COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. S. GIORGIO FONTANIVA Avverso regolarità gara Torreselle – Fontaniva dell’8/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria OPPOSIZIONE A.C. FRATTE Avverso regolarità gara Fratte – Torreselle del 12/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. S. GIORGIO FONTANIVA Avverso regolarità gara Torreselle – Fontaniva dell’8/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria OPPOSIZIONE A.C. FRATTE Avverso regolarità gara Fratte – Torreselle del 12/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria Le Società S.Giorgio Fontaniva e A.C. Fratte hanno presentato rituale reclamo avverso la validità delle gare Torreselle- Fontaniva dell’8/12/2004 e Fratte-Torreselle del 12/12/2004 del Campionato di 2^ Categoria, lamentando la partecipazione irregolare, nelle fila del G.S. Torreselle del giocatore Gambaro Jody perché squalificato per una giornata, sanzione mai scontata. I due reclami vengono unificati in un unico giudizio. La Commissione Disciplinare esaminati i reclami avanzati dalle Società S.Giorgio Fontaniva e A.C. Fratte che asseriscono che il giocatore del G.S. Torreselle risultava squalificato una giornata, a seguito di espulsione nella gara del 5/12/2004 Torreselle-Rio, giusta pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 25 del 9/12/2004 pag. 25/460; letta la documentazione ufficiale in atti, visti il referto di gara ed il supplemento del rapporto rilasciati dall’arbitro; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal G.S. Torreselle, nella quale asserisce : - che l’arbitro nel corso del precitato incontro del 5/12/2004, ha espulso il calciatore Marchetti Emanuele e non Gambaro Jody, come indicato dallo stesso nella distinta formazione squadra consegnata al termine della partita e fatta pervenire in atti; - di aver quindi impiegato nelle gare dell’8 e 15/12/2004 il giocatore Gambaro Jody che a loro risultava non espulso; convocati i giocatori Gambaro Jody e Marchetti Emanuele del G.S. Torreselle che si sono presentati muniti di un documento valido di identità, nonché l’arbitro che ha diretto l’incontro Torreselle-Rio del 5/12/2004 per procedere alla identificazione personale del calciatore effettivamente espulso; espletato detto incombente, con l’indicazione da parte dell’arbitro, del giocatore Gambaro Jody quale calciatore effettivamente espulso nella gara del 5/12/2004; rileva quanto segue : Alcuni dati sono pacificamente acquisiti al giudizio : - 1) il primo é che nella distinta formazione squadra consegnata dall’arbitro al termine della partita del 5/12/04 alla Società Torreselle, risulta indicato con apposita crocetta tra gli espulsi il giocatore Marchetti Emanuele e non il calciatore Gambaro Jody (nell’originale della distinta allegata al referto dell’ufficiale di gara e trasmessa al Giudice Sportivo Regionale, detta indicazione risulta invece cancellata – cancellazione confermata dalla dicitura “no”- ed indicato come espulso con apposizione di specifica crocetta – confermata dalla dicitura “si” – in corrispondenza del nominativo il calciatore Gambaro Jody); - 2) il secondo é che il calciatore Marchetti Emanuele non ha partecipato alla gara Torreselle-S.Giorgio Fontaniva dell’8/12/2004; - 3) il terzo é che la documentazione ufficiale allegata al referto arbitrale e corroborata dalla identificazione avvenuta dinanzi a questa Commissione, non consentono oggi di mettere in discussione che il soggetto colpito dall’espulsione sia stato il giocatore Gambaro Jody; - 4) il quarto é rappresentato dal fatto che il primo Comunicato Ufficiale in cui compariva, quale giocatore espulso e conseguentemente squalificato, il calciatore Gambaro Jody é quello n. 25 pubblicato soltanto il giorno 9/12/2004, quindi dopo l’effettuazione dell’incontro Torreselle-S.Giorgio Fontaniva e prima della disputa dell’incontro Fratte- Torreselle del 12/12/2004; né, prima della data del 9/12/2004, alla Società Torreselle era stato comunicato in alcun modo che il suo giocatore espulso - nella gara del 5/12/04 – era il Gambaro. In questo quadro di riferimento, ritiene questa Commissione che occorra distinguere, ai conseguenti fini sanzionatori, la partecipazione del giocatore Gambaro alla gara Torreselle – S.Giorgio Fontaniva dell’8/12/2004 da quella alla gara Fratte-Torreselle del 12/12/2004. Per quanto riguarda la prima gara dell’8/12/04, l’unico documento ufficiale di cui ha potuto disporre il G.S. Torreselle era la copia della lista consegnatele a fine della partita del 5/12/04 dall’arbitro, nella quale l’espulso risultava essere il calciatore Marchetti : a detta indicazione, che ben poteva far presumere la conformità con l’originale della distinta rimasta in possesso dell’arbitro e la sua successiva trasfusione nei provvedimenti del Giudice Sportivo e quindi nel Comunicato Ufficiale ostensibile a tutte le Società, la Società Torreselle si é attenuta, non impiegando il calciatore Marchetti. L’utilizzo del calciatore Gambaro soltanto a posteriori può quindi venir considerato indebito, ma all’atto dell’impiego di detto giocatore ed alla stregua dell’unica documentazione in quel momento disponibile da parte della Società, considerato anche il brevissimo termine intercorso tra la gara del 5 e 8 dicembre 2004, esso non sembra poter integrare gli estremi dell’abuso sanzionabile. Ne consegue che il risultato della gara dell’8/12/2004 deve essere confermato in quello acquisito sul campo. Diverso ragionamento si impone invece per quanto concerne la gara del 12/12/2004, dal momento che a tale data la squalifica del giocatore Gambaro Jody era stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 9/12/2004, e ad essa la Società Torreselle, indipendentemente dai propri soggettivi convincimenti, aveva l’obbligo di ottemperare, non utilizzando lo stesso nella gara predetta. Né varrebbe obiettare che, in tal modo, la Società Torreselle avrebbe subito un pregiudizio in quanto così facendo sarebbe stata costretta a tener fermi due giocatori (il Marchetti nella prima gara ed il Gambaro nella seconda), quando l’espulsione riguardava uno solo di essi. Al di là di ogni altra pur possibile considerazione, infatti, oggettivamente nessun danno ha patito la Società Torreselle per non aver utilizzato il calciatore Marchetti nella gara dell’8/12, in quanto ritenuto espulso, dal momento che detta gara é stata vinta dalla Società medesima, e che quindi, di fatto, ogni teorico aspetto pregiudizievole della vicenda é stato neutralizzato e reso irrilevante. In conclusione, con riferimento alla gara del 12/12/2004, la Società Torreselle ben avrebbe potuto – in quanto era oramai nella condizione documentale di farlo – e dovuto – attesa l’obbligatorietà del comportamento - non utilizzare il calciatore Gambaro in posizione irregolare Ne consegue che per la partita Fratte -Torreselle del 12/12/04 andrà applicata la norma prevista dall’art. 12, comma 5a del C.G.S. P.Q.M. La Commissione disciplinare Delibera • di respingere il reclamo avanzato dalla Società A.C. S. Giorgio Fontaniva; • di confermare la validità della gara dell’8/12/2004, omologandola con il risultato acquisito in campo come segue : Torreselle – S. Giorgio Fontaniva 2 – 1; • di disporre l’addebito a carico della Società S.Giorgio Fontaniva, per tassa reclamo non versata; • di accogliere il reclamo proposto dalla Società A.C. Fratte; • di applicare a carico del G.S. Torreselle la sanzione sportiva della perdita della gara del 12/12/2004, omologandola come segue : Fratte -Torreselle 3 – 0.
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