LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA DEL 6 GENNAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA
DEL 6 GENNAIO 2005).
Avverso il provvedimento C.U. n.147/C del 7/1/05 di 750,00 euro del
Giudice Sportivo per la gara Sanremese-Valenzana del 6/1/05 per “aver dato
luogo a consistente ritardo sull’ora di inizio della gara non disponendo di
specifica autorizzazione a sostenere l’incontro in orario diverso da quello
statuito dalle disposizioni vigenti” la società ospitante ha presentato un proprio
reclamo.
Nelle doglianze proposte, in sintesi, si afferma di:
- aver richiesto in data 5.10.04 alla Lega ed alle società cointeressate
l’autorizzazione a posticipare l’inizio delle partite dalle 14,30 alle 15,00;
- averne ricevuto sempre – ed anche nel caso di specie – la relativa
concordanza e di aver ugualmente ricevuto l’assenso dalla Lega medesima;
- per la partita in parola, di non averlo avuto in via formale ma di aver
interpretato, in buona fede, tale concordanza sotto forma tacita versandosi nel
periodo post natalizio;
- aver partecipato tutto ciò al direttore di gara, rendendosi comunque pronti
una ventina di minuti dopo l’orario ufficiale, con ciò contemperando ragioni
tecniche, ovvero il riscaldamento degli atleti con l’attenzione per il pubblico, a
conoscenza dell’inizio alle 15,00.
Per quanto sopra, richiede l’annullamento della sanzione.
Nella riunione odierna non è presente alcun rappresentante della
società.
Esaminati sia il referto del direttore di gara, che risultava effettivamente
non a conoscenza di autorizzazione della Lega, sia le motivazioni e la
documentazione prodotta dalla U.S. Sanremese Calcio S.p.a., questa
Commissione rileva come nella circostanza sia mancata la necessaria
autorizzazione per il posticipo della gara, con ciò configurandosi la violazione
dell’art. 28 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C .
Emerge nondimeno evidente dalla documentazione e dai precedenti, la
volontà in senso positivo della Lega medesima, cosicché si deve
ragionevolmente ritenere che la vicenda sia il frutto da una parte di una
convinta buona fede e di una contingente difficoltà organizzativa dall’altra.
Avuto riguardo a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter
mandare del tutto esente la società ospitante, ma di applicare nei suoi
confronti una sanzione meno severa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società U.S. Sanremese Calcio
S.p.a. riducendo l’ammenda a 150,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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