COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/12/2004 FRASCATI CALCIO – ART.IND.LARCIANESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 22/12/2004 FRASCATI CALCIO - ART.IND.LARCIANESE
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.
Art.Ind.Larcianese e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Cipollone
Emanuele il quale era da ritenersi squalificato per una gara per recidività in ammonizione
comminatagli con C.U. n° 74 del 10122004;
- rilevato che il calciatore Cipollone Emanuele ( tesserato Frascati calcio), squalificato per una
gara effettiva con C.U. n° 74 del 10122004, non ha preso parte alla gara Frascati Guidonia
del 12122004 mentre è stato regolarmente schierato nella gara del 19122004
Cascina - Frascati;
- rilevato che questo Giudice Sportivo, con proprio C.U. n° 82 del 21122004 disponeva la
ripetizione della gara Frascati - Guidonia del 12122004 per errore tecnico dell'Arbitro;
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS le gare, con riferimento alle quali le
sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un
risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con
decisione definitiva degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di annullamento della gara il
calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla
pubblicazione del provvedimento definitivo;
- ritenuto pertanto che il calciatore Cipollone Emanuele non aveva titolo a partecipare alla
gara di cui in epigrafe;
P.Q.M
delibera;
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di irrogare alla società Frascati Calcio la punizione
sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 così come previsto dall'art.12 comma 5
punto a) del CGS;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.