COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VENTURINA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 250,00, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARTOLO ROCCO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPPANNARI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 99 del 19.01.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VENTURINA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 250,00, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARTOLO ROCCO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPPANNARI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 99 del 19.01.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo della Società Venturina Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 99 del 19.01.2005 con cui sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di _ 250,00 alla Società Venturina e della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Bartolo Rocco e per tre gare effettive al calciatore Cappannari Simone; sentito il direttore generale della Società Venturina il quale si è riportato al reclamo; osserva quanto segue: il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società reclamante perché propri tesserati non identificati danneggiavano la porta e i sanitari dello spogliatoio loro riservato e i due calciatori della stessa Società Bartolo e Cappannari, il primo perché, a gioco fermo, calpestava un avversario a terra, il secondo perché rivolgeva all’arbitro espressioni offensive, alla notifica di provvedimento disciplinare, e gettava a terra la fascia di capitano; la Società reclamante ha evidenziato la eccessiva gravità delle sanzioni irrogate, rappresentando che il comportamento di Bartolo Rocco è stato involontario, avendo egli nel movimento della corsa calpestato l’avversario a terra, senza alcuna volontà e che l’espressione offensiva rivolta all’arbitro da Cappannari Simone è stata determinata dal particolare clima agonistico dell’incontro. Ha, inoltre, evidenziato, quanto alla sanzione dell’ammenda di _ 250,00, che il danneggiamento dello spogliatoio non poteva essere addebitato ai propri tesserati e, comunque, la questione è stata risolta in maniera amichevole con la Società ospitante; i l direttore di gara, nel rapporto integrativo inviato in data odierna a seguito di richiesta di questa Commissione, ha specificato che il comportamento violento di Bartolo Rocco si è verificato volontariamente ma nel corso di un’azione di giuoco; le sanzioni irrogate alla Società Venturina e al calciatore Cappannari appaiono eque in considerazione delle motivazioni del Giudice Sportivo che trovano riscontro nel rapporto arbitrale: invero la squalifica per tre gare è stata comminata al Cappannari in considerazione della sua qualità di capitano della squadra, per una espressione offensiva all’arbitro sostanzialmente non contestata nel reclamo nonché per il comportamento complessivamente considerato. Nè rileva, ai fini della determinazione della sanzione dell’ammenda alla Società, la circostanza della composizione amichevole della vicenda, documentata con reclamo; al calciatore Bartolo Rocco, invece, la sanzione deve essere ridotta alla squalifica per due gare effettive, in considerazione delle rettifiche dell’arbitro nella integrazione di rapporto, da cui emerge che l’azione violenta, pur essendo stata posta in essere volontariamente, è avvenuta non a gioco fermo, non avendo l’arbitro fermato il gioco, ma nel corso di un’azione in cui il Bartolo è venuto in contatto con calciatore della squadra avversa. Peraltro il comportamento del Bartolo non ha determinato alcun danno fisico all’avversario, P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo e riduce la sanzione della squalifica irrogata al calciatore Bartolo Rocco da quattro a due gare; conferma per il resto la decisione impugnata. Nulla per la tassa non versata.
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