LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda € 12.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Juventus-Milan del 19/12/04 – C.U. n. 181 del 21/12/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda € 12.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Juventus-Milan del 19/12/04 - C.U. n. 181 del 21/12/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la
sanzione della ammenda di € 12.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Juventus-Milan del 19/12/04, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la condotta sanzionata si sarebbe
realizzata in ambiti temporali molto circoscritti, senza peraltro arrecare alcun danno alle
persone; in secondo luogo, il reclamante afferma che la potenzialità lesiva degli oggetti
lanciati dai propri tifosi sarebbe stata molto ridotta e comunque limitata solo ad alcuni di
tali oggetti.
La ricorrente afferma pertanto che, essendo state molto poche le condotte antiregolamentari
gravi e pericolose poste in essere dai propri tifosi, la sanzione sarebbe sproporzionata ed
eccessivamente afflittiva anche in comparazione a casi analoghi.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore della
reclamante, rileva che il gravame è infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in più occasioni, hanno
deflagrato alcuni petardi, acceso numerosi fumogeni e lanciato oggetti di varia natura
(fumogeni, bengala, seggiolini in plastica divelti dagli spalti, aste di bandiera e bottigliette
in plastica) verso un settore occupato dai tifosi della squadra avversaria.
Si è trattato di comportamenti particolarmente gravi, che il Giudice Sportivo ha
correttamente valutato in conformità con gli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva
in casi analoghi.
Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate là dove minimizzano
la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi connotati di
indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a creare gravi
conseguenze all’integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco, e dovendo
trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della recidiva.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità della
condotta, delle potenziali conseguenze dannose e della recidiva contestata, pur tenendo
conto che si trattava di gara disputata in trasferta.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento
della tassa.
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