LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI AURELIO MALVONE, PRESIDENTE DEL MORRO D’ORO, GUERINO SPERANDINI E SOCIETA’ MORRO D’ORO S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI AURELIO MALVONE, PRESIDENTE DEL MORRO D’ORO, GUERINO SPERANDINI E SOCIETA’ MORRO D'ORO S.R.L. -. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., in data odierna viene contestata: - ad Aurelio Malvone, presidente del Morro D’Oro S.r.l., la violazione di cui art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calciomercato dal 1° al 9 luglio 2004 del sig. Guerino Sperandini, con la qualifica di direttore sportivo inserito nel foglio di censimento della società Morro D’Oro S.r.l. per la stagione 2004/2005 ma essendone egli privo; - a Guerino Sperandini, la violazione di cui art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato alla prima fase del calciomercato dal 1° al 9 luglio 2004 senza averne alcun titolo; - alla società Morro D’oro S.r.l. la violazione di cui all’ art. 2 comma 3° e 4° del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Nelle proprie controdeduzioni la società deferita, in sintesi, rappresenta che: nel campionato dilettanti 2003/2004 lo scorso anno la società aveva inserito lo Sperandini quale direttore sportivo, secondo una dizione che nel campionato di riferimento assume una connotazione più generale rispetto a quella che riveste nel livello superiore professionistico. Pur tuttavia, sia per il campionato di Serie D sia per la C2 attuale, chi realmente si è occupato del calciomercato è sempre stato il presidente. Nell’estate 2004, in occasione del censimento, per lo Sperandini è stata utilizzata la stessa dizione ma ciò deve intendersi come il frutto di un errore di compilazione attingendo al precedente. Nondimeno, come emerge infatti dai relativi tabulati dell’A.D.I.SE. lo Sperandini non risulta aver preso parte ad alcuna operazione di calciomercato. La società pertanto richiede: - il proscioglimento di tutti gli incolpati per insussistenza dei fatti addebitati, ivi compresa il riconoscimento dell’assenza di responsabilità diretta e oggettiva per la società; - in subordine, le sanzioni minime prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Alla riunione odierna è presente per la Procura Federale l’ avv. Bagattini Federico che sottolinea come risulti in atti ufficiali sia l’errore materiale nelle liste di censimento dello Sperandini, sia la sua effettiva non partecipazione alle operazioni di calcio-mercato. Per il solo errato accreditamento viene pertanto richiesta la sanzione di 500,00 euro per il Presidente Malvone e per la società ed il proscioglimento per lo Sperandini. Per la Morro D’oro S.r.l. è presente il presidente Aurelio Malvone il quale si rifà alle memorie difensive già prodotte, sottolineando il disguido che però non ha avuto seguito effettivo, come risulta in atti ufficiali e confermando le richieste già formalmente avanzate. Questa Commissione, sulla base di quanto risultante in atti, riconosciuto l’erroneo inserimento di persona non avente titolo seppur senza che vi sia stato l’effettivo esercizio di tale attività, d e l i b e r a di sanzionare Aurelio Malvone, presidente della società Morro D’Oro, con l’ammonizione, la società Morro D'Oro S.r.l. con ammenda di 200,00 euro e di prosciogliere lo Sperandini.
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