LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA DEL 6 GENNAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA DEL 6 GENNAIO 2005). Avverso il provvedimento C.U. n.147/C del 7/1/05 di 750,00 euro del Giudice Sportivo per la gara Sanremese-Valenzana del 6/1/05 per “aver dato luogo a consistente ritardo sull’ora di inizio della gara non disponendo di specifica autorizzazione a sostenere l’incontro in orario diverso da quello statuito dalle disposizioni vigenti” la società ospitante ha presentato un proprio reclamo. Nelle doglianze proposte, in sintesi, si afferma di: - aver richiesto in data 5.10.04 alla Lega ed alle società cointeressate l’autorizzazione a posticipare l’inizio delle partite dalle 14,30 alle 15,00; - averne ricevuto sempre – ed anche nel caso di specie – la relativa concordanza e di aver ugualmente ricevuto l’assenso dalla Lega medesima; - per la partita in parola, di non averlo avuto in via formale ma di aver interpretato, in buona fede, tale concordanza sotto forma tacita versandosi nel periodo post natalizio; - aver partecipato tutto ciò al direttore di gara, rendendosi comunque pronti una ventina di minuti dopo l’orario ufficiale, con ciò contemperando ragioni tecniche, ovvero il riscaldamento degli atleti con l’attenzione per il pubblico, a conoscenza dell’inizio alle 15,00. Per quanto sopra, richiede l’annullamento della sanzione. Nella riunione odierna non è presente alcun rappresentante della società. Esaminati sia il referto del direttore di gara, che risultava effettivamente non a conoscenza di autorizzazione della Lega, sia le motivazioni e la documentazione prodotta dalla U.S. Sanremese Calcio S.p.a., questa Commissione rileva come nella circostanza sia mancata la necessaria autorizzazione per il posticipo della gara, con ciò configurandosi la violazione dell’art. 28 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C . Emerge nondimeno evidente dalla documentazione e dai precedenti, la volontà in senso positivo della Lega medesima, cosicché si deve ragionevolmente ritenere che la vicenda sia il frutto da una parte di una convinta buona fede e di una contingente difficoltà organizzativa dall’altra. Avuto riguardo a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter mandare del tutto esente la società ospitante, ma di applicare nei suoi confronti una sanzione meno severa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società U.S. Sanremese Calcio S.p.a. riducendo l’ammenda a 150,00 euro. La tassa non va addebitata.
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