LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ALBERTO ARMIRAGLIO, PRESIDENTE DELLA PRO PATRIA GALLARATESE GB., FRANCESCO FRASCELLA, MASSIMO BRAMBATI E DELLA SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ALBERTO ARMIRAGLIO, PRESIDENTE DELLA PRO PATRIA GALLARATESE GB., FRANCESCO FRASCELLA, MASSIMO BRAMBATI E DELLA SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della FIGC é stata contestata la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S. ad Alberto Armiraglio, presidente della società Pro Patria Gallaratese S.r.l., per avere richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calcio mercato dall’1 al 9.72004, di Francesco Frascella e di Massimo Brambati, privi di qualifica e non inseriti nel censimento della società per la stagione 2004-2005. Per la irregolare partecipazione alla prima fase del calcio mercato dall’1 al 9.7.2004 é stata contestata la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S. a Francesco Frascella, nonché la violazione di cui agli artt.1 comma 1°del C.G.S. e 36 comma 7° delle N.O.I.F. a Massimo Brambati . E’ stata da ultimo contestata la violazione di cui all’art.2 comma 3° e 4° del C.G.S. alla società Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. A fronte della contestazione il presidente Armiraglio ha dedotto che il Frascella e il Brambati, dei quali ha prodotto analoga dichiarazione, pur non essendo inseriti nel censimento della società, sarebbero entrati come ospiti nei locali destinati al calcio mercato, in quanto in quei giorni si stava perfezionando il tesseramento del primo come allenatore per la futura stagione e si stava ultimando la determinazione per il secondo di un rapporto di collaborazione con la società. Dinanzi alla Commissione il Procuratore Federale ha chiesto per Armiraglio l’inibizione sino a tutto il 21.2.2005, per il Frascella l’inibizione sino a tutto il 21.2.2005, per il Brambati l’ammenda di 250,00 euro e per la società l’ammenda di 500,00 euro. All’esito dell’odierna riunione si ritiene che le risultanze degli atti non consentano di accedere alla richiesta di proscioglimento avanzata dai tesserati e che non si possa andare al di là di una benevola valutazione delle posizioni dei singoli, in quanto nelle condotte sia del presidente Armiraglio sia degli attuali tesserati Fracella e Brambati é dato riscontrare la violazione delle disposizioni dettate per lo svolgimento della prima fase del calcio mercato dall’i .7.2004 al 9.7.2004, che prevedevano come condizione essenziale l’inserimento nel censimento della società, senza formulare eccezioni di sorta ed in particolare senza prevedere la ipotizzata figura dell’ospite. Orbene, é innegabile che la condotta dell’Armiraglio e degli altri tesserati deferiti é censurabile, data l’insussistenza della condizione suddetta per l’accesso nei locali destinati alle operazioni del calcio mercato. Una valutazione globale delle carte induce a ritenere che sia congruo sanzionare i singoli tesserati con l’ammenda di 200,00 euro ciascuno e che uguale ammenda sia da irrogare alla società. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a Alberto Armiraglio, presidente della Pro Patria Gallaratese G.B., Francesco Frascella e Massimo Brambati responsabili degli addebiti formulati ed infligge rispettivamente l’inibizione sino a tutto il 4.2.2005, l’inibizione sino a tutto il 4.2.2005, l’ammenda di 150,00 euro; d i c h i a r a la società Pro Patria Gallaratese S.r.I. responsabile in via diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati e le irroga l’ammenda di 300,00 euro.
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