LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.168/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA DI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.168/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA DI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento 3/8/2004 della Presidenza della Lega è stato contestato alla società Taranto Calcio S.r.l. la violazione dell’art.1, comma 1° C.G.S. in relazione al punto 13 del Comunicato Ufficiale n. 180 deI 3 maggio 2004 (disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2004/2005 per società professionistiche e precisamente per non aver fornito, nel termine prescritto, la garanzia bancaria a prima richiesta, per un importo di 97.654,00 euro a causa dello “splafonamento del budget tipo per singolo contratto” (39.000,00 euro la Serie C/2) dipeso dalla stipulazione dell’accordo economico col calciatore Giovanni Pompei e altra garanzia per l’importo di 6.375,00 euro a causa di splafonamento accertato per il contratto relativo al calciatore Antonio Altamura. Il procedimento, inizialmente fissato per il 29 ottobre, ha subito un primo rinvio per dar modo a questa Commissione di acquisire i comunicati ufficiali relativi alle stagioni sportive 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 al fine di avere un quadro generale delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e contratti succedutesi nel tempo. Alla successiva adunanza del 22 novembre 2004 comparivano i difensori avv. Edoardo Chiacchio per la vecchia amministrazione della società e I’avv. Vincenzo Di Ponzio per il Curatore del sopravvenuto fallimento della società. I difensori (l’avv. Chiacchio anche con precedente memoria) eccependo che la società non aveva prestato le garanzie richieste per il contratto col calciatore Pompei in quanto costui era stato trasferito all’Ancona Calcio, rendevano necessaria l’acquisizione di apposita informativa presso la Lega Nazionale Professionisti e così disponeva questa Commissione rinviando il procedimento a nuovo ruolo. Pervenuta in data 20 dicembre 2004 la risposta della Lega Nazionale Professionisti è stato rifissato il dibattimento per l’udienza odierna. L’avv. Chiacchio non è comparso giustificando la sua assenza e chiedendo ulteriore rinvio del procedimento. L’avv. Di Ponzio per la Curatela del fallimento ha chiesto il proscioglimento della società per insussistenza delle violazioni contestate. La Commissione osserva: non può essere accolta la richiesta dell’avv. Chiaccchio di ulteriore rinvio essendo necessario provvedere senza ulteriore ritardo, tenuto conto della data del deferimento e postochè il procedimento risulta maturo per la decisione; d’altra parte la società è oggi già rappresentata dall’altro difensore e l’avv. Chiacchio ha già avuto modo di presentare una esauriente memoria difensiva e di svolgere oralmente le proprie difese e conclusioni alla precedente. In data 20/07/2003 la società Taranto Calcio stipulava col calciatore Giovanni Pompei un contratto di prestazioni sportive a decorrere dall’1/7/2003 e fino al 30/6/2006. All’art. 2 le parti pattuivano un compenso annuo lordo per il primo anno di 33.870,00 euro + 13.427;00 euro per la successiva stagione 2004/2005 un compenso annuo lordo di 136.654,00 euro e per quella ancora successiva 2005/2006 155.860,00 euro. Altro contratto la società stipulava il 16/9/2004, col calciatore Antonio Altamura, libero per decadenza del precedente tesseramento con l’Isernia. Stante il superamento del budget tipo per singolo contratto per la Serie C/ 2 approvato dal Consiglio Federale (39.000,00 euro per stagione sportiva) la società veniva invitata, ai sensi dell’art. 13, ultimo comma, del C.U. n° 180/2004 a depositare entro il prescritto termine le garanzie bancarie a prima richiesta, finalizzate alla copertura dell’indebitamento derivante dall’eccedenza di tali contratti rispetto ai massimi consentiti. La società Taranto non provvedeva. Per quanto concerne il calciatore Altamura il contratto depositato prevede un compenso di 38.875,23 euro “a decorrere dal 16/9/2004 fino al 30/6/2005”. Il deferimento della Lega parte dal presupposto del superamento del budget tipo singolo contratto per stagione, stabilito in euro 39.000,00 avendo ritenuto che per periodi inferiori all’intera stagione sportiva debba procedersi ai fini dell’osservanza della norma alla suddivisione del compenso globale in dodici mensilità. Avendo quindi la Lega rilevato che le frazioni di anno comportino proporzionale riduzione del budget consentito ha provveduto a richiedere la garanzia per l’eccedenza come sopra calcolata. Tale assunto appare corretto. Non va peraltro trascurato il fatto che la società, con lettera pervenuta alla Lega il 28/9/2004, in risposta a quella con la quale la Lega offriva l’alternativa tra il prestare la garanzia richiesta o modificare il contratto, dava atto che il calciatore non aveva accettato di apportare alcuna modifica e chiedeva quindi che il contratto fosse annullato come in effetti lo fu. La società va esonerata dall’addebito mossole, considerati la tempestiva richiesta di annullamento unitamente all’errore in cui è incorsa, ritenendo che il compenso pattuito fosse nei limiti regolamentari. La difesa della società ha sostenuto che anche per il rapporto col calciatore Pompei non vi è responsabilità della società perché la stessa non doveva prestare garanzia poiché il calciatore era stato trasferito con effetto dal 1° luglio 2004 alla società Ancona. In effetti, a seguito della informativa disposta da questa Commissione, la Lega Nazionale Professionisti ha risposto che “la cessione di contratto definitiva del calciatore Pompei Giovanni della società Taranto Calcio S.p.a. alla società Ancona Calcio S.p.a. è stata passata agli atti nulla e di nessun effetto”. Ha allegato alla lettera informativa del 15/12/2004, copia della raccomandata datata 10 agosto 2004, trasmessa all’Ancona Calcio, ed al calciatore Giovanni Pompei, del seguente tenore: “Oggetto variazione di tesseramento n. 1.320 accordo in bollo n. 1332 e relativo contratto economico intervenuto fra la società Ancona Calcio S.p.a., la società Taranto Calcio S.r.l. ed il calciatore Pompei Giovanni. Con la presente comunichiamo che passiamo agli atti nulla e di nessun effetto la documentazione in oggetto in quanto la società Ancona Calcio S.p.a. non è stata ammessa al campionato di competenza”. Appare pertanto evidente che la società Taranto Calcio, avendo trasferito il calciatore con effetto dal 1° luglio 2004 non poteva e doveva prestare garanzia alcuna per gli emolumenti previsti per la corrente stagione sportiva in quanto non tenuta alla prestazione, tanto meno nel termine regolamentare, di cui al deferimento, del 9 luglio 2004, avendo peraltro appreso dell’annullamento del trasferimento in data certamente successiva al 10 agosto; nè in ipotesi poteva provvedervi successivamente, risultando che la Lega Professionisti Serie C, con provvedimento comunicato alla società ed al Pompei in data 23 luglio 2004 aveva già disposto per l’annullamento del contratto economico con dichiarazione di decadenza del tesseramento. Concludendo non sussiste neppure questa seconda violazione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società Taranto Calcio S.r.l. dalle violazioni ad essa ascritte.
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