, essendo il calciatore ed il Presidente della società cedente in buona fede convinti che, all’atto della sottoscrizione della seconda lista di trasferimento, a favore del Rossano 2004, la prima a favore dell’A.C. Galliera, conformemente agli accordi intercorsi tra il calciatore ed i dirigenti del Galliera medesima, fosse già posta nel nulla, con la materiale concordata eliminazione del documento; considerato che le circostanze di cui sopra risultano in qualche modo avvalorate dalla stessa segnalazione e dalla condotta dell’A.C. Galliera, la quale, del resto, mai ha contestato la regolarità e l’efficacia del tesseramento a favore del Rossano 2004. Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Commissione Disciplinare delibera • di mandare assolti entrambi i soggetti deferiti dalla incolpazione loro ascritta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it