LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 189 DEL 29 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gianluca Pagliuca (gara Bologna-Reggina del 19/12/04 – C.U. n. 186 del 23/12/04). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 189 DEL 29 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gianluca Pagliuca (gara Bologna-Reggina del 19/12/04 – C.U. n. 186 del 23/12/04). Procedura d’urgenza. Il procedimento La Soc. Bologna ha proposto reclamo d’urgenza ex art. 32 comma 9 C.G.S., avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Gianluca Pagliuca, tesserato per la Soc. Bologna, per il comportamento tenuto durante la gara Bologna-Reggina del 19/12/2004, chiedendo la revoca della sanzione. A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero due dei presupposti per l’utilizzo della prova televisiva, ex art. 31, comma 1 del C.G.S.: la connotazione di “atto violento” e l’estraneità del comportamento all’azione di giuoco. In particolare, la reclamante esclude che il comportamento del Pagliuca possa essere qualificato come violento, non essendo necessariamente violento un contatto inidoneo a provocare un danno (o, come nel caso di specie, anche solamente un pericolo di danno). Sempre a detta della reclamante, si è trattato infatti di una manata – effettuata fra l’altro con i guanti - finalizzata solamente ad allontanare da sé l’avversario, senza tuttavia alcuna intenzione di ledere l’integrità fisica dell’avversario stesso. In secondo luogo, la ricorrente contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo, non potendosi connotare l’episodio – data la sua dinamica – come “estraneo all’azione in svolgimento” o come avvenuto “a giuoco fermo”. Il pallone, infatti, era indirizzato proprio nella zona occupata dal Pagliuca, il quale, essendo disturbato nella visuale e nell’uscita dalla ravvicinata presenza dell’avversario, poneva in essere un gesto volto proprio a liberarsi di tale ostruzione e disturbo. “al fine di collocarsi in una posizione utile per intercettare la palla”. Alla riunione odierna, è comparso il Pagliuca ed il suo difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni ivi contenute. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Dalle immagini risulta che il Pagliuca ha afferrato per i capelli un avversario mentre questi si trovava in piedi davanti allo stesso. Questa Commissione deve quindi verificare la sussistenza – ai fini dell’utilizzo della prova televisiva, ex art. 31 a3 C.G.S. – delle tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo: a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara; b) che il fatto si connoti come “condotta violenta”; c) che il fatto sia avvenuto a “giuoco fermo” o sia comunque “estraneo all’azione di giuoco”. In primo luogo, l’episodio deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo” dell’arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 31 comma a3 C.G.S., in quanto non percepito e non concretamente percepibile, stante: a) la posizione in cui si trovava il direttore di gara (correttamente posizionato in prossimità della linea longitudinale dell’area grande) e gli assistenti; b) l’assembramento di calciatori, nell’area del Bologna, che occultava al direttore di gara il gesto del Pagliuca; c) la dinamica dell’atto posto in essere da costui, in quanto repentino, unisussistente ed esauritosi in un brevissimo istante; d) quanto dichiarato dallo stesso arbitro in sede di supplemento di rapporto al Giudice Sportivo. Relativamente al presupposto della violenza, dalle immagini televisive si evince che il Pagliuca ha volontariamente afferrato per i capelli l’avversario con gesto nel quale è naturalmente insita la finalità violenta (e le potenzialità lesive). Integralmente condivisibile risulta pertanto la valutazione effettuata dal Giudice Sportivo. A questa Commissione non resta quindi che valutare se la condotta del Pagliuca sia estranea o meno all’azione di giuoco, terzo presupposto per l’utilizzo della prova televisiva. La Commissione ritiene che le espressioni “estraneità all’azione di giuoco” e “azione in svolgimento” non si identifichino necessariamente con il concetto di “controllo” o “possibile controllo” del pallone ma ricomprendano – come correttamente indicato dallo stesso Giudice Sportivo - anche gli atti direttamente ed immediatamente “funzionali” ad un successivo controllo dello stesso (la norma intende infatti sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall’azione di giuoco nel suo complesso). Nel caso specifico, Pagliuca ha afferrato violentemente l’avversario quando il pallone – già calciato dalla bandierina del corner – era diretto nella zona del campo dallo stesso occupata (insieme ad un nutrito numero di calciatori). Tale condotta , seppur violenta, era quindi finalizzata non tanto all’immediato possesso e controllo del pallone, quanto a liberarsi dalla pressione dell’avversario contendendogli una posizione di vantaggio per, immediatamente dopo, ribattere o impossessarsi del pallone stesso. Pur non trattandosi di un contrasto di giuoco “diretto”, è configurabile come contatto “funzionale” all’attiva partecipazione del Pagliuca e non avulso, ma contestuale, all’azione di giuoco che si stava svolgendo nella zona del campo occupata dai due giocatori. Tali considerazioni fanno venir meno una delle condizioni per l’utilizzazione delle immagini televisive - sulle quali dovrebbe formarsi la valutazione circa la condotta contestata al Pagliuca - e rendono conseguentemente superfluo ogni ulteriore approfondimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di prosciogliere il calciatore Gianluca Pagliuca e dispone la restituzione della tassa.
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