COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 24.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER N. 6 GARE (porte chiuse) PIU’ AMMENDA DI EURO 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 01.12.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 24.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER N. 6 GARE (porte chiuse) PIU’ AMMENDA DI EURO 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 01.12.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l’arbitro ha repertato che i sostenitori della reclamante, durante lo svolgimento della gara, posti alla spalle di uno dei due assistenti, lanciavano in campo bottigliette, fumogeni e petardi, striscioni incendiati e aste di bandiere. Gli stessi inoltre, a fine gara, incendiavano una postazione dello stadio, adibita a sala stampa. L’assistente arbitrale, a sua volta, repertava che tali sostenitori lo avevano colpito con sputi, acqua, una bottiglietta di acqua, un sasso della grandezza di una noce, lanciandogli contro, nel contempo, fumogeni, petardi, aste di bandiera, striscioni incendiati, senza tuttavia colpire. Il commissario di campo riportava che i sostenitori della reclamante, circa trecento, prima dell’inizio della gara, nell’attesa che venisse loro aperto il cancello d’ingresso, lanciavano pietre all’indirizzo delle Forze dell’Ordine, tanto che un carabiniere ed un vigile urbano erano colpiti alla testa. Costoro, sottraendosi ai controlli, riuscivano con la forza ad accedere all’interno dello stadio, da dove inveivano contro la tifoseria locale e lanciavano razzi e petardi, esponendo, durante lo svolgimento della gara, il comportamento descritto dall’assistente arbitrale. A fine gara, alcuni di tali sostenitori davano fuoco alla tribuna destinata a televisione e stampa e, successivamente, nelle vie adiacenti allo stadio, danneggiavano alcune autovetture in sosta, tra cui quella dell’osservatore tecnico arbitrale. La reclamante ha chiesto la riduzione delle sanzioni ad essa comminate, sostenendo che la responsabilità dei fatti accaduti prima della gara erano imputabili alla Società ospitante che aveva interdetto ai sostenitori ospito, già muniti di biglietto, l’accesso al campo; che durante la gara nulla era accaduto che potesse influire sull’andamento della gara stessa, difatti giunta regolarmente a termine; che essa reclamante aveva fatto di tutto per prevenire incidenti; che il Carabiniere era stato colpito alla testa non da una pietra, bensì da un melograno lanciato da un balcone di una casa sovrastante la strada percorsa dai tifosi; che alcuna autovettura era stata danneggiata dai sostenitori della reclamante, in quanto i medesimi, al termine della gara, erano subito risaliti sui torpedoni che li avevano trasportati e che erano parcheggiati all’interno dello stesso. La reclamante, sentita di persona, nel corso dell’audizione di riportava al reclamo e faceva acquisire agli atti alcuni documenti provenienti uno dalla stessa reclamante e tre dall’Arma dei Carabinieri, nonché una fotografia di spazio della tribuna dello stadio adibito a sala stampa. L’assunto della reclamante non è suscettibile di comportare la riduzione della sanzione. Nessuno degli elementi riportati nel reclamo trova rispondenza negli atti ufficiali di gara, i quali costituiscono, come noto, fonte privilegiata di prova. Il reclamo, peraltro, non disconosce che i fatti si siano effettivamente verificati e tanto basta per indurre questa Commissione a confermare le sanzioni, che appaiono peraltro proporzionate agli occorsi. P.Q.M. Rigetta il reclamo; conferma la squalifica per sei gare (porte chiuse) del campo di giuoco della A.P. Scafatese Calcio e l’ammenda di € 4.000,00; dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it