LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.P.A.-.
A seguito di deferimento della Presidenza della Lega è stato contestato
alla società Calcio Como S.p.a. la violazione dell’art. 1, comma 1° C.G.S. in
relazione al punto n.13 del comunicato Ufficiale n.180 del 3 maggio 2004, per
non aver fornito, nel termine prescritto le seguenti garanzie bancarie a causa
dello splafonamento del budget tipo per singolo contratto (62.000,00 euro per
la Serie C/1 in dipendenza della stipulazione di accordi economici con gli
allenatori Giancarlo Centi e Gianluca Spinelli ed altri tesserati calciatori giusto
l’elenco che segue, a lato dei quali nominativi è precisata la data di
stipulazione:
- per l’importo di 29.929,00 euro per l’accordo con l’allenatore Giancarlo Centi
in data 2/1/2002;
- per l’importo di 36.238,00 euro per l’accordo col calciatore Luigi Crisopulli in
data 10/6/2002;
- per l’importo di 7.300,00 euro per l’accordo col calciatore Stefano Layeni in
data 29/7/ 2003;
- per l’importo di 334.000,00 euro per l’accordo col calciatore Alessandro
Colasante in data 12/1/2004;
- per l’importo di 65.048,40 euro per l’accordo col calciatore Luca Del Chiaro
in data 10/1/2002;
- per l’importo di 8.854,64 euro per l’accordo col calciatore (rectius :allenatore)
Gianluca Spinelli in data 29/9/2003;
- per l’importo di 554.000,00 euro per l’accordo col calciatore Marco Carparelli
in data 29/1/2004;
- per l’importo di 152.284,07 euro per l’accordo col calciatore Cristiano
Pavone in data 28/8/2003;
- per l’importo di 266.879,00 euro per l’accordo col calciatore Vincenzo
Chianese in data 22/8/2003;
- per l’importo di 5.000,00 euro per l’accordo col calciatore Davide Caremi in
data 29/1/2004;
- per l’importo di 983.872,93 euro per l’accordo col calciatore Mirko Benin in
data 26/2/2002;
- per l’importo di 650.000,00 euro per l’accordo col calciatore Andrea Tarozzi
in data in data 30/6/2003;
- per l’importo di 266.878,00 euro per l’accordo col calciatore Massimo
Tarantino in data 31/3/2004;
- per l’importo di 314.908,00 euro per l’accordo col calciatore Stefano Rossini
in data 12/8/2003;
- per l’importo di 993.944,00 euro per L’accordo col calciatore Marco Rossi in
data 22/8/2003;
- per l’importo di 134.009.54 euro per l’accordo col calciatore Massimo
Rastelli in data 29/8/2003;
- per l’importo di 650.276,00 euro per l’accordo col calciatore Pasquale
Padalino in data 28/7/2003;
- per l’importo di 363.000,00 euro per l’accordo col calciatore Daniele Gregori
in data 8/1/2001;
- per l’importo di 314.754,00 euro per l’accordo col calciatore Francesco De
Francesco in data 30/8/2003;
- per l’importo di 76.152,23 euro per l’accordo col calciatore Zahalka Milan in
data 28/2/2001;
- per l’importo di 69.852,00 euro per l’accordo col calciatore Manuel Sinato in
data 1/7/2002 e 12/5/2003;
- per l’importo di 498.986,00 euro per l’accordo col calciatore Mauro Bressan
in data 14/7/2003.
Il procedimento inizialmente fissato per il 29 ottobre 2004, ha subito un primo
rinvio per dare modo a questa Commissione di acquisire i Comunicati Ufficiali
relativi alle stagioni sportive 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 al fine di
avere un quadro generale delle disposizioni regolamentari in materia di
tesseramento e contratti succedutisi nel tempo.
Il difensore avv. Chiacchio della società ha fatto pervenire tempestivamente
una memoria difensiva il 25/10/2004.
Rifissato il dibattimento per l’adunanza del 22 novembre successivo, la
Commissione, dato atto che la Presidenza della Lega aveva fatto pervenire
documentazione concernente gli accordi economici dei suddetti tesserati, al
fine del necessario esame degli stessi, rinvia il procedimento a nuovo ruolo.
Rifissato il dibattimento per l’adunanza odierna, risultano presenti l’avv.
Francesco Corrado, Curatore Fallimentare della società, assistito dall’avv.
Edoardo Chiacchio.
La difesa conclude richiamando quanto in memoria 25/10/2004 e quindi per il
proscioglimento della società dalle incolpazioni ascrittele; in subordine per la
sanzione minima di 2 punti di penalizzazione.
Propone inoltre una ulteriore eccezione, testualmente:
«improcedibilità del giudizio atteso che nell’atto di deferimento si contesta alla
società Como la violazione dell’art. 1 comma 1°, in relazione al punto 13 del
C.U. n.180/2004 C.G.S.”, ed altra eccezione di non punibilità per difetto di
giurisdizione, testualmente: “rilevato che la F.l.G.C. ha concesso ai calciatori,i
cui contratti erano stati annullati ed alla stessa società Como, l’autorizzazione
ad agire dinanzi a Tribunali ordinari risultando pertanto disattese le
disposizioni sanzionatorie previste dal C.U. n.180 capitolo “Sanzioni” punto 14
commi c) e d): di fatto le sanzioni previste in sede federale risultano
implicitamente abrogate, essendo stata spostata dinanzi alla Giustizia
ordinaria la competenza giudicante per l’inadempimento della società”.
Le tesi difensive in sintesi sono le seguenti:
a) - il Calcio Como, quando ha stipulato gli accordi economici di cui si discute
per i quali non sono state prestate le garanzie per superamento dei limiti
massimi del budget tipo per singolo contratto, militava in campionato della
Lega Nazionale Professionisti. Per le società appartenenti a quella Lega non
era prevista alcuna limitazione;
b) - nel Comunicato Ufficiale n.168/A della F.I.G.C. pubblicato il 30 aprile
2004, riportato nel Comunicato dalla Lega di Serie C n.180 del 3 maggio
2004, nulla era previsto in proposito per le società retrocesse dalla Serie B
alla Serie C/1, mentre “laddove il legislatore federale ha ritenuto di richiedere
garanzie e regolamentare, in caso di retrocessione della società, vi ha
puntualmente provveduto»;
c) - nessun addebito poteva essere fatto alla mancata prestazione di garanzia
a seguito di superamento del limite consentito per gli accordi economici coi
tesserati Zahalka Milan, Benin Mirko, Rossi Marco, Del Chiaro Luca, e con gli
allenatori Giancarlo Centi e Gianluca Spinelli, perché stipulati prima che il
legislatore federale avesse introdotto con la pubblicazione del C.U. n.95/A
dell’8/11/2002, sanzioni disciplinari a carico delle società a seguito del diniego
dell’esecutività dei contratti. Richiama in proposito i precedenti di questa
Commissione per i deferimenti delle società Brindisi Calcio e A.S. Nocerina
(C.U. n.161/C del 4/2/2004). Per quanto concerne, poi, l’allenatore Centi,
viene richiamata la decisione in materia della Commissione nel procedimento
a carico della Spal S.p.a. per l’allenatore Sonzogni (C.U.145/C del 6/12/2004).
d) - la sanzione disciplinare,comunque poiché la norma stabilisce solo il
minimo di punti di penalizzazione (2 punti) senza ulteriore specificazione nel
caso di pluralità di contratti non può essere applicata mediante la somma
delle sanzioni minime attribuite a ciascun contratto, ma andrebbe applicata
un’unica sanzione per la violazione dei diritti e dei doveri previsti dall’art. 8
comma 2° C.G.S.-.
A tali tesi difensive sono state aggiunte, come sopra è riportato, altre
eccezioni e precisamente:
e) improcedibifità (rectius:nullità) del deferimento per il richiamo fatto, anche
nella contestazione, della violazione dell’art. 1, comma 1° C.G.S. ponendolo
in relazione all’art. 13 del C.U. n.180 del 3/5/2004.
f) difetto di giurisdizione di questa Commissione e inapplicabilità delle
disposizioni di cui all’art. 13 del C.U. n.180/2004 ai contratti de quibus perché
avendo la F.I.G.C. autorizzato i tesserati a ricorrere alla tutela del giudice
ordinario (presentazione al Tribunale dell’istanza di fallimento della società)
ed autorizzato altresì la società a contraddire e ad avanzare eccezioni e
domande anche riconvenzionali nei confronti dei tesserati, si dovrebbe con ciò
ritenere la caducazione degli obblighi di cui all’art. 13 e delle sanzioni nonché
delle rivalse previste nell’art. 14 del ridetto C.U. per rinunzia a farle valere da
parte della F.I.G.C.-.
La Commissione osserva:
dalla documentazione richiesta ed acquisita risulta che gli accordi o contratti
economici poliennali coi tesserati Crisopulli Luigi, Del Chiaro Luca, Benin
Mirko, Tarozzi Andrea e Zahalka Milan, sono stati stipulati in stagioni sportive
anteriori a quella 2003/2004 per la quale disponevano le nuove norme di
tesseramento di cui ai C.U. F.I.G.C. n.152/A del 28/4/2003, riportate nel C.U.
di questa Lega n.175 del 2/5/2003.
Tali disposizioni introducono una disciplina sanzionatoria non contenuta nelle
disposizioni precedenti; in particolare l’art. 14 (Sanzioni) così ha disposto:
“La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società
costituisce per la medesima, violazione dei diritti e dei doveri previsti dall’art.
8, comma 2° C.G.S. e comporta l’applicazione a carico della società
responsabile della sanzione di cui all’art. 13, comma 1° lett f) C.G.S., nella
misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel
campionato 2003-2004”.
Questo quadro normativo è stato confermato anche per la successiva
stagione sportiva 2004/2005 (C.U. della F.I.G.C. n.168/A del 30/4/2004 e C.U.
di questa Lega n.180 del 3/5/2004). In proposito la Commissione deve
richiamare quanto ritenuto nelle recenti decisioni del 30/1/2004 concernente il
deferimento della Brindisi Calcio e della A.G. Nocerina (C.U. n.161/C del
4/2/2004) cui ha fatto riferimento la difesa della società, sulla inapplicabilità
della sanzione prevista dal sopra riportato art.14 ai contratti poliennali stipulati
prima della sua entrata in vigore, in ossequio ai principi di legalità, di
irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia recepita
dall’ordinamento giuridico statuale, con riferimento agli illeciti amministrativi, e
recepibili anche nell’ordinamento sportivo in assenza di disciplina specifica in
proposito.
Quindi la mancata prestazione di garanzia per quei contratti dei cinque sopra
indicati tesserati, stipulati quando vigevano le norme di cui al C.U. F.I.G.C.
71/A del 14/5/2002 e precedenti, nonché il diniego di esecutività conseguente,
non realizzano la fattispecie sanzionabile, ancorchè verificatisi nella vigenza
della nuova norma in quanto l’altro elemento, indispensabile integratore
dell’oggetto materiale della condotta violatrice ossia la stipulazione del
contratto con corrispettivo eccedente i budgets, è avvenuta quando non
sussisteva la norma penalizzatrice.
Tale impostazione trova conforto nel fatto che l’introduzione della
penalizzazione di punti in classifica appare indirizzata a quei trasferimenti
cessioni e/o tesseramenti “nuovi”, il che è reso evidente dal contenuto
programmatico del precedente C.U. della F.I.G.C. n.95/A dell’8 novembre
2002, col quale si prevedeva l’introduzione successiva di nuove sanzioni nei
casi di inadempienza della società.
Per quanto concerne la posizione relativa ai tesserati (Giancarlo
Centi,allenatore, e Spinelli Gianluca, erroneamente deferito quale calciatore
ma in effetti allenatore, i cui contratti poliennali vennero stipulati
rispettivamente il 2 gennaio 2002 ed il 29 settembre 2003, deve escludersi
che fosse dovuta garanzia fidejussoria per l’eccedenza dei compensi rispetto
ai budgets, relativi alla stagione sportiva 2004-2005.
Infatti come questa Commissione ha già avuto occasione di affermare, quale
sia la durata del contratto economico stipulato dalla società con un allenatore,
il tesseramento “ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è
richiesta, indipendetemente dalla durata degli accordi contrattuali (art. 38
comma 3° N.O.I.F.).
Nel caso di contratti poliennali, alla scadenza di ogni stagione decade
automaticamente il precedente vincolo di tesseramento.
Solo se l’allenatore ne faccia esplicita richiesta (art. 38, comma 1° N.O.I.F.) o
se sia la società a farla entro il termine del 31 luglio (art. 5 dell’Accordo
Collettivo tra allenatori professionisti e società) può farsi luogo al nuovo
vincolo.
Nella specie non risulta che gli allenatori Centi e Spinelli abbiano fatto
esplicita richiesta di rinnovo del tesseramento per la società, nè che questa
l’abbia richiesto.
Discende da quanto sopra che non era neppure ipotizzabile l’applicabilità nel
caso di specie delle disposizioni di cui all’art. 13 del C.U. n.180/2004 e delle
relative sanzioni per mancata prestazione della fideiussione entro il 9 luglio
2004 col diniego conseguente della esecutività del contratto, in quanto col 1°
luglio era venuto meno il tesseramento.
Realizza invece appieno la fattispecie violatrice della norma di cui all’art. 13
del C.U. n.180/2004 la omessa prestazione delle garanzie fidejussorie, a
copertura delle eccedenze dei budgets tipo per singolo contratto, rilevata dalla
Lega per i contratti dei restanti quindici calciatori e precisamente per i
tesserati Layeni Stefano, Colasante Alessandro, Carparelli Marco, Pavone
Cristiano, Chianese Vincenzo, Caremi Davide, Tarantino Massimo, Rossini
Stefano, Rossi Marco, Rastelli Massimo, Padalino Pasquale, Gregori Daniele,
De Francesco Francesco, Sinato Manuel e Bressan Mauro.
A tutti tali contratti è stata negata l’esecutività con conseguente decadenza
del tesseramento comunicato alla società Calcio Como ed ai calciatori in data
23 luglio 2004.
L’art. 12 del C.U. n.180/2004, lettera g), dopo aver previsto l’obbligo per le
società di depositare entro determinate date le garanzie bancarie a prima
richiesta nel caso che i contratti coi calciatori superino il budget - tipo per
singolo contratto ( 62.000,00 euro per le società di Serie C/1 ed 39.000,00
euro per le società di Serie C/2), afferma che l’inosservanza di tale obbligo
comporta il diniego di esecutività del contratto. Aggiunge inoltre che
l’esecutività vale solo per la stagione corrente al momento della stipulazione,
talché la Lega si riserva ogni ulteriore valutazione, nel caso di accordi
poliennali, per le annualità scadenti successivamente alla stagione
2004/2005.
L’art. 13, ultimo comma, dello stesso C.U. ribadisce gli obblighi di cui sopra e
cioè della prestazione della garanzia per la parte dei corrispettivi eccedenti il
budget tipo per singolo contratto ed infine all’art. 14 lettera d) (Sanzioni)
precisa che la mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad
una società costituisce violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8
comma 2° C.G.S. e comporta una sanzione non inferiore a 2 punti di
penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2004/ 2005.
Non pare dubbio pertanto che risultando “per tabulas” le eccedenze dai limiti
posti per le Società di Serie C/1 dei compensi pattuiti per la stagione 2004-
2005 coi calciatori sunnominati dovessero essere prestate le garanzie dovute
ai sensi delle sopre richiamate disposizioni.
La Calcio Como non le ha prestate, nonostante invito della Lega, nè nel
termine previsto (9 luglio) né successivamente, e quindi all’inadempienza ha
fatto seguito il diniego dell’esecutività del contratto e la pronuncia di
decadenza del tesseramento.
La sanzione da applicarsi nella fattispecie è quella prevista dall’art. 14 lettera
d) più volte ricordato, la penalizzazione di punti in classifica a norma dell’art.
8, comma 2° C.G.S.-
La difesa della società sostiene che per i contratti in esame non vi fosse
obbligo alla prestazione delle chieste garanzie perché stipulati quando la
società faceva parte della Lega Nazionale Professionisti (Serie B) per la quale
il detto C.U. n.180/2004 non prevedeva né limiti stipendiali nè prestazioni di
garanzie mirate all’esecutività del contratto. Sostiene inoltre che mancando in
tale Comunicato disposizioni che regolamentino in qualsiasi modo la disciplina
dei contratti poliennali per le società retrocedende della Serie B alla Serie C,
dovrebbe ritenersi applicabile, per le retrocesse, quella dettata per le società
di Lega Nazionale Professionisti perché quando il legislatore federale ha
ritenuto di disporre garanzie nel caso di retrocessione I’ha fatto come nel caso
di retrocessione dalla Serie A alla Serie B.
Non avendo disposto nulla per le retrocessioni dalla Serie B alla Serie C
dovrebbero pertanto applicarsi al caso concreto le regole del tempo in cui
vennero stipulati i contratti.
Gli assunti non appaiono fondati.
La Calcio Como S.p.a., retrocessa dalla Serie B è stata iscritta al campionato
di Serie C/1 della corrente stagione sportiva. Con effetto dal 1° luglio 2004 è
aderente alla Lega Professionisti di Serie C e solo per effetto dell’adesione
deve osservare, anche per pari condizione con le altre società e componenti,
tutte le norme di carattere generale e speciale dettate per le società di questa
Lega.
Tale disciplina è certamente derogabile e quindi in modo più specifico
potrebbe essere derogabile quella sulla limitazione portata dai budgets e
l’obbligo della prestazione di garanzie per i contratti, ma la deroga deve
essere espressa e non già ricavarsi dal silenzio, come pretenderebbe la
difesa dell’incolpata.
Tant’è vero che laddove il legislatore ha voluto disciplinare particolari casi in
ordine alle garanzie per le società retrocedende lo ha fatto espressamente.
Parimenti prive di pregio sono le tesi difensive proposte all’odierno
dibattimento.
L’art 1, comma 1° C.G.S. costituisce norma fondamentale e generale dei
comportamenti, dei doveri e degli obblighi e pertanto il richiamo dello stesso,
in sede di deferimento e/o di contestazione di qualsiasi violazione ancorchè
oggetto di specifica ipotesi edittale, non può inquinare di nullità il deferimento
e/o la contestazione, potrebbe al più ritenersi ultroneo.
Nel caso di specie è stata contestata correttamente la violazione di cui si
tratta non solo con la menzione dell’art. 13 del C.U. n.180/2004, ma anche
rappresentando in concreto il fatto costitutivo della stessa, cosicché la società
ha ben compreso di che cosa la si incolpava tanto da svolgere ogni ampia e
necessaria difesa.
Quanto alla pretesa “rinuncia” o abdicazione della Federazione a far valere la
pretesa sanzionatoria sol per il fatto di aver autorizzato le parti, del resto a
violazioni già commesse e a distanza di tempo, ad adire il Giudice ordinario,
va rilevato che l’autorizzazione de qua può solo costituire deroga alla
giurisdizione federale mediante ricorso all’arbitrato richiamato dall’art. 14
lettera d) ai fini del riconoscimento di equo indennizzo al tesserato a causa
della mancata esecutività del contratto, giammai deroga o men che meno
rinunzia tacita alla pretesa punitiva obbligatoria scaturente dalla violazione.
D’altra parte solo una espressa disposizione regolamentare e non già una
semplice autorizzazione potrebbe vanificare o derogare la norma
sanzionatoria.
La pena, trattandosi di ben 15 contratti che non hanno conseguito l’esecutività
per fatto direttamente imputabile alla società, non va determinata con
operazione aritmetica come paventato dalla difesa bensì tenendo conto di
tutte le circostanze, essendo solo dovere del giudicante quello di non
infliggere sanzione minore a due punti di penalizzazione in classifica.
In tali casi è potere discrezionale della Commissione stabilire la pena con
prudente valutazione che appaia più aderente alla fattispecie.
Dove tenersi conto del fatto che la società proveniva della Serie B in quella
situazione di crisi economica e finanziaria non solo propria delle società
retrocesse ma rivelatasi molto più grave tanto che alla stessa è seguita la
dichiarazione di fallimento.
Dovrà altresì tenersi conto del fatto che i contratti furono stipulati non
certamente con la prospettiva di una retrocessione, bensì di permanenza
nella Serie B, laddove peraltro non vi erano le limitazioni previste invece per la
serie C.
Per tutti questi motivi pertanto la Commissione ritenuta la Calcio Como s.p.a.
responsabile nei limiti di cui sopra della violazione dell’art.13 u.c. del C.U.
n.180 del 3/5/2004 e visto l’art. 14 lettera d) dello stesso C.U.
d e l i b e r a
di infliggere alla società Calcio Como S.p.a. la penalizzazione di sei punti in
classifica da scontarsi nel campionato in corso.
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