LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.141/C DEL 23/12/2004 GARA JUVE STABIACAVESE DEL 22 DICEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.141/C DEL 23/12/2004 GARA JUVE STABIACAVESE DEL 22 DICEMBRE 2004). Sulla base degli atti ufficiali della partita Juve Stabia-Cavese del 22.12.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società ospitante 2.000,00 euro di ammenda, motivando così il suo prvvedimento: “per lancio di petardi, fumogeni e bengala prima e durante la gara; negli ultimi minuti dell’incontro l’arbitro veniva colpito sul petto da un piccolo contenitore pieno di liquido che gli procurava momentaneo e leggerissimo dolore; nella stessa circostanza un assistente arbitrale veniva raggiunto ripetutamente da sputi sulla persona”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Juve Stabia invocando in tesi la revoca della sanzione e in ipotesi una congrua riduzione della stessa. Ha dedotto che la particolare conformazione del proprio stadio, con gli spalti posti a ridosso del campo, ingigantirebbe ogni forma di intemperanza della tifoseria locale, che nella circostanza si sarebbe comportata bene, fatta eccezione per gli episodi degli ultimi minuti dovuti alla tensione dell’importante incontro, consentendo il regolare svolgimento della gara, anche per la fattiva collaborazione delle forze dell’ordine. A dimostrare la maturità della propria tifoseria ha addotto infine che la stessa non avrebbe reagito sebbene provocata, prima dell’inizio della gara, dai sostenitori cavesi che gli hanno scagliato contro due fumogeni accesi, senza peraltro raggiungere la tribuna coperta da essa occupata. All’odierno procedimento nessuno è comparso. All’esito della riunione ritiene la Commissione che il reclamo non sia accoglibile. Gli atti compiuti dai tifoseria stabbiese ai danni dell’arbitro, attinto sul petto da una bottiglietta che gli ha procurato momentaneo e leggerissimo dolore, e di un assistente arbitrale, colpito ripetutamente con sputi sul capo e sulla persona, sono fatti gravi, la cui gravità non viene attenuata dalla circostanza che si tratta di episodi condensati nell’ultimi minuti della seconda frazione di gara. La valutazione globale di quanto accaduto in occasione della partita in esame induce a ritenere che la sanzione irrogata dal primo giudice sia del tutto adeguata e meriti quindi conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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