COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2005 DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti di : – Sig. Cattelan Antonio – Direttore Sportivo A.S.D. Cristoforo Colombo – A.S.D. Cristoforo Colombo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2005 DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti di : - Sig. Cattelan Antonio – Direttore Sportivo A.S.D. Cristoforo Colombo - A.S.D. Cristoforo Colombo Il Procuratore Federale, con atto del 3/11/2004, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R. Veneto : • Il Sig. Cattelan Antonio – Direttore Sportivo dell’ASD Cristoforo Colombo per rispondere della violazione di cui all’art 1,comma 1° del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; • La Società ASD Cristoforo Colombo per rispondere della violazione di cui all’art.2,comma 4° del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato.Il deferimento delle parti sopra indicate é derivato dai fatti illustrati nella lettera del Procuratore Federale del 3/11/2004che qui di seguito si riporta :“ Il Procuratore Federale,vista la nota in data 7/10/04 con la quale il segretario della Commissione Disciplinare del C.R.Veneto ha trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 14 del 6 ottobre 2004 concernente, tra l’altro, la documentazione relativa al deferimento adottato da parte del Presidente del C.R. Veneto nei confronti del calciatore Diego TONO, già tesserato G.S.D. Cristoforo Colombo e, attualmente per la Società G.S. Casone di Legnaro (PD), nonché la sospensione della trattazione del predetto procedimento disciplinare, al fine di consentire alla scrivente Procura Federale <> : considerato che : 1. la Commissione Disciplinare ha comminato la sanzione della inibizione a carico del Sig. Cesare Voltan (Presidente pro-tempore Caminese) e la sanzione della squalifica a carico del Sig. Marco Giarola (Presidente pro-tempore C. Colombo alla data dell’episodio preso in esame e attualmente Dirigente della medesima Società) sino al 30 aprile 2004 (cfr. Comunicato Ufficiale in data 23 marzo 2004 n. 40), omettendo, per motivi che non si intuiscono, l’adozione delle previste sanzioni per le Società di appartenenza dei suddetti presidenti (responsabilità diretta) e che sotto tale profilo si é formato giudicato; 2. dall’esame degli atti della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, Sig. Andrea Benedetti, non si evincono rilievi di natura disciplinare nei confronti del calciatore Diego Tono, obiettivamente raggirato dai responsabili delle suindicate società, nonché per la pluralità dei motivi addotti dall’Ufficio Indagini, che si considerano parte integrante del presente provvedimento, in quanto, condivisibili (é appena il caso di considerare che la volontà della Commissione Disciplinare si é autolimitata nel momento in cui ha promosso opportuni accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini); 3. il Sig. Leopoldo Carpanese, che secondo il segretario dell’A.S. Caminese avrebbe predisposto la lista di trasferimento del 18 settembre 2000 é <>; 4. il Sig. Antonio Cattelan, direttore sportivo, della Società G.S.D. Cristoforo Colombo era presente insieme al presidente e al direttore sportivo della Società Caminese, nel momento della sottoscrizione della convenzione privata in data 6 luglio 2001; ritenuto che in ordine a quanto sopra per le questioni sub 1 – 2 e 3 non sussistono i presupposti per dar luogo a procedimenti disciplinari, mentre per quanto sub 4 si riscontra la responsabilità del Sig. Antonio Cattelan, direttore sportivo, della Società G.S.D. Cristoforo Colombo, il quale pur essendo presente, insieme al presidente e al direttoresportivo della società Caminese, al momento della sottoscrizione in data 6 luglio 2001 non ha dato notizia alcuna ai competenti Organi della F.I.G.C., per l’adozione dei relativi provvedimenti;ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti, riguardanti il Sig. Antonio Cattelan, direttore sportivo, della società G.S.D. Cristoforo Colombo, integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1° del C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società G.S.D. Cristoforo Colombo per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, 4° comma del C.G.S.”. Al dibattimento intervengono : - il Sig. Flavio Simionato (Dirigente G.S.D. Cristoforo Colombo) con delega scritta che viene depositata agli atti e il Sig. Antonio Cattelan (Direttore Sportivo G.S.D. Cristoforo Colombo) che hanno ammesso i loro addebiti, riportandosi a quanto già esposto nelle memorie difensive; - Il Dott. Salvatore Sciutto – Rappresentante della Procura Federale – il quale ha chiesto l’adozione nei confronti del Sig. Antonio Cattelan della sanzione della inibizione per 38 giorni e nei confronti della Società G.S.D. Colombo la sanzione dell’ammenda di € 200,00.- La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentite le parti deferite; ritenuto alla luce delle acquisizioni probatorie la sussistenza dei fatti ascritti P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di comminare a carico del Sig. Antonio Cattelan (Direttore Sportivo G.S.D. Cristoforo Colombo) la sanzione della inibizione sino al 25 Febbraio 2005; • di comminare a carico della Società G.S.D. Cristoforo Colombo la sanzione della ammenda di € 100,00.-
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