COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE QUALANO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 14.01.2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE QUALANO ANTONIO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
OSSERVA
Emerge dal rapporto arbitrale relativo alla gara in epigrafe indicata che, al quarto minuto
del secondo tempo, il calciatore della Turris, Qualano Antonio veniva espulso per
condotta violenta, avendo, a gioco fermo e fuori dal terreno di giuoco, sferrato un pugno
ad un avversario che attingeva alla regione del collo, determinando la di lui caduta al
suolo. Il Giudice Sportivo, valutato il contenuto del rapporto, disponeva, recependo la
motivazione arbitrale, la squalifica per tre gare effettive del calciatore Qualano Antonio.
Avverso tale decisione ha proposto ritualmente ricorso la A.S.D. Turris sostenendo la
sproporzione della sanzione rispetto ai fatti connotati, sempre a dire della ricorrente,
dalla involontarietà della condotta tenuta dal Qualano il quale non avrebbe avuto
l’intenzione di produrre “ danno fisico” all’avversario; in particolare si sottolineava che
quest’ultimo era rovinato a terra per la perdita dell’equilibrio e non già per il dolore
determinato dal pugno ricevuto.
Devesi rilevare, dopo l’ascolto del difensore della Società reclamante, che si è riportato
sostanzialmente ai motivi del ricorso, che l’ipotesi prospettata della involontarietà della
condotta tenuta dal Qualano Antonio, non solo si appalesa apodittica, ma configge in
maniera inconciliabile con gli assunti emergenti dal rapporto arbitrale che, ai sensi
dell’art. 31 lett. A1 del C.G.S., gode di fede privilegiata.
E’ da aggiungere che, recepiti i fatti così come riferiti nel predetto rapporto, la sanzione
inflitta si configura equa ed adeguata alla gravità insita nei fatti stessi caratterizzati da
gratuita violenza, (espressa, peraltro, a gioco fermo e fuori dal campo di giuoco), sicché
il ricorso deve essere rigettato con le ulteriori conseguenze,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa non versata.
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