LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TERAMO, MAURO TRAINI E SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ROMANO
MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TERAMO, MAURO TRAINI
E SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato
contestato:
- a Romano Malavolta, presidente della società Teramo Calcio S.p.a., la
violazione di cui art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere
permesso la partecipazione alla prima fase del calcio mercato dal 1° al 9
Luglio 2004 di Mauro Traini inserito nel foglio di censimento della società
Teramo Calcio S.p.a. per la stagione 2004/2005;
- a Mauro Traini, la violazione dell’art.1 comma 1° C.G.S., per aver partecipato
alla prima fase del calcio mercato dal 1° al 9 Luglio 2004 senza averne alcun
titolo, essendosi sospeso a far data dal 2001 come risulta dall’Ufficio del
Settore Tecnico F.I.G.C.;
- alla società Teramo Calcio S.p.a. la violazione di cui all’art.2 commi 3° e 4°
del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte
ai propri tesserati.
Nelle forme e nei termini di rito perveniva memoria difensiva dalla
società Teramo Calcio S.p.a., nella quale si riferiva che il Traini era stato
tesserato dalla società Teramo Calcio nel giugno 2004 con la qualifica di
“responsabile della I^ squadra”, tanto che il suo nome figura nel modulo di
censimento, depositato agli atti della Lega il 30 giugno 2004 e che pertanto
egli aveva titolo per partecipare al calciomercato; per l’effetto chiedendosi il
proscioglimento dagli addebiti contestati degli incolpati e della società.
All’odierna riunione erano presenti l’avv. Alessio Piscini in
rappresentanza dei deferiti e della società Teramo Calcio S.p.a. e per la
Procura Federale l’avv. Federico Bagattini che concludevano come da
verbale.
Osserva la Commissione che la tesi difensiva merita accoglimento.
Risulta infatti provato in via documentale:
- che il Traini ebbe a sottoscrivere contratto per direttore sportivo-segretario e
figure assimilate con la società Teramo Calcio S.p.a. in data 07 luglio 2004;
- che solo da tale data (vedasi doc. 2 Allegato alla memoria difensiva) il Traini
partecipò al calciomercato, pernottando presso “Atahotel Quark” appunto dal
07 luglio 2004;
- che il nominativo del Traini risulta regolarmente inserito, con la qualifica di
“responsabile della I^ squadra”, nel modulo di censimento depositato agli atti
della Lega il 30 giugno 2004.
Al di là delle qualificazioni formali risulta quindi pienamente rispettato il
dettato della normativa che fa divieto a soggetti diversi da quelli inseriti nel
modulo di censimento depositato agli atti della Lega di partecipare al
calciomercato; essendo in possesso il Traini dei requisiti richiesti ne consegue
che gli odierni deferiti e la società Teramo Calcio vanno prosciolti dagli
addebiti rispettivamente loro contestati.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Romano Malavolta, presidente della Societa’ Teramo, Mauro
Traini e societa’ Teramo Calcio S.P.A. dagli addebiti loro contestati.
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