LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina del 22/9/04 – C.U. n. 76 del 23/9/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina del 22/9/04 – C.U. n. 76 del 23/9/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Palermo la sanzione della ammenda di € 6.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Fiorentina del 22/9/2004, consistente in cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale e lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione relativa al primo episodio. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori intonati dai sostenitori palermitani non avrebbero avuto alcun connotato di discriminazione razziale, in quanto sarebbero stati soltanto un tentativo di intimorire, nel senso sportivo del termine, gli avversari; in secondo luogo, che vi sarebbe stata una diversa interpretazione dell’atteggiamento del pubblico da parte degli ufficiali di gara e dell’incaricato dell’Ufficio Indagini, in quanto in nessun altro atto ufficiale, ad eccezione del rapporto del direttore di gara, si rinviene cenno al comportamento in questione; in terzo luogo, che lo stesso calciatore Obodo ha dichiarato di aver avuto la percezione che si sarebbe trattato di cori relativi al contesto agonistico, non connessi alla sua nazionalità o provenienza. Alla riunione del 14/10/2004, questa Commissione, tenuto conto che, nonostante il carattere plateale del comportamento contestato ai sostenitori del Palermo, lo stesso non era stato rilevato dagli altri Ufficiali di Gara e dall’incaricato dell’Ufficio Indagini, né tanto meno percepito come di contenuto offensivo dal calciatore avversario destinatario di tali cori, disponeva la sospensione del procedimento, incaricando l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di effettuare ulteriori accertamenti relativamente alla dinamica dell’episodio (C.U. n. 100 del 14/10/2004). Con relazione del 6/12/2004, l’Ufficio Indagini ha trasmesso a questa Commissione gli esiti degli accertamenti effettuati, evidenziando che il comportamento dei sostenitori della Soc. Palermo non ha presentato i connotati della discriminazione razziale, in quanto è consistito soltanto in una manifestazione di disapprovazione nei confronti di un calciatore avversario. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e, in particolare, la relazione dell’Ufficio Indagini, rileva che il comportamento dei sostenitori della Soc. Palermo si è concretizzato in una manifestazione di disapprovazione nei confronti di un calciatore avversario priva di qualsiasi connotato di discriminazione razziale. Conseguentemente, esso non è sanzionabile. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e dispone la restituzione della tassa.
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