COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.P. S.ANNA CHIOGGIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 22 del 22/12/2004 – Squalifica giocatore Zampedri Alessandro sino al 20/2/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.P. S.ANNA CHIOGGIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 22 del 22/12/2004 – Squalifica giocatore Zampedri Alessandro sino al 20/2/2005 – Campionato di 3^ Categoria La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo presentato dalla S.P. S. Anna di Chioggia il 5/1/2005, dichiarandolo inammissibile, per inosservanza della norma di cui all’art. 42, 5° comma del C.G.S., che stabilisce che “i ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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