COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. GALLIPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 02.02.2005 ALL’ALLENATORE GIUGNO FRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. GALLIPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 02.02.2005 ALL’ALLENATORE GIUGNO FRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dall’A.C. Gallipoli avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 95 del 12.01.2005) con il quale è stata irrogata la squalifica fino al 02. 02.2005 all’allenatore Franco Giugno “perché, a gioco fermo, con atteggiamento minaccioso correva verso gli occupanti la panchina avversaria tentando di aggredirli. Nella corsa colpiva ad un fianco un Assistente Arbitrale procurandogli lieve dolore”; ascoltato il difensore della Società reclamante che ha escluso la volontà minacciosa dell’allenatore, la sussistenza di un tentativo di aggressione da parte dello stesso ed asserito l’involontarietà dell’impatto con l’Assistente Arbitrale; considerato che in effetti il comportamento tenuto dal sig. Giugno descritto nel rapporto dell’Assistente Arbitrale, mentre consente di rilevare un atteggiamento minaccioso (anche se non spiega come tale atteggiamento si sarebbe manifestato), non fa cenno ad alcun tentativo di aggressione, così come l’impatto con l’Assistente Arbitrale non appare volontariamente cercato; ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla luce delle considerazioni sopra esposte appare eccessiva, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.C. Gallipoli, riduce la squalifica irrogata all’allenatore sig. Franco Giugno sino al 27.01.2005. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it