COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 10.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED _ 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 82 del 21.12.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 10.01.2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED _ 1.500,00 (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 82 del 21.12.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dal Trentino Calcio avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 82 del 21.12.2004) con il quale sono state irrogate la squalifica del
campo di giuoco per n. una gara e l’ammenda di _ 1.500,00 “perché, a fine gara, propri
sostenitori in campo avverso, provocati dall’opposta tifoseria, invadevano il terreno gi
giuoco venendo in contatto con la stessa. Ne nasceva una violenta rissa con scambi si
calci, pugni e lanci di corpi contundenti. La stessa proseguiva all’esterno dell’impianto
sportivo e, dopo circa mezz’ora, veniva a fatica sedata dalla Forza Pubblica. Sanzione
così determinata in considerazione dell’assenza di precedenti”;
rilevato che sulla dinamica dei fatti avvenuti e rappresentati nel rapporto del
commissario di campo vi è sostanziale conferma nel reclamo del Trentino Calcio;
considerato che, in adesione a quanto sostenuto dalla Società reclamante, in effetti la
sanzione emessa dal Giudice Sportivo non appare congrua e, in ogni caso, non
proporzionata alla sanzione irrogata alla Società ospitante (Pergocrema), peraltro
passata in giudicato;
ritenuto che al Pergocrema è stata irrogata la sanzione della squalifica del campo di
giuoco per n. una gara e dell’ammenda di _ 2.500,00, appare eccessiva la sanzione
irrogata al Trentino Calcio che deve tener particolare conto della posizione di Società
ospitata e del fatto che i sostenitori di quant’ultima Società hanno agito a seguito di
grave provocazione;
conseguentemente, appare equo ridurre la sanzione irrogata al Trentino Calcio alla sola
squalifica del campo di giuoco per n. una gara ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 9 e 11 C.G.S.,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione irrogata al Trentino Calcio alla
sola squalifica del campo di giuoco per una gara annullando l’ammenda di _ 1.500,00.
Nulla per la tassa non versata.
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