COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. TREVILLLE Avverso validità gara Loreggia-Treville del 22/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.S. TREVILLLE
Avverso validità gara Loreggia-Treville del 22/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Campodoro ha presentato reclamo avverso la validità della gara Loreggia - Treville del 22/12/2004 del
Campionato di 2^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, perché squalificati, dei giocatori Marconato Giuliano
e Sozzo G.Paolo, nelle fila della Pol. Loreggia.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo proposto dal G.S. Treville ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
accertato che i calciatori Marconato Giuliano e Sozzo G.Paolo sono stati squalificati una giornata per aver raggiunto il
numero di 4 ammonizioni e che detta sanzione, assunta dal Giudice Sportivo, é stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale
n. 28 del 22/12/2004 del Comitato Regionale Veneto
considerato che la squalifica per recidività di ammonizioni non é soggetta al principio dell’automatismo della sanzione;
constatato inoltre che l’art. 17, 2° comma del C.G.S. espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche
dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del
Comunicato ufficiale”;
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio nei confronti dei giocatori Marconato e Sozzo non doveva essere scontato in
occasione della gara del 22/12/2004, la cui regolarità appare evidente;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dalla Società G.S. Treville;
• di confermare la validità della gara Loreggia – Treville, omologandola con il risultato acquisito in campo di 1-0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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