LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C, si contesta alla società A.S. Sora S.r.l. la violazione di cui all’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva in relazione all’art. 35 n. 1 del Regolamento Settore Tecnico per aver utilizzato quale allenatore il sig. Tommaso Volpi già tesserato, nella stessa stagione sportiva, per altra società. Alla riunione odierna è presente l’avv. Balzano Giuseppe quale delegato dell’avv. Eduardo Chiacchio, legale della società. Nel proprio intervento la difesa ammette che la società A.S. Sora S.r.l. per la conduzione tecnica della propria squadra primavera aveva incontrato delle difficoltà nell’individuare e scegliere l’allenatore e di essersi rivolto ad un tecnico che però in realtà disponeva di una abilitazione di 3^ categoria, laddove sarebbe stata necessaria una abilitazione superiore. Resasi conto dell’equivoco dopo 15 giorni, al suo posto si era proposto il sig. Volpi Tommaso senza però comunicare doverosamente di aver firmato in precedenza con altra società partecipante al campionato regionale di eccellenza. In concreto, il Volpi è stato responsabile della formazione primavera per sole tre partite ma la società, resa edotta del problema, lo aveva poi ulteriormente avvicendato, con ciò sanando l’irregolarità e mostrando la propria buona fede. La difesa conclude perciò chiedendone il proscioglimento. La Commissione, esaminati i fatti e le risultanze oggettive, fermo restando il comportamento non corretto del Volpi, per altro verso sanzionato, ritiene tuttavia che anche quello posto in essere dalla dirigenza del Sora non sia del tutto esente da censura. Avuto anche riguardo alla al breve periodo di permanenza del Volpi nella panchina della squadra primavera, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare la società A.S. Sora S.r.l. con l’ammenda di 350,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it