LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONEL DARIO CIMINARI E AMMONIZIONE CON DIFFIDA CALCIATORE CARLO CARDISCIO (C.U. N.156/C DEL 18/1/2005 GARA PADOVA-MARTINA DEL 16 GENNAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONEL DARIO CIMINARI E AMMONIZIONE CON DIFFIDA CALCIATORE CARLO CARDISCIO (C.U. N.156/C DEL 18/1/2005 GARA PADOVA-MARTINA DEL 16 GENNAIO 2005). Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo con C.U. n.156/C del 18.01.2005 rispettivamente nei confronti dei propri calciatori Ciminari Leonel Dario punito con tre giornate di squalifica perché durante la gara Padova- Martina del 16.01.2005 “poggiando una mano sul petto dell’arbitro e spingendo lievemente gli rivolgeva un’espressione irriguardosa” ed Cardascio Carlo sanzionato con l’ammonizione con diffida, la società A.C. Martina S.r.l. ha proposto reclamo. Nelle proprie doglianze la società sostiene in sintesi che: - relativamente al Ciminari, si sarebbe trattato non già di comportamenti lesivi o minacciosi nei confronti del direttore di gara ma, a seguito di una sua decisione ritenuta sfavorevole e non appropriata e nella protesta di più compagni di squadra, il calciatore avrebbe ricevuto dal retro una spinta. Orbene, per istinto e non in maniera volontaria, avrebbe poggiato le proprie mani sul petto dell’arbitro. Quanto all’espressione irriguardosa, si farebbe riferimento al fatto che il calciatore, essendo argentino, non padroneggerebbe al meglio con la lingua italiana; - relativamente al Cardascio, l’ammonizione ricevuta sarebbe errata giacchè il calciatore, come si legge nello stesso referto arbitrale, risultava uscito dal campo per sostituzione al 29° minuto del secondo tempo salvo poi risultare ammonito pochi minuti dopo. In merito, ai sensi dell’art. 31 comma 2° del C.G.S., si verterebbe chiaramente nell’ipotesi di errore di persona. L’ammonito sarebbe infatti non già il nr. 8 Cardascio ma il nr.18 Aquaro. Si sottopone dunque alla Commissione la richiesta della visione di un filmato ed in conclusione si fa istanza di riduzione della sanzione per il Ciminari e l’annullamento dell’ammonizione per il Cardascio. Nessun rappresentante della società istante è presente alla riunione odierna. riferimento alla posizione del Ciminari, la Commissione ritiene necessario procedere alla richiesta di un supplemento arbitrale. Dallo stesso si evince che il calciatore “in segno di protesta portava la mano sul mio petto senza essere spinto da nessuno” ed in un “italiano comprensibilissimo mi diceva “arbitro ma che c… . stai facendo”. Quanto al Cardascio, vertendosi effettivamente in ipotesi di errore materiale, questa Commissione ha ufficialmente visionato la cassetta con la registrazione dell’incontro. Orbene, emerge in modo non equivoco l’errore in parola; laddove risulta nei referti ufficiali che l’ammonito sia il nr. 8 appare invece evidente che si tratta del nr. 18 della squadra del Martina. Per quanto sopra, questa Commissione rileva come pienamente provato e confermato il comportamento irriguardoso del Ciminari così come emerso nel referto arbitrale e ritiene parimenti equa la sanzione già inflitta dal Giudice Sportivo, laddove per altro verso appaiono poco circostanziati gli elementi a discolpa. Per il Cardascio si ritiene sia invece da annullare la sanzione dell’ammonizione, essendo la stessa attribuibile ad altro tesserato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a - di respingere il reclamo e confermare integralmente la sanzione nella misura configurata dal Giudice Sportivo per il Ciminari; - di accogliere il reclamo ed annullare la sanzione dell’ammonizione per il Cardascio; - di rimettere gli atti al Giudice Sportivo perché venga disciplinarmente valutata la posizione del calciatore Aquaro, nr. 18 del Martina. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it