LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DELL’ 1 febbraio 2005 SERIE B TIM Gara Soc. Pescara – Soc. Genoa Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DELL’ 1 febbraio 2005 SERIE B TIM Gara Soc. Pescara – Soc. Genoa Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Brevi Ezio Pietro (Soc. Genoa) in danno del calciatore Lo Nero Gaetano (Soc. Pescara) al 47° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 47° del primo tempo, il calciatore Brevi controllava il pallone, nella zona del centro-campo, avendo vicino a sé l’avversario Lo Nero. Nel contesto dell’azione in svolgimento, e sempre mantenendo il controllo del pallone, Brevi allargava il braccio destro, così colpendo al viso l’avversario. L’episodio si svolgeva a breve distanza dal Direttore di gara, che stava seguendo il corso dell’azione. Nonostante il colpo ricevuto, Lo Nero rimaneva in piedi e il giuoco proseguiva senza alcun intervento da parte dell’Arbitro. E’ evidente che non sussistono i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva, ai sensi dell’art. 31 comma a3 CGS, sotto un duplice profilo. In primo luogo, Brevi compie il gesto sopra descritto ad azione in svolgimento e proprio nel momento in cui egli ha il controllo del pallone. In secondo luogo il fatto avviene sotto la diretta percezione dell’Arbitro. Tali considerazione impediscono, di conseguenza, di dare ingresso alla prova televisiva. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Brevi Ezio Pietro (Soc. Genoa)
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