CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA NAPOLI SPORTIVA S.P.A. e FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA NAPOLI SPORTIVA S.P.A. e FIGC
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Marcello Melandri Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Massimo Ciardullo Arbitro nominato dalla parte attrice
Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro nominato dalla parte convenuta
Riunito in conferenza personale in data 16 dicembre 2004, ore 19, in Roma presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO ARBITRALE
nel procedimento arbitrale promosso
da
NAPOLI SPORTIVA S.P.A., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Luciano Gaucci, con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri 58, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’Avv. Andrea Abbamonte, dall’Avv. Giovanni Bruno e dal Prof. Avv. Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Roma, al Largo Messico n. 7,
(di seguito “Napoli Sportiva” o “Attrice”), giusta procura a margine dell’atto introduttivo
contro
– Attrice –
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.it Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (di seguito “FIGC” o “Convenuta”), giusta delega depositata nel corso del procedimento di conciliazione ex artt. 3 ss. del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
– Convenuta –
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
A. LE PARTI
1. La Napoli Sportiva è una società sportiva affiliata alla FIGC a far data dal 7 luglio
2004.
2. La FIGC è la federazione sportiva italiana avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi, riconosciuta dal C.O.N.I., dall’Union des Associations Européennes de Football
(U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.).
B. I FATTI
3. I fatti posti alla base della presente controversia – sulla cui ricostruzione le parti sono sostanzialmente concordi, divergendo le rispettive posizioni solo su questioni di diritto – possono essere sintetizzati nel modo che segue.
4. La Società Sportiva Calcio Napoli (di seguito “SSCN”), affiliata alla FIGC ed iscritta al Campionato di Serie B nella stagione agonistica 2003/04, ha presentato in data 25 giugno 2004 domanda ai fini della partecipazione al campionato inerente la successiva stagione 2004/05, senza tuttavia comprovare entro il 30 giugno il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa federale.
5. In data 30 giugno 2004, la SSCN ed il Sig. Luciano Gaucci (per sé o per persona da nominare in seguito) hanno stipulato un contratto preliminare di affitto di azienda.
6. In data 2 luglio 2004 la Napoli Sportiva, da poco costituita, ha in via d’urgenza chiesto alla FIGC, previo accoglimento della richiesta di affiliazione precedentemente avanzata, di essere autorizzata ad iscriversi al Campionato di Serie B per la stagione agonistica 2004/05 in forza dello stipulando contratto di affitto di azienda tra la stessa Napoli Sportiva e la SSCN.
7. La FIGC ha comunicato l’accoglimento della prima richiesta con nota del 7 luglio
2004 e ha rigettato la seconda con provvedimento del suo Presidente di pari data, ritenendo che all’iscrizione al campionato non si potesse far luogo in forza del divieto di cessione del titolo sportivo di cui agli artt. 16 e 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito “NOIF”).
8. In data 13 luglio 2004, facendo seguito al precedente contratto preliminare, la SSCN ha affittato alla Napoli Sportiva (quale persona nominata dal Sig. Gaucci) gran parte della propria azienda.
9. Con provvedimento del Consiglio Federale della FIGC del 27 luglio 2004, la SSCN non è stata ammessa a partecipare al campionato di Serie B 2004/05, non avendo essa dimostrato nei termini prescritti il possesso dei requisiti finanziari ed economici richiesti dalla normativa federale ai fini dell’iscrizione.
10. In data 2 agosto 2004 è stato dichiarato il fallimento della SSCN, con conseguente revoca della sua affiliazione con provvedimento del Presidente della FIGC del 5 agosto 2004.
C. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
11. Dopo l’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito la “Camera”), che ha avuto luogo in data 18 luglio 2004 davanti al conciliatore Avv. Vessichelli, la Napoli Sportiva ha proposto domanda di arbitrato nei confronti della FIGC con atto ricevuto dalla Camera in data 23 luglio 2004.
12. La FIGC ha replicato con memoria di costituzione e risposta del 29 luglio 2004.
13. A seguito di provvedimento del Presidente della Camera, il Collegio è stato formato con la seguente composizione: Presidente del Collegio l’Avv. Marcello Melandri, Arbitri l’Avv. Massimo Ciardullo ed il Prof. Avv. Massimo Coccia.
14. Il Collegio Arbitrale si è riunito per la prima volta e si è formalmente costituito, con conferma dell’accettazione della nomina da parte di tutti gli Arbitri, in data 1° ottobre 2004. Nella medesima data si è tenuta la prima udienza del procedimento, nel corso della quale le parti hanno confermato la loro accettazione della anzidetta composizione del Collegio Arbitrale. Il Collegio ha poi assegnato rispettivamente alla parte Attrice ed alla parte Convenuta termine per il deposito di memoria contenente la definitiva formulazione dei quesiti e di una memoria di replica, termine da valersi – per ciascuna delle parti – anche ai fini della presentazione delle eventuali istanze istruttorie e della produzione di ulteriori documenti.
15. La Napoli Sportiva ha depositato la memoria autorizzata contenente la definitiva formulazione dei quesiti in data 29 ottobre 2004.
16. La FIGC ha depositato la memoria di replica in data 22 novembre 2004, unitamente alle sue produzioni documentali.
17. In data 29 novembre 2004 si è tenuta l’udienza di discussione e precisazione delle conclusioni, nella quale è comparsa la sola parte convenuta. Dopo la fine dell’udienza, si è presentato in cancelleria un avvocato delegato da uno dei difensori dell’Attrice, il quale ha chiesto la fissazione di una successiva udienza per il medesimo incombente.
18. Con ordinanza del 14 dicembre 2004 il Collegio, dopo aver rilevato che la data dell’udienza conclusiva era da tempo conosciuta dalle parti, ha rigettato la richiesta di fissazione di una nuova udienza, assegnando tuttavia alla parte Convenuta termine fino al 16 dicembre 2004, ore 17:30 per il deposito di una
memoria conclusionale e di precisazione delle conclusioni, sì da non impedire alla
Napoli Sportiva di presentare compiutamente le proprie argomentazioni e difese.
19. La Convenuta non ha tuttavia depositato alcuna memoria nel termine alla stessa assegnato.
D. RICHIESTE DELLE PARTI
20. Dopo aver spiegato varie argomentazioni a sostegno delle proprie richieste, l’Attrice così conclude:
“A) per l’accoglimento del presente ricorso arbitrale con conseguente annullamento dei provvedimenti FIGC meglio specificati in narrativa e/o per la declaratoria, anche in via di disapplicazione, della illegittimità/inefficacia dei predetti provvedimenti con conseguente accertamento della legittimità del contratto di fitto d’azienda intercorso tra la Napoli Sportiva Spa ed SSCN SpA in date 7-13/7/2004
B) per l’accertamento dei danni subiti e subendi in capo alla ricorrente per effetto dei provvedimenti federali di cui sub a), e conseguentemente per la condanna di FIGC al pagamento degli stessi in favore di Napoli Sportiva SpA in misura che vorrà determinare l’On.le Collegio arbitrale adito sulla scorta della documentazione probatoria che si allega, somme da maggiorarsi con interessi legali e maggior danno ex art. 1224.2 c.c. trattandosi di imprenditore commerciale da computarsi a far data dal 7/7/2004 sino al momento dell’effettivo pagamento;
C) per la condanna della Federazione convenuta al pagamento delle spese legali e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale”.
21. La FIGC, dopo aver opposto all’Attrice varie eccezioni sia preliminari di rito sia di merito, chiede “la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità dell’istanza di arbitrato [...] o comunque il suo rigetto nel merito perché totalmente infondata”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
E. SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
22. Il Collegio ritiene di poter e dover decidere direttamente nel merito la presente controversia, anche in applicazione del principio di economia dei mezzi
processuali. In effetti, considerando che, come si vedrà, l’eventuale accoglimento delle varie eccezioni preliminari sollevate dalla parte Convenuta non porterebbe ad esiti diversi da quelli discendenti dalla pronuncia sul merito, il Collegio ritiene che non vi sia necessità di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla FIGC e le stesse devono ritenersi assorbite dalla pronuncia sul merito, con la quale – secondo quanto si dirà – si respingono le pretese della Napoli Sportiva.
F. SULLA LEGITTIMITÀ DEL MANCATO QUESITO ALLA CORTE FEDERALE
23. Venendo alla prima questione prospettata al Collegio dall’Attrice, secondo cui il rigetto dell’iscrizione disposto dal Presidente della FIGC sarebbe illegittimo perché il potere interpretativo delle NOIF spetterebbe unicamente alla Corte Federale, la stessa non può essere accolta.
24. Infatti, ai sensi dell’art. 22 del Codice di Giustizia della FIGC la rimessione di una questione interpretativa alla Corte Federale non è obbligatoria, bensì oggetto di una scelta discrezionale del Presidente, da operarsi alla luce della “necessità di un’interpretazione univoca di una norma statutaria o regolamentare, ovvero su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva in relazione a decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli Organi in base a diverse interpretazioni di norme”.
25. Non avendo parte Attrice dimostrato (ma neanche chiaramente allegato) la ricorrenza dei presupposti previsti dalla disposizione, la implicita decisione del Presidente della FIGC di non sottoporre alla Corte Federale le questioni interpretative presupposte dal diniego di ammissione dell’Attrice al Campionato di Serie B, non può essere oggetto di censura.
26. Inoltre, solo per completezza, va rilevato che l’esigenza di provvedere con urgenza sulle richieste della Napoli Sportiva (anche a seguito di quanto domandato a suo tempo dalla stessa società) rende difficilmente sindacabile il modo in cui il predetto potere del Presidente è stato esercitato e, in particolare, la scelta di confortare la propria decisione mediante l’acquisizione del parere di un consulente esterno.
G. SUL MERITO
27. Venendo dunque al merito della controversia, ad avviso del Collegio le domande proposte dalla Napoli Sportiva si devono ritenere del tutto infondate.
28. In sostanza, l’Attrice si duole del fatto di non essere stata ammessa dalla FIGC a partecipare al Campionato di Serie B (per la stagione agonistica 2004/05) sulla base dell’erronea valutazione del Presidente federale secondo cui l’operazione compiuta dall’Attrice con la SSCN sarebbe avvenuta in violazione del divieto di cessione del titolo sportivo.
29. In realtà, una corretta lettura delle norme dell’ordinamento federale relative alla questione di cui si tratta porta alla conclusione esattamente opposta a quella prospettata dalla Napoli Sportiva.
30. Al riguardo, va prima di tutto considerato che il c.d. “titolo sportivo” non ha carattere “assoluto”, nel senso che lo stesso, in assenza di qualsivoglia disciplina nell’ambito dell’ordinamento statale, ha esistenza solo nella misura in cui le norme federali lo disciplinano e riconoscono, e dunque solo nei limiti della relativa regolamentazione.
31. In particolare, il titolo sportivo costituisce un’espressione sintetica dello “status sportivo” – nel senso del livello agonistico raggiunto nel corso degli anni – di un dato soggetto all’interno dell’organizzazione sportiva di cui lo stesso fa parte, al di fuori della quale il titolo stesso non ha significato e giuridica rilevanza.
32. In altri termini, intanto il titolo sportivo esiste in quanto lo stesso è riconosciuto dalla FIGC, come anche si desume dall’art. 52, comma 1, delle NOIF, a tenore del quale “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.
33. È allora chiaro che, essendo il titolo sportivo una sorta di “certificazione” della sussistenza di determinati requisiti tecnici, rilevanti esclusivamente sotto il profilo della posizione sportiva del soggetto nell’ambito della FIGC e rispetto agli altri affiliati, lo stesso non ha alcun autonomo rilievo “esterno” all’ordinamento federale.
34. La logica e necessaria conseguenza della ricostruzione brevemente esposta è che – con l’eccezione di quanto dispongono le stesse norme federali – nessun soggetto può rivendicare la libera disponibilità del titolo sportivo alla stregua di un qualsivoglia diritto assoluto, “bene della vita” o situazione giuridica soggettiva di
vantaggio previsti dall’ordinamento generale, e che la sua trasmissione può avvenire solo nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa federale.
35. Sempre alla luce della normativa federale – e di quanto si è detto – si comprende poi che la nozione di “titolo sportivo” è differente da quella di “affiliazione” alla FIGC, ma che, tuttavia, fra le due vi è uno stretto legame, in quanto la perdita della seconda determina di regola la perdita del primo.
36. Venendo al caso di specie, va rilevato che non solo l’Attrice non ha dimostrato di aver rispettato le disposizioni federali che consentono il trasferimento del titolo sportivo, ma che l’operazione compiuta con la SSCN è stata chiaramente posta in essere in violazione dei divieti fissati dalle NOIF.
37. Quanto alle norme che consentono il trasferimento, l’operazione compiuta dalla Napoli Sportiva e dalla SSCN non rientra evidentemente in alcuna delle ipotesi previste, cioè nelle ipotesi di: fusione, scissione o conferimento dell’azienda in conto capitale in altra società interamente posseduta dalla concedente (art. 52, comma 5, NOIF); attribuzione del titolo della società alla quale viene revocata l'affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 7, delle NOIF ad altra società appartenente alla Lega Dilettanti (art. 52, comma 4); nonché di quelle riconducibili al cosiddetto “Lodo Petrucci” (art. 52, comma 6).
38. Per contro, l’operazione di cui si tratta viola chiaramente i divieti posti dalla normativa federale, la quale non solo stabilisce in via generale che “In nessun
caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”
(art. 52, comma 2, NOIF), ma spiega che l’applicazione del precetto deve avvenire con approccio sostanziale e non formalista, precisando che costituiscono
“gravi infrazioni” all’ordinamento sportivo – idonee a provocare la revoca dell’affiliazione – la “violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del
titolo sportivo”.
39. Al riguardo, è evidente che se si ammettesse ad un campionato professionistico della FIGC la società affittuaria dell’azienda di una società sportiva non dotata dei requisiti tecnici e finanziari richiesti per partecipare a quel campionato (al momento della scadenza dei termini temporali massimi fissati dalle norme federali), si permetterebbe una inammissibile elusione del predetto divieto, in
quanto prenderebbe parte alla competizione un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto dimostrare – e che non ha tempestivamente dimostrato – il possesso dei predetti requisiti.
40. In effetti, se si consentisse alle società professionistiche di affittare l’azienda calcistica ad altri soggetti ogni volta che si trovano in precarie condizioni economiche, si finirebbe per porre nel nulla le norme federali volte a verificare l’equilibrio finanziario delle società professionistiche e, soprattutto, si eluderebbe il disposto imperativo dell’art. 12 l. 91/1981.
41. Del resto, anche ad ammettere (ma senza concedere) che l’ordinamento federale consenta la conclusione di contratti di affitto d’azienda ai fini dell’iscrizione ad un campionato professionistico da parte di un soggetto non coincidente con la società alla quale il titolo sportivo è stato attribuito, è evidente che la perdita del titolo medesimo da parte della società affittante (determinata nel caso di specie dalla mancata ammissione della SSCN alla Serie B per la carenza dei necessari requisiti economico-finanziari nonché, tanto più, dalla successiva perdita dell’affiliazione a causa dell’intervenuto fallimento) impedisce alla società affittuaria di farlo valere ai fini della ammissione e/o della permanenza nel campionato.
42. In effetti, anche a voler ammettere (ma di nuovo senza concedere) che il titolo sportivo sia assimilabile ad un bene immateriale che si può affittare assieme a tutti gli altri elementi dell’azienda, la perdita dello stesso da parte del dante causa non può che ripercuotersi immediatamente sulla sua utilizzabilità da parte dell’avente causa in forza del noto principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
43. Infine, per mera completezza, va rilevato che (come osservato dalla FIGC) il contratto d’affitto concluso in data 13 luglio 2004 fra la Napoli Sportiva e la SSNC contiene nel suo art. 2 bis una condizione sospensiva a tenore della quale l’efficacia dell’accordo è condizionata “al verificarsi dell’iscrizione dell’affittuaria al Campionato Italiano di Calcio della Serie B entro la prima Partita del Campionato di Serie B della stagione 2004/2005”.
44. In ragione di quanto si è detto, la condizione in parola si dovrebbe correttamente qualificare come (giuridicamente) “impossibile” ai sensi e per gli effetti dell’art.
1354, comma 2, c.c.. Di conseguenza, il contratto in questione sarebbe
verosimilmente da ritenersi affetto da nullità (sempre rilevabile d’ufficio) in forza della richiamata disposizione codicistica e, quindi, si potrebbe seriamente dubitare della stessa possibilità per la Napoli Sportiva di esercitare pretese verso la FIGC sulla base dello stesso.
45. Per le ragioni sopra esposte, le domande della Napoli Sportiva (con le quali viene richiesto al Collegio Arbitrale di annullare e disapplicare i provvedimenti mediante i quali la FIGC ha respinto la richiesta di partecipazione dell’Attrice al Campionato di Serie B, nonché di accertare la legittimità del contratto di affitto d’azienda sopra richiamato) vanno integralmente rigettate. E con esse, ovviamente, pure le consequenziali domande risarcitorie.
H. SULLE SPESE
46. In applicazione dell’art. 23 del Regolamento della Camera, il Collegio, tenendo conto del tempo occorso ai tre Arbitri (complessivamente circa 25 ore), della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti e della natura delle questioni trattate, dopo aver acquisito il prescritto parere conforme del Consiglio di Presidenza della Camera, delibera ai sensi dell’applicabile Tabella che gli onorari dell’organo arbitrale siano complessivamente determinati in Euro
[...] omissis [...]. In particolare, il Collegio ha liquidato gli onorari nella somma di Euro [...] omissis [...] – inferiore a quella massima prevista dallo scaglione di riferimento della Tabella –, moltiplicando poi la stessa per il coefficiente di 1,5 previsto per “gli arbitrati riguardanti questioni relative allo sport professionistico”. Alla somma di Euro [...] omissis [...] vanno poi aggiunti Euro
[...] omissis [...] per spese generali (10%), nonché gli oneri accessori dovuti per legge, come da notule che verranno inviate dai membri del Collegio.
47. Gli onorari e le spese generali sono ripartiti nella misura di un terzo per ciascuno dei componenti il Collegio Arbitrale. I totali da corrispondere a saldo ai singoli Arbitri, tenuto conto di quanto sopra, sono liquidati nel dispositivo.
48. Quanto alla ripartizione tra le parti, il Collegio rileva che l’Attrice è risultata soccombente. Pertanto, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Regolamento della Camera, il Collegio ritiene di dover porre integralmente a carico della Napoli Sportiva gli onorari e spese dell’arbitrato, con vincolo di solidarietà tra le parti.
49. Quanto alle spese di difesa, sempre seguendo il principio della soccombenza, il Collegio condanna l’Attrice a rifonderle integralmente alla Convenuta, liquidandole nell’importo di Euro [...] omissis [...], oltre il 12,5% per spese generali e gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
1. Respinge le domande proposte dalla società Napoli Sportiva S.p.A., perché infondate.
2. Condanna la società Napoli Sportiva S.p.A., con vincolo di solidarietà tra le parti, a corrispondere a ciascuno dei tre Arbitri l’eguale somma di Euro [...] omissis [...], oltre 2% CPA e 20% IVA, a titolo di saldo degli onorari e delle spese per il procedimento arbitrale.
3. Condanna la società Napoli Sportiva S.p.A. a corrispondere alla FIGC le spese di lite, liquidandole in Euro [...] omissis [...], oltre 2% CPA e 20% IVA.
4. Dichiara assorbita ogni altra domanda, difesa, questione o eccezione sollevata dalle parti.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004, ore 19, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Avv. Marcello Melandri
F.to Avv. Massimo Ciardullo
F.to Prof. Avv. Massimo Coccia