CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. e FIGC

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. e FIGC C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro L O D O A R B I T R A L E ex art. 20 ss. del regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, nel procedimento di arbitrato n. 1532 del 13 ottobre 2004 promosso da: Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A., con sede in Cosenza, viale degli Stadi, in persona del proprio Presidente, legale rappresentante p.t., Padre Fedele Bisceglia Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Carratelli, Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso lo studio del quale in Roma Via Flaminia n. 79 (tel. 063223249 – fax 063214981) è elettivamente domiciliata - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta – Esposizione dei fatti di causa e svolgimento del procedimento arbitrale 1. La Società odierna istante (in seguito il “Cosenza 1914”) con atto depositato il 13 ottobre 2004 (prot. n.1532) ha adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (in seguito la “Camera”) per la risoluzione di una controversia insorta nel confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in seguito la “F.I.G.C.”), a seguito dell’esito infruttuoso della fase di conciliazione instaurata a norma del vigente Regolamento della Camera (in seguito il “Regolamento”) e conclusa per mancato accordo il 22 settembre 2004. 2. Con la domanda oggi all’esame del Collegio, il Cosenza 1914 chiede: “che sia definitivamente confermato : 1) in via principale: a) il proprio status attuale di Società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C; b) il proprio status attuale di Società titolare del “titolo sportivo” per presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 2004-2005. 2) in via ulteriore, il proprio titolo a partecipare per la stagione 2004-2005, al campionato di Serie C2 , sia in via diretta (secondo quanto imposto dalla sentenza n.5364/2004 del Consiglio di Stato), sia in via di ripescaggio ordinario dall’Interregionale secondo i normali criteri di cui al Comunicato n.70/2003 del Comitato Interregionale, applicati in modo da non avere carattere penalizzante nei confronti del Cosenza. Con l’effetto di disporre l’immediato inserimento del Cosenza nel Campionato di Serie C1 o, in via subordinata, di Serie C2.”. 3. In effetti il Cosenza 1914 aveva già adito, per il medesimo petitum, la Camera. Con atto depositato in data 29 luglio 2004 il Cosenza 1914 aveva infatti chiesto alla Camera l’annullamento « […] del provvedimento emanato in data 27 luglio 2004, con il quale il consiglio federale della F.I.G.C. “ha stabilito che non sia possibile inquadrare la Società Cosenza 1914 nei campionati professionistici”, dando mandato al Presidente di trovare “la migliore collocazione possibile nell’ambito della Lega nazionale Dilettanti” (Comunicato Stampa F.I.G.C. 27 luglio 2004), nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, in particolare di tutte quelle norme dell’ordinamento sportivo che prevedano che il diniego di iscrizione ad un campionato per mere ragioni contabili finanziarie- amministrative per una determinata stagione agonistica determini la definitiva perdita del “titolo sportivo” per la relativa categoria […]». Più precisamente, con tale atto, articolato in due motivi, il Cosenza 1914 aveva chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni «[…] chiede che venga annullato il provvedimento impugnato e tutti gli atti ad esso presupposti e, per l’effetto, le sia definitivamente confermato: a) il proprio status attuale di Società affiliata alla F.I.G.C.; b) il proprio status attuale di Società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C; c) il proprio status attuale di Società titolare del “titolo sportivo” per presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 2004-2005 (anche per eventuale provvedimento straordinario). Con l’effetto di ordinare alla F.I.G.C. l’immediato inserimento del Cosenza nel Campionato di Serie C1 o, in via subordinata, di Serie C2. Con riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. Con vittoria di spese e di onorari. […]». Con memoria depositata in data 31 luglio 2004 si costituiva in quel procedimento la F.I.G.C., rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e comunque respingerla perché totalmente infondata. Con vittoria di spese. […]». Con un secondo atto depositato in data 31 luglio 2004 il Cosenza 1914 aveva poi chiesto alla Camera l’annullamento «[…] del provvedimento emanato in data 29 luglio 2004, con il quale il Consiglio federale della F.I.G.C. ha autorizzato la Società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. “a presentare domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero)” (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 29 luglio 2004, n. 44/A); nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, in particolare di tutte quelle norme dell’ordinamento sportivo che prevedano che il diniego di iscrizione ad un campionato per mere ragioni contabili- finanziarie-amministrative per una determinata stagione agonistica determini la definitiva perdita del “titolo sportivo” per la relativa categoria […]». Con tale secondo atto, articolato in due motivi e di contenuto pressoché identico al primo, il Cosenza 1914 chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…] chiede che venga annullato il provvedimento impugnato e tutti gli atti ad esso presupposti e, per l’effetto, le sia definitivamente confermato: a) il proprio status attuale di Società affiliata alla F.I.G.C.; b) il proprio status attuale di Società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C; c) il proprio status attuale di Società titolare del “titolo sportivo” per presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 2004-2005 (anche per eventuale provvedimento straordinario). Con l’effetto di ordinare alla F.I.G.C. l’immediato inserimento del Cosenza nel Campionato di Serie C1 o, in via subordinata, di Serie C2. Con riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. Con vittoria di spese e di onorari. […]». Con memoria depositata in data 2 agosto 2004 la F.I.G.C. rispondeva a tale seconda istanza, rassegnando le seguenti conclusioni: « […] Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e comunque respingerla perché totalmente infondata. Con vittoria di spese. […]». In data 5 agosto 2004 si svolgevano le udienze dei giudizi arbitrali. Le discussioni si svolgevano nel rispetto del principio del contraddittorio, come sintetizzato nei relativi verbali. Il Collegio Arbitrale adito, con ampia e articolata motivazione, dichiarava inammissibili entrambe le domande proposte dalla Società odierna istante. 4. Con l’atto depositato il 13 ottobre 2004 (prot. n. 1532) il Cosenza 1914, reiterando le medesime doglianze già esposte nelle istanze arbitrali di cui sopra, torna a lamentare che la F.I.G.C. “ha ritenuto di escludere il Cosenza dai campionati professionistici, relegandolo al Campionato Nazionale Dilettanti, revocando in tal modo, per la prima volta, il titolo sportivo del Cosenza a partecipare al campionato di serie C1”. 5. Con memoria depositata il 20 ottobre 2004 la F.I.G.C. si è costituita ritualmente nel presente procedimento, eccependo l’improcedibilità dell’istanza avversaria ai sensi dell’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento “dal momento che il Cosenza …. ha deliberatamente omesso di presentare la dichiarazione con la quale dare atto che la decisione arbitrale richiesta viene … riconosciuta come espressa manifestazione della propria volontà e di conseguenza si impegna a rispettarla”. La F.I.G.C. ha chiesto comunque, in via meramente subordinata, di respingere la domanda attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto. 6. Il Collegio, considerata la rilevanza dell’eccezione di improcedibilità sollevata da parte della difesa della F.I.G.C., ha ritenuto di riservare immediatamente la decisione su tale eccezione, in tal senso comunicando alle parti ulteriore termine per il deposito di memorie sul punto. La F.I.G.C. ritualmente depositava memoria il 23 novembre 2004 (prot. n. 1797 ). Il Cosenza 1914 non depositava memoria. MOTIVI 1. È fondata l’eccezione di improcedibilità della domanda attrice, come formulata dalla F.I.G.C., e pertanto merita integrale accoglimento. In effetti, nella istanza introduttiva da parte del Cosenza 1914 manca la dichiarazione richiesta dall’ art. 8 comma 2 del vigente Regolamento, disposizione che per quanto qui rileva così recita: «La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dell’istanza, [...] depositare una dichiarazione sottoscritta con la quale dà atto che la decisione arbitrale richiesta viene fin d’ora riconosciuta come espressa manifestazione della propria volontà e di conseguenza si impegna a rispettarla». Si tratta dunque di una dichiarazione espressamente richiesta dal Regolamento che governa l’attività della Camera e la cui mancanza è appositamente sanzionata con la improcedibilità, istituto giuridico che preclude la prosecuzione di un procedimento pur consentendo alla parte di riproporre la medesima domanda una volta rimosso il vizio procedurale (e sempreché non sussistano impedimenti di altro genere, quali il decorso dei termini o altri). Il Collegio rileva innanzi tutto che la parte attrice, nel rivolgersi alla Camera, si è avvalsa per convenire in giudizio la F.I.G.C. della clausola compromissoria di cui all’art. 27 comma 4 dello Statuto F.I.G.C., disposizione la quale (nella versione vigente al momento dell’istanza) prevede, per quanto qui rileva, che «la Federazione ed i soggetti di cui al precedente comma 1 accettano di risolvere la controversia in via definitiva mediante arbitrato, promosso su istanza di una delle parti davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., con nomina degli arbitri e svolgimento della procedura sulla base dello Statuto del C.O.N.I. e del relativo regolamento di attuazione». Dunque la parte attrice, con la propria istanza arbitrale, ha accettato di rispettare lo Statuto del CONI e, in particolare, la disciplina regolamentare la quale, in attuazione dello Statuto, disciplina specificamente la Camera. Nonostante ciò, nella sua istanza la parte attrice si è rifiutata di formulare la predetta dichiarazione in base all’argomento che il presente procedimento non avrebbe vera natura arbitrale ma si tratterebbe di “ultimo grado dei ricorsi interni all’ordinamento sportivo” e che la mancata emissione della dichiarazione consentirebbe alla stessa attrice di fare “salva la successiva proposizione dell’azione giurisdizionale ai sensi della legge n. 280/2004 e dei principi costituzionali” (istanza, p. 7). Quando il Collegio ha concesso alle parti un termine per argomentare sul punto, la parte attrice non si è avvalsa della possibilità di meglio articolare il suo pensiero né ha chiesto al Collegio di poter rimuovere la causa di improcedibilità integrando l’istanza con la prescritta dichiarazione. Il Collegio, considerato l’argomento prospettato dalla parte attrice, non può accoglierlo. In effetti, trattandosi di una dichiarazione prescritta da una norma regolamentare deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dello Statuto del CONI (ex articoli 6 comma 4 lett. l, e 12 comma 1) e allo stato perfettamente vigente sotto tutti i profili, non rientra tra i poteri del Collegio valutare l’utilità e l’opportunità della dichiarazione o, ancor meno, disattendere o disapplicare la norma che la prescrive. Invero, nel Regolamento è stabilito esplicitamente all’art. 1 comma 4 che la «Camera svolge le proprie funzioni secondo le disposizioni del presente Regolamento». Dunque, a prescindere dalla natura giuridica del presente procedimento, il Collegio è comunque tenuto ad uniformarsi alle norme regolamentari che ne disciplinano l’attività, peraltro accettate dalle parti. Né il Collegio comprende per quale motivo la parte attrice abbia ritenuto che la formulazione della dichiarazione di adesione alla pronuncia potesse compromettere la sua facoltà – nel caso di esito negativo della procedura arbitrale – di proporre successivamente l’azione giurisdizionale. Ad avviso del Collegio, la detta dichiarazione (della quale, come si è detto, è precluso al Collegio valutarne l’utilità o opportunità) è volta in particolare a indicare l’irritualità del procedimento e l’obbligatorietà per le parti dell’emananda pronuncia, ma non può certo precludere alla parte che l’ha formulata l’esercizio di un diritto soggettivo di ricorso in giudizio davanti al giudice previsto dalla legge 280/2003. In effetti, una dichiarazione di una parte privata può avere al più un valore negoziale che non può certo imporsi su norme imperative contenute in leggi statali. Pertanto, l’espresso rifiuto di formulare la prescritta dichiarazione appare essere ingiustificato, o forse potrebbe spiegarsi con il desiderio della parte attrice di vedersi subito rigettata l’istanza arbitrale, così evitando di entrare nel merito in questa sede e prospettando il merito direttamente al giudice previsto dalla legge 280/2003 (se tale ipotesi rispondesse al vero, tuttavia, il giudice statale successivamente adito potrebbe porsi il problema dell’effettivo rispetto da parte dell’attrice dell’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva prescritto dalla stessa legge 280/2003). 2. In ogni caso, come si è detto, la mancanza del detto requisito formale impone la dichiarazione di improcedibilità e preclude al Collegio l’esame delle altre questioni sollevate dalle parti, sia in via preliminare sia nel merito. D’altronde, in tal senso si è costantemente espressa la Camera, come correttamente rilevato dalla difesa della F.I.G.C., e l’adito Collegio non ritiene sussistano validi motivi per discostarsi da detto legittimo indirizzo in quanto conforme al disposto normativo vigente. 3. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza del Cosenza 1914 nel presente giudizio, che giustifica la condanna della stessa società al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento, come liquidate in dispositivo a seguito di acquisizione del parere del Consiglio di Presidenza, e ripartite nella misura di un terzo per ciascuno dei componenti il Collegio arbitrale. 4. Inoltre, il Collegio ritiene, secondo il principio della soccombenza, che il Cosenza 1914 debba essere condannato a rifondere alla F.I.G.C. sia i diritti amministrativi versati alla Camera sia le spese di lite, nella somma liquidata in dispositivo considerando la limitata attività svolta dalle parti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a) dichiara improcedibile la domanda formulata dalla società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. con l’istanza di arbitrato n. 1532 del 13 ottobre 2004; b) condanna la società Cosenza Calcio 1914 S.p.A., con vincolo di solidarietà per l’intero con la F.I.G.C., al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento, liquidati in Euro [...] omissis [...], oltre 10% per spese generali ed oneri accessori di legge, da corrispondere per un terzo a favore di ciascuno dei tre arbitri; c) condanna la società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. a corrispondere alla F.I.G.C. le spese di lite, liquidandole forfetariamente in Euro [...] omissis [...] oltre oneri accessori di legge, e a rifonderle i diritti amministrativi versati alla Camera. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in Roma in data 16 dicembre 2004 e con voti unanimi. F.to Avv. Aurelio Vessichelli F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Massimo Coccia
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