LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, PRESIDENTE DELL’A.S. SORA E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANTONIO
VINCENZO SIGNORE, PRESIDENTE DELL’A.S. SORA E SOCIETA’ A.S.
SORA S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato a:
- Antonio Vincenzo Signore, presidente della società A.S. Sora S.r.l., la
violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n.
162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con
l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato alla data del
30/9/2004;
- società A.S. Sora S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2
comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio
dirigente.
I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive,
nelle quali viene richiesto il proscioglimento degli stessi, sostenendosi che il
termine di presentazione alla Co.Vi.So.C. dell'informativa periodica prevista
dagli artt.85 e 86 N.O.I.F. deve ritenersi termine meramente ordinatorio e non
perentorio, pertanto il successivo inoltro della richiesta documentazione deve
ritenersi "sanante" il precedente ritardo e conseguentemente non applicabile
la norma sanzionatoria di cui all'art.90 N.O.I.F.-.
La precedente tesi difensiva viene sostenuta dalle seguenti argomentazioni:
- il parere espresso dalla Corte Federale (C.U. n.2/CF del 2/8/2002) che
definisce come "perentori" esclusivamente i termini che nelle norme federali
siano indicati con il riferimento "entro e non oltre": ravvisandosi nelle norme in
oggetto il solo riferimento "entro", il termine stesso non può essere qualificato
come "perentorio";
- laddove il legislatore federale ha voluto porre termini perentori li ha
esplicitamente qualificati in tal senso: ne è prova proprio la lettera dell'art.90
N.O.I.F., che nel quinto comma dispone che l'adempimento richiesto deve
essere eseguito nel "termine perentorio" di 15 giorni. Per argomento contrario,
in tutti i casi in cui il legislatore non qualifica espressamente i termini, gli stessi
sono da considerarsi semplicemente ordinatori.
All'odierna riunione sono presenti l’avv. Edoardo Chiacchio per i
soggetti deferiti e la Procura Federale , in persona dell'avv. Federico
Bagattini, che conclude il suo intervento richiedendo il riconoscimento della
responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione dell'ammenda di
10.000,00 euro a carico della società e l'ammonizione a carico del suo
presidente.
L’avv. Edoardo Chiacchio, ribadendo le argomentazioni contenute nella
memoria difensiva, ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei soggetti
deferiti.
Contrariamente a quanto sostenuto nelle pur apprezzabili
argomentazioni difensive, la Commissione ritiene doversi affermare la
responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte.
L'articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti N.O.I.F.) di
recente emanazione, che regolano l'attività di controllo contabile sulle società
professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore federale di
realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione
economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che situazioni
debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione.
Così delineata la "ratio" dell'intervento normativo, appare chiaro che lo scopo
perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il
cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica tanto rigida
quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della
documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme
stesse, altrimenti svuotate di ogni significato.
Quanto alle argomentazioni valorizzate nella memoria difensiva, la
Commissione rileva quanto segue:
- in ordine al richiamato parere della Corte Federale (coraggiosamente
definito "illuminante") la Commissione, pur rispettandone l'applicabilità
contingente, non può non rilevarne la vacuità di contenuto giuridico e
l'impossibile assunzione dello stesso a principio generale applicabile anche
alla fattispecie in esame;
- in ordine al disposto del quinto comma dell'art.90 N.O.I.F. ribaltando le tesi
difensive la Commissione ritiene che nello stesso siano contenuti elementi a
sostegno della tesi affermativa di responsabilità.
Infatti, in primo luogo si rileva che il mancato rispetto dei termini di cui al
precedente art.85 viene qualificato "omissione", quindi totale inadempimento
e non semplice ritardo.
In secondo luogo, appare opportuno valutare la natura del potere
sanzionatorio attribuito in tale norma alla Co.Vi.So.C.; proprio perchè riferito
all'inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, tale potere deve
essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle
previste nel secondo comma del medesimo art.90: sanzione funzionale al
rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un
organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente
"motivato") senza neppure passare al vaglio giurisdizionale.
Se dunque il termine di applicazione della sanzione accessoria è
inequivocabilmente "perentorio", per sua natura e per chiara lettura normativa,
a maggior ragione deve essere considerato perentorio il termine di
adempimento dell'obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il
complesso meccanismo sanzionatorio.
Così delineata la natura e l'efficacia delle norme in esame, la Commissione
ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti.
Passando all'applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena pecuniaria
deve intendersi applicabile nella quantificazione minima prevista dalla norma
ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale
rappresentante della stessa sia sufficiente la sanzione dell'ammonizione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Antonio Vincenzo Signore, presidente della società Sora, la
sanzione dell’ammonizione ed alla società A.S. Sora S.r.l. la sanzione di
10.000,00 euro di ammenda.
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