LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA DEL 6 GENNAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA
DEL 6 GENNAIO 2005).
Avverso il provvedimento, C.U. n.147/C del 7/1/05 di 750,00 euro, del
Giudice Sportivo per la gara Sanremese-Valenzana del 6/1/05 per “aver dato
luogo a consistente ritardo sull’ora di inizio della gara non disponendo di
specifica autorizzazione a sostenere l’incontro in orario diverso da quello
statuito dalle disposizioni vigenti” la società ospite ha presentato un proprio
reclamo.
Nelle doglianze proposte, in sintesi, si afferma di:
- aver ricevuto (ad inizio campionato) la richiesta di autorizzazione dalla
Sanremese Calcio a posticipare l’inizio della partita dalle 14,30 alle 15,00;
- aver dato positiva adesione a tale richiesta;
- aver tentato a più riprese di mettersi in contatto telefonico in data 5.1.05, con
gli uffici della Lega per avere conferma dell’avvenuta autorizzazione;
- aver contattato, sempre il 5.1.05, la segreteria della società Sanremese da
cui ha avuto conferma dell’inizio della gara alle ore 15,00;
- non aver avuto alcun dubbio sull’inizio della gara alle ore 15:00 considerato
che l’inizio di tutte le precedenti gare disputate in casa dalla Sanremese era
stato autorizzato per tale ora.
Per quanto sopra, si richiede la cancellazione e l’annullamento della sanzione
o, in subordine, una consistente riduzione per manifesta buona fede.
Nella riunione odierna non è presente alcun rappresentante della
società.
Esaminati sia il referto del direttore di gara, che risultava effettivamente
non a conoscenza di autorizzazione della Lega, sia le motivazioni e la
documentazione prodotta dalla Valenzana Calcio S.r.l., questa Commissione
rileva come nella circostanza sia mancata la necessaria autorizzazione per il
posticipo della gara, con ciò configurandosi la violazione dell’art. 28 del
Regolamento della Lega Professionisti Serie C .
Emerge nondimeno evidente dalla documentazione e dai precedenti, la
volontà in senso positivo della Lega medesima, cosicché si deve
ragionevolmente ritenere che la vicenda sia il frutto da una parte di una
convinta buona fede e di una contingente difficoltà organizzativa dall’altra.
Avuto riguardo a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter
mandare del tutto esente la società ospitata ma di applicare nei suoi confronti
una sanzione meno severa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Valenzana Calcio S.r.l. riducendo
l’ammenda a 150,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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