COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE CAMERIN MIRCO (già tesserato Calcio Conegliano ora tesserato Calcio Santa Lucia di Piave) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 944.9/WP/ct/segr. del 18.11.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 28.01.2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DEL CALCIATORE CAMERIN MIRCO (già tesserato Calcio Conegliano ora
tesserato Calcio Santa Lucia di Piave) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. (nota n. 944.9/WP/ct/segr. del 18.11.2004).
La Commissione Disciplinare,
Il Presidente del Comitato Interregionale, con nota del 18.11.2004, deferiva a questa
Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. il calciatore
Mirco Camerin, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Calcio Conegliano, per aver lo
stesso trattenuto, nel contesto di una controversia economica con la Società di
appartenenza, un assegno circolare di _ 1.500,00, emesso il 03.09.2004 dalla Società
all’ordine del calciatore con la causale “emolumenti accordo economico 2004/2005”.
La violazione in oggetto veniva ravvisata nel comportamento del calciatore che, pur
avendo promesso alla Società di restituire il titolo, lo aveva incassato dopo aver appreso
che la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., con provvedimento
15.10.2004, pubblicato il giorno 27 stesso mese, aveva disposto lo svincolo per morosità
del calciatore dalla Calcio Conegliano.
Fissata l’udienza di discussione del 21.01.2005, compariva avanti questa Commissione
il deferito a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale si riportava alle deduzioni
scritte del 17.01.2005, contestava il fondamento del deferimento ed instava per il suo
rigetto.
Tanto sommariamente esposto, ritiene questa Commissione che la violazione ascritta al
calciatore ed oggetto del deferimento non sia in effetti sussistente.
Evidenziato che il fatto di cui si discute rientra in un contenzioso tra calciatore e Società
di più ampio spettro, i termini del quale non vale richiamare in questa sede, va
considerato che la Commissione Accordi Economici, con la pronunzia sopra
evidenziata, nel dichiarare lo svincolo del calciatore, aveva accertato che la Calcio
Conegliano era tenuta al pagamento in favore del calciatore medesimo della somma di _
1.773,83, maggiore di quella che già era in possesso del calciatore e che, all’epoca della
decisione della C.A.E., non era stata ancora dal calciatore messa all’incasso.
Pertanto, il calciatore, presa cognizione del suo effettivo credito, aveva pieno titolo di
incassare l’assegno, rifiutandone legittimamente la restituzione e rimanendo comunque
creditore della differenza di _ 273,83,
P.Q.M.
Dichiara non sussistere in capo al calciatore Mirco Camerin la violazione dell’art. 1
comma 1 del C.G.S., al medesimo contestata con il deferimento in oggetto.
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