LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE RODOLFO GIORGETTI (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.148/C DELL’11/1/2005 GARA FANO-IMOLESE DEL 9 GENNAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO CALCIATORE RODOLFO GIORGETTI (FANO CALCIO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.148/C
DELL’11/1/2005 GARA FANO-IMOLESE DEL 9 GENNAIO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per quattro gare al calciatore Rodoldo Giorgetti del Fano Calcio “per
atto di particolare violenza, per aver colpito al volto un avversario con una
forte testata che gli causava una ferita al labbro e doveva essere soccorso dal
personale sanitario mentre era sanguinante a terra”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il calciatore per ottenere la
riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che, essendo la
propria squadra intenta a sfruttare il recupero del secondo tempo per tentare
la vittoria, egli avrebbe, impedito dall’avversario a riprendere sollecitamente il
gioco, sospinto con il petto il suo antagonista, urtandolo accidentalmente sul
labbro e provocandogli la ferita che non ha, peraltro, compromesso la
prosecuzione della gara.
All’esito dell’odierna riunione, si ritiene che il reclamo non possa essere
accolto.
Nel supplemento acquisito in questa sede, l’arbitro ha confermato il
referto di gara, spiegando che la testata inflitta dal Giorgetti é stata volontaria
e non accidentale come ex adverso dedotto, smentendo così la tesi difensiva
del contatto accidentale fra la testa del Giorgetti e il labbro dell’antagonista. La
considerazione che non si possa ipotizzare l’atto di particolare violenza in
quanto il calciatore é stato in grado, sia pure dopo l’intervento sanitario, di
riprendere regolarmente il gioco in condizioni normali non consente di
escludere la fattispecie disciplinare dì cui all’art. 14 lett.f) del C.G.S, in quanto
la normativa in esame comprende accanto all’ipotesi dell’atto di particolare
violenza anche l’ipotesi della particolare gravità dell’atto, nella specie
sicuramente ricorrente in considerazione della proditorietà del gesto estraneo
ai fatti di gioco.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dal calciatore Rodolfo Giorgetti (Fano Calcio
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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