LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO E SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI UMBERTO
MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE
CALCIO E SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. -.
Su deferimento del Procuratore Federale del 23 novembre 2004, in data
odierna viene contestata al sig. Umberto Mastellarini, presidente della S.S.
Sambenedettese Calcio S.r.l., ed alla società stessa, la violazione rispettiva
degli artt.3 comma 1° e 1 comma 1° e art.2 comma 4° del Codice di Giustizia
Sportiva per aver nel corso di dichiarazioni rese al termine della gara Napoli -
Sambenedettese di serie C1 ad organi di informazione (Corriere dello Sport
del 23.11.04 pag. 15) le espressioni riportate e virgolettate dal cronista così
come sotto indicato:
“Voglio parlare con il Presidente Federale Franco Carraro e con Mario
Macalli….Non ci stiamo a fare le vittime sacrificali….Se il Napoli deve andare
in serie B ce lo dicano subito così facciamo prima e magari ci mettiamo
l’anima in pace…Non vorrei che si ripetesse quello che è stato per la
Fiorentina riportata di forza in Serie A non vorrei che fosse già tutto deciso…la
Samb ha diritto di giocarsela e di perdere eventualmente sul campo e non per
fattori esterni…Il signor Gava ha visto solo ciò che ha voluto vedere…Il nostro
Amodio ha preso uno schiaffo e l’arbitro ha fatto finta di nulla…Al Napoli
l’arbitro ha permesso e concesso di tutto, specie quando il pubblico alzava un
po’ la voce. La verità è che si è lasciato condizionare. In quello stadio…si può
essere condizionati se non si ha tutta la freddezza e serenità di giudizio”.
Con tali affermazioni, ritiene la Procura, il presidente Mastellarini colpevole di
gravi giudizi sulla reputazione della classe arbitrale e del direttore dell’incontro
in particolare, con ciò violando i già citati artt 1 e 3.
Parallelamente, ai sensi dell’art. 2 comma 4° viene deferita anche la società
S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l per responsabilità diretta oggettiva nella
violazione ascritta al proprio dirigente.
Nelle forme e termini di rito perveniva una memoria difensiva da parte
della società nell’interesse proprio e dell’incolpato.
Nella stessa in sintesi e significativamente emerge che:
- tutte le dichiarazioni allegate sono state rilasciate a caldo in uno stato
emozionale e al termine di una gara importantissima, condizionata da errati
comportamenti arbitrali;
- si è trattato di un commento ironico, ma non certo offensivo o irrispettoso, su
una discutibile prestazione dell’ arbitro, ma non intenzionalmente lesivo
dell’intera organizzazione arbitrale. Né tale giudizio critico interpretativo su
una prestazione negativa dell’arbitro stesso potrebbe automaticamente
essere tradotto come espressione lesiva del suo onore e della sua
reputazione, dovendosi viceversa intendere come una tutelata manifestazione
di pensiero e di critica;
- la portata della espressione è stata enfatizzata dal giornalista, secondo un
modus operandi costante nel mondo dello sport, ma non dal presidente
direttamente controllabile.
La memoria difensiva si conclude con la richiesta di proscioglimento o, in
subordine di una sanzione assolutamente lieve per il presidente e la Società
medesima.
Alla riunione odierna è presente per la Procura Federale l’ avv. Federico
Bagattini e per la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. l’avv. Piscini Alessio.
Il rappresentante della Procura ha confermato il quadro d’imputazione,
spiegando in particolare come con le espressioni usate, sostanzialmente non
contestate dal presidente stesso e riprese dalla stampa, non si verta nella
critica pur severa per errati comportamenti arbitrali. Queste ultime viceversa
stigmatizzano fortemente l’organizzazione arbitrale e la figura dell’ufficiale di
gara, atteso che il suo atteggiamento farebbe parte di un quadro strategico
finalizzato a favorire la società del Napoli e la sua promozione in Serie B.
Tali gravi affermazioni, a parere della Procura Federale, sarebbero dunque da
punire adeguatamente con la sanzione prevista ai sensi dell’art. 4 comma 1°
del Codice di Giustizia Sportiva con :
- l’ ammenda per il presidente di 5.000,00 euro;
- con la ammenda per la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di 5.000,00 euro
per responsabilità oggettiva di cui all’art. 3 comma 2° del Codice della
Giustizia Sportiva.
Parallelamente, ritiene la Procura, non debbano essere presi in
considerazione altri possibili precedenti.
Il rappresentante della società stessa si è rifatto ai contenuti più
significativi della memoria difensiva, chiedendo in conclusione il
proscioglimento e in subordine delle sanzioni proposte dalla Procura
Federale.
Orbene, la Commissione osserva che l’addebito contestato è da ritenersi
pienamente provato in via documentale attraverso il testo dell’articolo apparso
tra l’altro sul quotidiano “Corriere dello Sport del 23 novembre 2004” nonché
dalla sostanziale ammissione dell’addebito medesimo.
Quanto alla corretta interpretazione della natura delle affermazioni de quo,
esse appaiono non già critiche a caldo per un asserito condizionamento
ambientale nè legittimi diritti di critica o espressioni di pensiero, ma
dichiarazioni lesive della organizzazione arbitrale e quindi del sistema nel suo
complesso, oltre che del direttore di gara:
Alla responsabilità dell’incolpato consegue quella della società per dato
oggettivo ai sensi dell’art. 3 comma 2° già citato.
La Commissione pertanto, tenuto conto delle affermazioni pronunciate e
documentate, in linea coerente con la propria giurisprudenza, accogliendo
parzialmente le richieste della Procura Federale ritiene equo irrogare le
seguenti sanzioni e pertanto
d e l i b e r a
di sanzionare Umberto Mastellarini, presidente della società S.S.
Sambenedettese Calcio S.r.l., con l’inibizione fino a tutto il 15 febbraio 2005 e
di sanzionare la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. con l’ammenda di
4.000,00 euro.
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