CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 14/12/2004 TRA A.S. Agorà Roma e Federazione Italiana Wushu Kung Fu

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 14/12/2004 TRA A.S. Agorà Roma e Federazione Italiana Wushu Kung Fu C O L L E G I O A R B I T R A L E Dott. Salvatore Cirignotta in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera medesima Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Prof. Avv. Massimo Coccia in qualità di Arbitrato nominato ai sensi dell’art.13.1 Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport C O L L E G I O A R B I T R A L E Riunito in conferenza personale il 2 dicembre 2004 nel procedimento di Arbitrato promosso da: A.S. Agorà Roma nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Mauro Antonimi, con sede in Roma, Via Francesco Valagussa, n. 45 – 00151, rappresentata e difesa dall’Avv. Susanna Spafford ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultima in Roma, Via D’Ara Coeli n. 11, (n. telefono e fax 066792089: e_mail avv.spafford@libero.it) -attrice- contro: Federazione Italiana Wushu Kung Fu, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Gen. Giuseppe Falconi, con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n. 3 – 00194 ed indirizzo postale c/o Ufficio Postale CONI – Viale Tiziano n. 70 – Roma – 00196 (tel. 0636090988 – fax 0636004451 – e_mail fiwuk.coni@libero.it) rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Vittorio Giorni ed elettivamente domiciliata presso la sede federale in Roma, L.go Lauro De Bosis n. 3 – 00196. - convenuta – Fatto e svolgimento dell’arbitrato Con istanza di arbitrato proposta ex artt. 7 e segg. del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, depositata in data 08 aprile 2004, l’A.S. Agorà, nella persona del Presidente pro tempore Mauro Antonimi, ha richiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport: 1. l’accertamento dell’insussistenza degli addebiti mossi nei confronti dei sig.ri CHOO Kang Sing, MORETTI Renato, COPPOLA Andrea Nunzio, FILICE Gianluca, e quindi, a titolo di responsabilità oggettiva, nei confronti della A.S. AGORA’, con l’atto di rinvio a giudizio del procuratore federale del 06 febbraio 2003; 2. l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo del 23 maggio 2003, notificata con la motivazione in data 12 luglio 2003 e successivamente confermata dalla Commissione Federale d’Appello il 05 dicembre 2003; 3. il conseguente annullamento dei provvedimenti di squalifica così comminati; 4. l’annullamento dei Campionati Nazionali di Quingda/Semisanda dell’anno 2003; 5. la condanna della FIWuK al rimborso delle spese sostenute dai tesserati della A.S. Agorà in vista della partecipazione ai predetti Campionati, nonché alle spese del procedimento disciplinare, da quantificarsi in euro 12.000,00 (dodicimila); 6. la condanna della FIWuK al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi a cagione del comportamento dei suoi organi, dipendenti e rappresentanti, da quantificarsi in via equitativa; 7. la trasmissione degli atti del procedimento disciplinare FIWuK/AGORA’ (avente n. 20-3/02 RPF), nonché di quelli del presente giudizio arbitrale, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., affinché questa proponesse al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il commissariamento della FIWuK per aver i sig.ri BARALDI Gianfranco, FOLLARI Mario, GRILLO Antonio, LAZZARI Anna, RIBET Vincenzo, CIONI Riccardo, FALCONI Giuseppe, GUIDOLIN Livio, VIGGIANI Giovanni, con l’avallo del Consiglio Federale, posto in essere, nell’esercizio e con l’abuso del potere conferito loro dallo Statuto Federale, atti contrari ai principi di lealtà, probità e rettitudine che sovrintendono e informano l’attività sportiva, nonché per aver negato il diritto di difesa agli incolpati a tal punto da suscitare grave discredito e insidia per la credibilità e la sopravvivenza delle istituzioni federali, risultando idonei a configurare una lesione grave e palese dei principi fondamentali sul contraddittorio e sul giusto processo (ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. F) D.Lgs 242/90, così come modificato dall’art. 13 D.Lgs 15/04). In via preliminare, l’istante ha analiticamente evidenziato le circostanze dalle quali – a proprio dire – deriverebbe la competenza della adita Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, dando atto, peraltro, dell’infruttuoso procedimento di conciliazione, conclusosi in data 10 marzo 2004 innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. A sostegno delle proprie richieste, la A.S. Agorà, con il proprio atto introduttivo, ha negato i fatti come contestati dagli Organi di giustizia federale che avrebbero dato origine all’apertura del procedimento disciplinare, conclusosi con la richiesta di rinvio a giudizio disposta dall’Ufficio del Procuratore Federale della FIWuK nei confronti dalla A.S. Agorà, nonché dei sigg.ri Mauro Antonini, Andrea Coppola, Gianluca Felice, Choo Kang Sing e Renato Moretti. L’istante ha altresì dedotto che nel corso dei richiamati gradi di giudizio, non si sarebbe raggiunta la prova circa le accuse mosse ai propri tesserati, nonché la reiterata violazione del diritto alla difesa durante l’intero procedimento, Secondo la ricostruzione operata dalla società istante, i fatti in oggetto si sarebbero verificati durante i Campionati Nazionali di Kung – Fu, svoltisi a Zola Predosa (BO) in data 1/2 giugno 2002, caratterizzati da alcuni episodi che ne avrebbero turbato la regolarità. In particolare, l’istante ha evidenziato che sarebbero stati ammessi a partecipare atleti sprovvisti di documento personale per i quali, quindi, non era stato possibile procedere – come invece prescritto – alla regolare identificazione. Altra “anomalia” procedurale segnalata dalla A.S. Agorà nel proprio atto introduttivo, riguarda le operazioni di peso degli atleti che, in contrasto con i principi “di pubblicità, trasparenza, partecipazione all’attività sportiva” sarebbero avvenute a “porte chiuse”. Sempre secondo la ricostruzione operata dall’istante, il secondo giorno di gare, terminate le competizioni, “la Federazione decideva arbitrariamente di accorpare le classifiche di due diverse discipline, Sanda e Semisanda, alterando i piazzamenti delle società e ometteva quindi di rendere note le classifiche definitive e di premiare le società vincitrici, riservandosi l’invio dei trofei alle rispettive sedi”. A fronte di tali circostanze, dunque, i rappresentanti dell’A.S. Agorà, al solo fine di tutelare gli atleti, avrebbero tentato di “sensibilizzare gli Organi Federali competenti affinché risolvessero questi disguidi organizzativi senza ottenere, peraltro, alcun risultato”. Successivamente, in data 05 giugno 2002, il Presidente della FIWuK, sig. Falconi, intervenuto presso la sede dell’associazione istante per procedere alla consegna di una coppa senza targa e di un attestato “di società prima classificata nella specialità Sanda”, avrebbe inopinatamente consegnato ai dirigenti della A.S. Agorà una lettera nella quale veniva stigmatizzato il comportamento tenuto dai tesserati della medesima nel corso delle richiamate competizioni nazionali svoltesi a Zola Predosa. In data 05 novembre 2002, la Segreteria Generale della Federazione ha notificato all’associazione istante un avviso di apertura di procedimento disciplinare a carico della A.S. Agorà e di alcuni suoi tesserati, ritenuti responsabili di aver tenuto un comportamento antisportivo e contrario al fair play durante e alla conclusione dei campionati Nazionali di Zola Predosa, violando gli artt. 10 n. 1-23 n. 1 dello Statuto Federale e 1, nn.1 e 2;3 nn. 1-4;16, lett. a, c, f e h del Regolamento di Giustizia. Secondo l’assunto accusatorio, gli incolpati avrebbero “promosso una vera e propria rivolta contro l’Organizzazione del Campionato citato, alcuni membri del Consiglio presenti in loco, contro la stessa Segreteria della Federazione, gli Ufficiali di Gara, con prepotenti atteggiamenti antisportivi, arroganti irruzioni in zone riservate ed ingiurie varie (…) inducendo anche altri presenti ad invadere il campo di gara e le zone riservate all’organizzazione, creando una turbativa violenta dell’ordine pubblico”. La denuncia del Consiglio Federale (che ha ratificato all’unanimità gli esposti dei sig.ri Baraldi Gianfranco - Vice Presidente -, Lazzari Anna – Segreteria -, Follari Mario - Organizzatore dei campionati di Zola Predona - e Grillo Antonio - Consigliere federale -), a dire della difesa della A.S. Agorà, non troverebbe alcun riscontro nella realtà dei fatti, rilevando a sostegno di quanto appena esposto il mancato intervento delle Forze dell’ordine o dei Giudici di gara. La difesa dell’istante ha poi evidenziato che il Procuratore Federale, con atto del 06 febbraio 2003 (e quindi oltre il termine di novanta giorni assegnato dal Regolamento di Giustizia), ha inopinatamente ritenuto di rinviare al giudizio del Giudice Sportivo gli incolpati per rispondere delle accuse basate esclusivamente sulle denunce provenienti dalle stesse persone offese ed in virtù delle quali il procedimento disciplinare era stato originariamente aperto. Altra censura sollevata dalla A.S. Agorà riguarda l’assenza di atti di indagine da parte del Procuratore Federale, nonché di verbali allegati al fascicolo. La difesa istante prosegue rilevando che non sarebbero stati ricercati riscontri e ulteriori elementi probatori che potessero confermare o smentire la denuncia. Il Giudizio di primo grado si è svolto nell’unica udienza del 23 maggio 2003 innanzi al Giudice Sportivo, nel corso della quale sono state acquisite le sole dichiarazioni scritte di due dei denuncianti (i sigg.ri Follari e Baraldi), i quali confermavano il contenuto dei loro precedenti esposti. A tal riguardo la difesa ha evidenziato che l’acquisizione di tali atti, successivamente utilizzati anche nella parte motiva della sentenza di condanna, avrebbe integrato una “palese violazione dei principi sul contraddittorio tra le parti”. Il Giudice, nonostante l’eccezione formulata dalla difesa degli incolpati e da ultimo richiamata, non ha ritenuto necessario rinviare l’udienza per l’audizione dei testi assenti, i quali avevano precedentemente giustificato la loro assenza. Al contrario, quindi, il Giudice si sarebbe limitato ad allegare i citati atti al fascicolo unitamente ad altri documenti prodotti dalle parti, e ha proceduto all’audizione di alcuni testimoni presenti in udienza. La difesa dell’associazione istante ha rilevato come nel corso delle predette testimonianze, i testi sigg.ri Lazzari e Grillo “si sarebbero contraddetti varie volte nell’esporre i fatti, mentre i testimoni dedotti dalla difesa degli incolpati smentivano che questi ultimi avessero tenuto i comportamenti loro addebitati, e che avessero aggredito oppure offeso chicchessia”. Al termine dell’udienza il Giudice Sportivo dava lettura del dispositivo. La motivazione della decisione, sarebbe stata inviata all’A.S. Agorà solo in data 12 luglio 2003. Ciò premesso, il Presidente federale, sig. Falconi, in pretesa violazione del Regolamento di Giustizia, avrebbe ritenuto immediatamente esecutiva la decisione del Giudice federale, escludendo in data 07 giugno 2003 l’A.S. Agorà dalla partecipazione ai Campionati Nazionali 2003. La decisione del Giudice Sportivo è stata tempestivamente impugnata con ricorso alla Commissione Federale d’Appello. In merito al secondo grado di giudizio, la difesa della A.S. Agorà ha evidenziato che nonostante le numerose istanze promosse legittimamente dall’Associazione e dal proprio difensore, l’udienza originariamente fissata per il giorno 5 dicembre 2003 in Tirrenia (PI), non è stata differita, né si è proceduto allo spostamento della sede come richiesto nelle cennate istanze. Ciò – secondo la tesi della A.S. Agorà, avrebbe negato agli “incolpati” il diritto ad essere assistiti dal “patrocinatore prescelto”. In tale contesto, la Commissione Federale d’Appello ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione assunta dal Giudice sportivo di primo grado. La Federazione, inoltre, avrebbe notificato il solo dispositivo in data 15 dicembre 2003 presso lo studio del difensore della A.S. Agorà, omettendo, peraltro, l’invio della relativa motivazione, nonostante la richiesta in tal senso formulata dall’Avv. Spafford, con raccomandata del 15 gennaio 2004, al fine di valutare l’opportunità di adire gli Organi di Giustizia Camerale del C.O.N.I. Successivamente, il giorno 02 febbraio 2004 l’A.S. AGORA’, non avendo ancora ricevuto le motivazioni richieste, ha depositato l’istanza di conciliazione presso la Camera Arbitrale. L’incontro tra le parti, tenutosi in data 10 marzo dinanzi all’Arbitro Fumagalli, si è concluso con il mancato accordo atteso che la proposta avanzata dalla FIWuK (cessazione degli effetti della squalifica con decorrenza dal 10 marzo 2004 e commutazione della restante pena in Euro 1300,00 , da impiegare da parte della Federazione in quattro controlli antidoping) non è stata accettata dall’Associazione sportiva poiché “ritenuto offensivo il nesso con il doping e mai erano stati posti in essere i fatti addebitati dalla Federazione e oggetto del procedimento disciplinare”. Si è costituita in giudizio la F.I.Wu.K, che ha contestato integralmente le deduzioni e le richieste avanzate dalla A.S. Agorà, chiedendo al Collegio arbitrale: 1. la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o, comunque, il rigetto nel merito, in quanto infondato, del ricorso proposto dalla A.S. Agorà avverso la pronunzia della Commissione Federale di Appello della Federazione Italiana di Wushu Kung Fu in data 5 dicembre 2003, confermativa della pronunzia del Giudice Sportivo del 23 maggio 2003; 2. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese da determinarsi a norma dell’art. 23 del Regolamento, nonché di tutte le spese, diritti ed onorari del procedimento arbitrale; 3. la condanna dalla A.S. Agorà al risarcimento dei danni a norma dell’art. 96 c.p.c., attesa la malafede e colpa grave della parte istante e la temerarietà delle domande proposte e della lite intrapresa, danni da determinarsi equitativamente con somma che si dichiarava sarebbe stata utilizzata al fine di incrementare i controlli per la lotta al doping nel corso delle manifestazioni sportive nazionali e dell’attività sportiva Federale. Nel proprio atto di costituzione, la F.I.Wu.K ha premesso che i fatti addebitati all’associazione ricorrente e ai Sigg.ri Antonini, Coppola, Filice, Moretti e Choo Kang Sing, come emerso nel corso dei diversi gradi del giudizio e durante l’intero procedimento disciplinare, hanno integrato evidentemente “la violazione degli artt. 10, n. 1, 23 n. 1 dello Statuto Federale e degli artt. 1, n.1 e 2; 2, n.1 e 2; 3, n.1-4; 16 lett. a, c, h del Regolamento di Giustizia Sportiva”. A tal riguardo, infatti, la difesa della Federazione ha rilevato che i provvedimenti di condanna emessi in primo grado e successivamente confermati dal giudice di appello, sono stati legittimamente disposti dal momento che i comportamenti tenuti dai tesserarti dell’A.S. Agorà hanno violato gli impegni di lealtà e correttezza, in evidente contrasto con il principio di probità nei rapporti sociali e sportivi, in violazione delle norme contenute nei Regolamenti Federali ed emanate dai competenti Organi Federali. Detti comportamenti, inoltre, hanno determinato l’ulteriore e grave violazione del concetto di fair play espressamente oggetto di particolare tutela dalle normative federali. Con riguardo all’eccezione sollevata dalla difesa dell’associazione istante, la Federazione ha evidenziato che il dispositivo della sentenza del Giudice Sportivo è stato comunicato agli interessati con raccomandata del 28 maggio 2003, mentre il testo integrale della sentenza con comunicazione del 4 luglio 2003. Circa la doglianza della A.S. Agorà relativa all’esclusione dei propri atleti dalle finali nazionali dei campionati 2003, la Federazione ha osservato che la stessa è stata disposta non solo in virtù del provvedimento di squalifica pronunciato dal Giudice Sportivo, ma altresì “dalla circostanza, non contestata dagli stessi istanti, che l’iscrizione degli atleti perveniva a termini scaduti.” Sul punto la difesa della F.I.Wu.K. ha rilevato che detta esclusione sarebbe stata espressamente accettata dai rappresentati della A.S. interessata, i quali “ si adeguano alle disposizioni del presidente Falconi” (v. dichiarazione in data 7.6.2003. La Federazione, inoltre, ha evidenziato che, avverso la definitiva pronunzia di appello, “la sola A.S. Agorà, in persona del legale rappresentante, adiva la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport ai fini del tentativo di conciliazione di cui all’art. 3 del Regolamento della Camera (v. dichiarazione Avv. Spafford del 13.2.2004), e che quindi era definitivamente passata in giudicato la pronunzia della Commissione Federale di Appello relativa alla condanna dei Sigg.ri Coppola, Filice, Moretti, Antonini e Choo Khang Sing, non oggetto di impugnativa”. Circa la mancata conciliazione innanzi alla Camera, la difesa della Federazione ha sottolineato che che, la stessa non sarebbe intervenuta a causa dell’atteggiamento dei rappresentanti della A.S. Agorà, che hanno rifiutato ogni ipotesi di accordo, “continuando a negare in toto gli addebiti loro mossi, ed insistendo in pesanti richieste risarcitorie per presunti “danni” che assumevano subiti”. La Federazione, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità di tutte le domande formulate dall’A.S. Agorà con il proprio atto introduttivo che non erano precedentemente oggetto di alcuna decisione degli organi interni alla Federazione, né mai proposte dalla stessa A.S. Agorà nel corso del giudizio di primo grado e di appello. Sulle violazioni delle richiamate regole e principi federali da parte dei tesserati dell’associazione istante, la difesa della Federazione ha evidenziato che dette violazioni sarebbero consistite, come emerso nel corso di entrambi i gradi di giudizio, in turbativa delle operazioni di peso, tumulti in sede di premiazione delle gare, insulti a dirigenti e rappresentanti della Federazione, turbativa della manifestazione e nel suo complesso, atteggiamento contrario ai doveri di lealtà probità sportiva da parte di dirigenti, tecnici e tesserati dell’A.S. Agorà. Il Collegio arbitrale si è costituito in data 9 giugno 2004. Nella stessa data si è tenuta la prima udienza, nella quale le parti hanno insistito ciascuna nella richiesta di accoglimento delle rispettive domande, atteso che il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Sulle richieste istruttorie, il collegio ha provveduto, ai sensi degli artt. 17 del Regolamento e 816 C.P.C. fissando i seguenti termini: - sino al 16 giugno 2004 per il deposito di memoria contenente la integrale e definitiva formulazione delle domande od eccezioni proposte e degli argomenti prospettati, con l’eventuale produzione ulteriore di documenti e richiesta di mezzi istruttori; - sino al 23 giugno 2004 per memoria di replica. Alla successiva udienza del 13 luglio 2004 dato atto che erano prevenute nei termini assegnati sia la memoria autorizzata da parte della A.S. Agorà che la memoria di replica della F.I.Wu.K unitamente ad una integrazione documentale di testi normativi ed esperito negativamente un ulteriore tentativo di conciliazione, il Collegio, con riferimento alle richieste ed eccezioni istruttorie, provvedeva nel modo seguente: << a) rigetta l’eccezione di inammissibilità dei mezzi istruttori non formulati negli atti introduttivi considerato che dal testo dell’art. 8 del Regolamento non risulta che l’indicazione dei mezzi istruttori nell’atto introduttivo sia prescritta a pena di decadenza; considerato che, peraltro, nell’atto introduttivo dell’A.S. Agorà vi è espressa riserva di articolare mezzi istruttori e tenuto conto del disposto dell’art. 17 comma 1 del Regolamento, i mezzi di prova articolati anche successivamente secondo le indicazioni del Collegio debbono ritenersi consentiti; b) dichiara ammissibili le prove documentali richieste dalle parti, con riguardo alle prove specificatamente testimoniali richieste dalle parti, visto l’art. 17 comma 3 del Regolamento, ammette la prova testimoniale orale richiesta dalla FIWuK, limitando a n. 2 (due) i testi a scelta della parte nell’ambito di quelli già indicati: Quanto alla prova testimoniale dedotta dalla A.S. Agorà, considerato che la stessa è stata richiesta esclusivamente dedotta come prova testimoniale per iscritto, il Collegio dispone che per n. 2 (due) testi sia resa nella forma orale, sempre a scelta della parte interessata nell’ambito delle dichiarazioni prodotte>>. All’udienza del 27 luglio 2004 si procedeva a raccogliere la prova testimoniale orale ammessa (testi Coppola e Bianchi per l’A.S. Agorà; Grillo e Lazzari per la F.I. Wu.K). All’esito, il collegio fissava termine per il deposito di note conclusive e rinviava ad apposita udienza per la discussione conclusiva. All’udienza del 28 settembre 2004 le parti procedevano alla discussione. L’A.S. Agorà insisteva nell’accoglimento di tutte le domande avanzate, mentre la F.I.Wu.K ne chiedeva il rigetto. Il Collegio arbitrale, conclusa la discussione, si riservava di deliberare. Motivi della decisione Ritiene il Collegio utile premettere due profili delle rispettive impostazioni difensive, che consentono di poter meglio inquadrare il merito della vicenda. La prima riguarda il rapporto Federazione – A.S. Agorà, illustrato dalla F.I.Wu.K e non contestato nella sostanza da controparte: << la A.S. in questione pratica le sole discipline del Sanda e Quingda (combattimento a contatto pieno e leggero), partecipando ai relativi Campionati. Tra queste il Sanda o Sanshou è disciplina certamente importante (prevista nel programma dei Campionati Europei e Mondiali), ma di gran lunga meno importante del Taolu Moderno (forme), che si svolge in altro Campionato Nazionale, e che è la disciplina proposta dalla International Wushu Federation (della quale la Federazione Italiana è membro fondatore) per l’inserimento dei Giochi Olimpici di Pechino 2008. Il Campionato di Sanda e Quingda è sotto il profilo appunto “politico” il meno rilevante. Infatti, a norma dell’art. 18, co. 28 e 30 del vigente Statuto Federale, sono utili per l’acquisizione di voti plurimi (co.28): a) il Campionato di Taolu per le forme obbligatorie; b) il Campionato di Sandà; c) il Campionato di Taijiquam; d) il Campionato di Taolu per le forme tradizionali; e) il Campionato di Quingda; f) il Campionato di Tuei Shou; g) il Campionato di Shuaijiao; h) il Campionato di forme base; i) il Campionato di forme libere e dimostrative; l) la Coppa Italia per le discipline dei Campionati Europei e Mondiali. I punti (co.3) vengono assegnati nel seguente modo: 1° cl. Punti 10; 2° cl. Punti 8; 3° cl. Punti 6: 4° cl. Punti 4; 5° cl. Punti 2; 6° cl. Punti 1. Orbene l’atleta di Sanda e Quingda che vinca la sua categoria può portare alla società al massimo 10 punti nell’anno agonistico (la partecipazione al Campionato di Sanda è ovviamente incompatibile con la partecipazione del medesimo atleta al Campionato di Quingda, v. art. 26, co. 12 Reg. Tecnico Federale). Molto più “redditizie” sul piano “politico” sono invece le competizioni di Taolu, dove non solo l’atleta può portare tre specialità (forme a mani nude, di arma lunga, di arma corta) oltre un dimostrativo, ma vi sono incompatibilità molto meno rigide per la partecipazione a diversi Campionati. Così, giusto per comprendere il meccanismo dei punteggi, un atleta di Taolu può gareggiare nei Campionati Nazionali, nello stesso anno agonistico, in ben undici specialità (tre + dimostrativo nel Campionato di Taolù Moderno, tre + dimostrativo nel Campionato di Taolù per forme tradizionali, tre nel Campionato di forme libere). Se vince tutto questo atleta porterà alla A.S. di appartenenza ben 110 punti (contro gli appena 10 che può totalizzare un atleta che partecipa al Campionato di Sanda o a quello di Quingda), che contribuiranno a formare la classifica per società valida per l’attribuzione dei voti plurimi (v. art. 18, co. 32, Statuto Federale). E’ allora evidente che una A.S. che pratica le sole discipline del Sanda e Quingda non potrà mai competere per le prime posizioni della classifica per società. Anche prendendo il dato di Zola Predosa 2002 di 106 punti, che colloca la A.S. Agorà al 14° posto nella classifica 2002 con lo stesso punteggio nella classifica generale 2003 ci si colloca al 17° posto. E ciò senza considerare che le gare di Sanda, negli ultimi due anni, sono divenute estremamente più competitive, passandoci dalle 36 società per 166 atleti del 2002 (ai quali ha partecipato la A.S. ricorrente), alle 44 società per 257 atleti del 2004>>. (v. memoria di replica della F.I.Wu.K). La seconda notazione può estrapolarsi dalle note conclusive dell’A.S. Agorà laddove è detto: << L’A.S. Agorà non ha mai negato che “dei fatti” siano accaduti>> talché la vicenda consiste sostanzialmente se le condotte tenute dai rappresentanti dell’A.S. Agorà abbiano integrato gli ipotizzati illeciti sportivi o se invece configurino lecita azione di contrasto – esercitata nei limiti <> - rispetto a irregolarità procedurali e legittima pretesa di <>. Ciò premesso, in ordine alle domande formulate dalla A.S. Agorà nel presente arbitrato, in via preliminare il Collegio rileva la propria competenza a pronunciarsi. Ancora prima di entrare nel merito dei fatti, si rileva, peraltro, che le domande proposte dalla A.S. Agorà di cui ai punti da 4 a 7 sopra riportate, non sono ammissibili in quanto le stesse non sono state oggetto di precedenti decisioni da parte degli organi interni alla Federazione, né, peraltro, l’A.S. Agorà le ha proposte nel corso dei giudizi di primo grado e di appello dinanzi agli organi Federali di Giustizia Sportiva. Le stesse, pertanto, vengono respinte in quanto inammissibili. Sempre in via preliminare, e passando all’esame delle domande di cui ai punti da 1 a 3, formulate dalla A.S. Agorà e sopra riportate, si osserva che il ricorso alla Camera di Conciliazione è stato proposto da e nell’interesse della sola A.S. Agorà, come dichiarato dal suo difensore con comunicazione del 13.02.2004 (doc. 16.71 Agorà), e non anche dai singoli tesserati ai quali sono state addebitate le azioni che hanno comportato la condanna della A.S. Agorà a titolo di responsabilità oggettiva. La pronunzia della Commissione Federale di Appello, quindi, è passata in giudicato in relazione alla condanna dei sigg.ri Choo Kang Sing, Moretti Renato, Coppola Andrea Nunzio, Filice Gianluca. Pertanto i fatti che hanno portato agli addebiti mossi nei confronti dei tesserati sopra indicati vengono esaminati dal Collegio unicamente al fine di decidere nel merito le domande della A.S. Agorà per l’eventuale riforma della sentenza di appello soltanto nei suoi confronti. Ebbene, nel merito dalla documentazione prodotta e dalle prove acquisite emerge che nei Campionati Nazionali di Kung-Fu del 2002 non tutte le operazioni compiute dall’organizzazione della Federazione appaiono improntate ai principi consuetudinari di trasparenza e fair play usualmente seguiti nelle attività sportive. Infatti, la partecipazione di alcuni atleti sprovvisti di documento di riconoscimento, le operazioni di peso degli atleti effettuate senza la presenza dei rappresentanti delle singole società sportive e l’accorpamento delle classifiche di discipline diverse non sembrano rispondere ai sopra richiamati principi consuetudinari, seguiti nelle precedenti edizioni. Tuttavia, pur ritenendo tali circostanze censurabili, queste non possono essere considerate elementi di per sé idonei a legittimare e/o giustificare i comportamenti posti in essere dai tesserati della società A.S. Agorà; eventuali errori commessi dagli organizzatori non sono, infatti, elementi tali da giustificare la condotta tenuta dai tesserati della A.S. Agorà. Come è risultato dalle prove testimoniali poste a fondamento della decisione del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, e ribadita davanti a questa Camera, non sono emersi elementi decisivi che giustifichino i comportamenti posti in essere dai tesserati della A.S. Agorà. Nel corso della manifestazione sportiva, infatti, i sigg.ri Choo Kang Sing, Moretti Renato, Coppola Andrea Nunzio, Filice Gianluca si sono resi protagonisti di azioni che hanno comportato turbativa e discussioni nel corso delle operazioni di peso degli atleti, nonché tumulti durante la premiazione. E di tali comportamenti antisportivi, sanzionati disciplinarmente con decisione passata in giudicato nei confronti dei singoli tesserati, ne risponde la società sportiva con la quale le persone fisiche responsabili sono tesserate. E’ parso indubbio che tali condotte siano il frutto di reazione ai comportamenti degli organizzatori; tuttavia, pur in presenza di una siffatta scriminante, le condotte tenute appaiono comunque censurabili soprattutto alla luce dei principi ispiratori di qualsivoglia disciplina sportiva, che dovrebbe indurre i tesserati ad un loro autocontrollo. Conseguentemente, il Collegio, per le ragioni sopra esposte, ritenendo fondati gli addebiti mossi nei confronti dei sigg.ri Choo Kang Sing, Moretti Renato, Coppola Andrea Nunzio, Filice Gianluca, ritiene altresì sussistere la responsabilità oggettiva della A.S. Agorà. Le domande della A.S. Agorà di cui ai punti da 1 a 3 sopra esposti, pertanto, non possono trovare accoglimento e vengono rigettate. In considerazione delle vicende trattate, degli elementi emersi, e della condotta tenuta dalla FIWuK, il Collegio respinge la domanda della Federazione di condanna della A.S. Agorà ex art. 96 c.p.c. Le spese del presente giudizio vengono compensate in ragione delle richiamate motivazioni. Roma, 14/12/2004 F.to Dott. Salvatore Cirignotta F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo F.to Prof. Avv. Massimo Coccia
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