LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIANFRANCO MARIA DANIELE PAPPALARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’ACIREALE E SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
GIANFRANCO MARIA DANIELE PAPPALARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELL’ACIREALE E SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato:
a Gianfranco Maria Daniele Pappalardo, amministratore unico della società
A.S. Acireale S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia
Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con
Comunicato Ufficiale n.162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad
inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento
calcolato alla data del 30/9/2004;
- alla società A.S. Acireale S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui
all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato
al proprio dirigente.
I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive,
nelle quali viene richiesto il proscioglimento degli stessi, in quanto il termine
per gli adempimenti oggetto di contestazione, è andato in scadenza proprio
nel momento in cui, in seguito al cambio di proprietà, era in corso la
riorganizzazione amministrativa e contabile della società; completata tale
opera, la società, seppure in ritardo, ha comunque fornito all'organo
competente la prescritta documentazione.
All'odierna riunione è presente la Procura Federale, in persona
dell'avv. Federico Bagattini, che conclude il suo intervento richiedendo il
riconoscimento della responsabilità dei soggetti deferiti e l'applicazione
dell'ammenda di 10.000,00 euro a carico della società e l'ammonizione a
carico del suo amministratore.
Nessuno è presente in rappresentanza dei soggetti deferiti.
Pur comprendendo le motivazioni addotte nelle argomentazioni
difensive, la Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità dei
soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte, in quanto il mancato rispetto
del termine posto dall'art.85 N.O.I.F. rende inevitabile, per la sua natura
perentoria, l'applicazione della conseguente sanzione.
Infatti, l'articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti
N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l'attività di controllo contabile
sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore
federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla
situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che
situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione.
Così delineata la "ratio" dell'intervento normativo, appare chiaro che lo scopo
perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il
cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica tanto rigida
quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della
documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme
stesse, altrimenti svuotate di ogni significato.
Così delineata la natura e l'efficacia delle norme in esame, la Commissione
ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti.
Passando all'applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena pecuniaria
deve intendersi applicabile nella quantificazione minima prevista dalla norma
ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale
rappresentante della stessa sia sufficiente la sanzione dell'ammonizione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Gianfranco Maria Daniele Pappalardo, amministratore unico
della società Acireale, la sanzione dell’ammonizione ed alla società A.S.
Acireale S.r.l. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
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