COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2004 SALO – MEZZOCORONA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 08/12/2004 SALO - MEZZOCORONA
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società
Mezzocorona e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in quanto l'Arbitro
non avrebbe provveduto all'espulsione del calciatore del Salo' n° 8 Cazzamalli Alessandro
nonostante lo stesso fosse stato ammonito per due volte invocando pertanto l'annullamento
della gara e la conseguente ripetizione della stessa producendo a corredo del reclamo la
videocassetta quale mezzo di prova;
- esaminato il supplemento di referto fatto pervenire, su richiesta di questo Giudice Sportivo,
dall'Arbitro della gara e nel quale si da atto dell'errore tecnico nel quale è incorso avendo
proceduto, nel corso del secondo tempo ad ammonire per la seconda volta il calciatore
Cazzamalli Alessandro del Salo' senza provvedere alla sua espulsione e ciò, per mero
errore materiale avendo attribuito l'erronea ammonizione al calciatore Mestriner Nicola del
Mezzocorona;
- considerato pertanto che, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dalle regole 5 e
12 del regolamento del gioco del calcio, l'Arbitro doveva provvedere ad espellere il citato
calciatore e che in conseguenza di tale omissione la gara non ha ovviamente avuto regolare
svolgimento;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo disponendo per l'effetto la ripetizione della gara trasmettendo a tal
fine gli atti al Comitato Interregionale per quanto di sua competenza;
2) di sostituire l'ammonizione (2°) comminata al calciatore Cazzamalli Alessandro con
C.U. n° 74 del 10122004 con la squalifica per una giornata di gara per doppia
ammonizione (condotta scorretta e comportamento non regolamentare);
3) di non addebitare la tassa di reclamo.