COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 10.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED _ 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 82 del 21.12.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 10.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED _ 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 82 del 21.12.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dal Trentino Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 82 del 21.12.2004) con il quale sono state irrogate la squalifica del campo di giuoco per n. una gara e l’ammenda di _ 1.500,00 “perché, a fine gara, propri sostenitori in campo avverso, provocati dall’opposta tifoseria, invadevano il terreno gi giuoco venendo in contatto con la stessa. Ne nasceva una violenta rissa con scambi si calci, pugni e lanci di corpi contundenti. La stessa proseguiva all’esterno dell’impianto sportivo e, dopo circa mezz’ora, veniva a fatica sedata dalla Forza Pubblica. Sanzione così determinata in considerazione dell’assenza di precedenti”; rilevato che sulla dinamica dei fatti avvenuti e rappresentati nel rapporto del commissario di campo vi è sostanziale conferma nel reclamo del Trentino Calcio; considerato che, in adesione a quanto sostenuto dalla Società reclamante, in effetti la sanzione emessa dal Giudice Sportivo non appare congrua e, in ogni caso, non proporzionata alla sanzione irrogata alla Società ospitante (Pergocrema), peraltro passata in giudicato; ritenuto che al Pergocrema è stata irrogata la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. una gara e dell’ammenda di _ 2.500,00, appare eccessiva la sanzione irrogata al Trentino Calcio che deve tener particolare conto della posizione di Società ospitata e del fatto che i sostenitori di quant’ultima Società hanno agito a seguito di grave provocazione; conseguentemente, appare equo ridurre la sanzione irrogata al Trentino Calcio alla sola squalifica del campo di giuoco per n. una gara ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9 e 11 C.G.S., P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione irrogata al Trentino Calcio alla sola squalifica del campo di giuoco per una gara annullando l’ammenda di _ 1.500,00. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it