LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIANFRANCO MARIA DANIELE PAPPALARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’ACIREALE E SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIANFRANCO MARIA DANIELE PAPPALARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’ACIREALE E SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato: a Gianfranco Maria Daniele Pappalardo, amministratore unico della società A.S. Acireale S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n.162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato alla data del 30/9/2004; - alla società A.S. Acireale S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio dirigente. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive, nelle quali viene richiesto il proscioglimento degli stessi, in quanto il termine per gli adempimenti oggetto di contestazione, è andato in scadenza proprio nel momento in cui, in seguito al cambio di proprietà, era in corso la riorganizzazione amministrativa e contabile della società; completata tale opera, la società, seppure in ritardo, ha comunque fornito all'organo competente la prescritta documentazione. All'odierna riunione è presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Federico Bagattini, che conclude il suo intervento richiedendo il riconoscimento della responsabilità dei soggetti deferiti e l'applicazione dell'ammenda di 10.000,00 euro a carico della società e l'ammonizione a carico del suo amministratore. Nessuno è presente in rappresentanza dei soggetti deferiti. Pur comprendendo le motivazioni addotte nelle argomentazioni difensive, la Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte, in quanto il mancato rispetto del termine posto dall'art.85 N.O.I.F. rende inevitabile, per la sua natura perentoria, l'applicazione della conseguente sanzione. Infatti, l'articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l'attività di controllo contabile sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione. Così delineata la "ratio" dell'intervento normativo, appare chiaro che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme stesse, altrimenti svuotate di ogni significato. Così delineata la natura e l'efficacia delle norme in esame, la Commissione ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti. Passando all'applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena pecuniaria deve intendersi applicabile nella quantificazione minima prevista dalla norma ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale rappresentante della stessa sia sufficiente la sanzione dell'ammonizione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Gianfranco Maria Daniele Pappalardo, amministratore unico della società Acireale, la sanzione dell’ammonizione ed alla società A.S. Acireale S.r.l. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
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