CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/1/2005 TRA Sig. Generoso Rossi e FIGC

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/1/2005 TRA Sig. Generoso Rossi e FIGC L’Arbitro Unico Avv. Ciro Pellegrino in data 27 gennaio 2005, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1563 del 20.10.2004) promosso da: Sig. Generoso Rossi, rappresentato e difeso dall’Avv. Francescomaria Tuccillo del Foro di Napoli e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tacito n. 50, 00193; - attore - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Presidente Dr. Franco Carraro, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti e presso il suo studio, in Roma alla Via Po n. 9, 00198 elettivamente domiciliata - convenuta - I FATTI DI CAUSA Il procedimento arbitrale è stato instaurato nel rispetto degli artt. 12 dello Statuto del C.O.N.I., 7 e ss. del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport., 27, comma 3, dello Statuto della FIGC. Dopo l’esito negativo del procedimento di conciliazione – come da verbale del 17/12/2004 – Generoso Rossi, con istanza di arbitrato depositata il 22/12/04 presso la Segreteria della Camera (Prot. n. 1958), ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica di un anno comminatagli dalla Commissione disciplinare presso la LNP, confermata dalla C.A.F. in data 9/9/2004. Il Rossi in particolare è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 1, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Nella propria istanza il ricorrente richiama il fatto che la vicenda in contestazione tragga origine dall’attività di intercettazione sulla propria utenza telefonica effettuata dalla D.D.A. presso il Tribunale di Napoli e dalla relativa documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli alla Procura Federale della FIGC, che poi deferiva il Rossi per violazione degli artt. 1, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva. L’istante richiama altresì alcune frasi proferite telefonicamente, che sono alla base degli addebiti formulati nei suoi confronti e della squalifica inflittagli dagli Organi di Giustizia Federale. In diritto, il Rossi ha invocato le norme sul “giusto processo” e in particolare, con riferimento alla decisione impugnata ha sostenuto la nullità: per violazione e/o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel CGS, nelle N.O.I.F. e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio Federale, in riferimento alla violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; per omessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia; per questioni attinenti al merito della controversia. Ha invocato, altresì, un problema di illegittimità costituzionale dell’interpretazione data al combinato disposto delle norme di cui agli articoli del Titolo V del CGS e della legge 401/89. Nel prosieguo dell’istanza di arbitrato, il Rossi ha formulato una dichiarazione con la quale ha affermato di accettare e rispettare pienamente, senza riserve, le decisioni della Giustizia Sportiva, ha ammesso “di aver effettuato scommesse sportive sulle partite indicate in sentenza …”, e ha riconosciuto, in sostanza, i fatti a lui contestati, chiarendo la sua posizione nella vicenda in oggetto, nonché fornendo specifici riscontri. Il ricorrente ha altresì dichiarato di essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità e ha confermato di avere violato l’art. 5 del CGS della FIGC che vieta le scommesse, senza alcuna altra implicazione. Ha chiarito che le giocate sulle gare in contestazione sono state effettuate mediante la rete Internet. Il Rossi ha aggiunto di essere pentito per gli eventi che lo hanno visto quale negativo protagonista, di avere imparato la lezione e di essere pronto a tornare in campo più maturo e per dimostrare il suo rinnovato atteggiamento di conformità ai principi di lealtà e di correttezza sportiva con un comportamento esemplare. L’istante ha infine dichiarato di aver ricevuto un’offerta da una società del campionato inglese che gli consentirebbe un rientro da professionista in un ambiente diverso, adatto al completamento della sua formazione sportiva e maturità personale. Sulla base di tale dichiarazione, il Rossi ha chiesto in via principale la riduzione della squalifica e la eventuale commutazione della parte residua con il pagamento di una somma in denaro fino alla concorrenza di € [...] omissis [...], da corrispondere alla FIGC e devolversi alle iniziative sociali da essa promosse, ponendo a suo carico le spese di funzionamento dell’arbitrato e i costi amministrativi della procedura, nonché i costi sostenuti dalla FIGC nei limiti di € [...] omissis [...]. In via subordinata, l’istante ha chiesto ogni altra equa riduzione della sanzione. Il ricorrente ha, altresì, richiesto che la controversia fosse devoluta alla decisione di un arbitro unico, indicato nella persona del sottoscritto Avv. Ciro Pellegrino. Con memoria del 24 dicembre 2004 (depositata in pari data presso la Segreteria della Camera, con Prot. n. 1965), la FIGC si è costituita nel procedimento arbitrale, aderendo alla richiesta di nomina dell’arbitro unico nella persona del sottoscritto. La FIGC ha dichiarato di volere resistere e di opporsi alle domande avversarie, rilevando come la dichiarazione confessoria resa dall’attore abbia confermato il pregio delle indagini svolte dagli organi federali e la correttezza delle decisioni assunte dai giudici sportivi (Commissione Disciplinare e C.A.F.). La difesa della Federazione ha peraltro espresso apprezzamento per il mutato atteggiamento processuale del Rossi, che denota una consapevolezza del disvalore della sua condotta rispetto ai principi ispiratori del CGS e in generale dell’etica dello Sport. In subordine, nell’ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle conclusioni dell’istante, la FIGC ha indicato nel progetto “Sostegno a distanza” promosso dalla stessa Federazione d’intesa con la Fondazione Regina Pacis, la destinazione degli importi eventualmente posti a carico del Rossi in sede di commutazione della squalifica residua. La Federazione ha altresì dato atto di riconoscere la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà. Nel corso dell’udienza in data 27 gennaio 2005, innanzi al sottoscritto Arbitro Unico presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, sono state depositate agli atti le motivazioni rese dagli Organi di giustizia Federale sulla vicenda in oggetto. La difesa dell’istante ha documentato l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto tra il Rossi e la società Palermo e ha prodotto copia di una proposta contrattuale al Rossi del club inglese Queens Park Rangers, militante nella seconda divisione. Presente all’udienza, Generoso Rossi ha dichiarato di confermare le dichiarazioni contenute nell’istanza di arbitrato da lui sottoscritta e ha affermato di non avere mai ottenuto informazioni in ordine al possibile esito di gare abusando della propria posizione. La difesa della parte istante ha illustrato le argomentazioni difensive e i motivi della richiesta di commutazione del residuo di squalifica, evidenziando che l’eventuale commutazione della sanzione, pur avendo comunque natura afflittiva, sarebbe per il Rossi l’occasione per un riscatto morale e per proseguire la propria carriera. Per parte sua, la FIGC ha ribadito come nella documentazione agli atti del procedimento si trovi conferma della validità della attenta attività di indagine svolta dagli Organi di giustizia Federale e del conseguente impianto accusatorio. La Federazione ha altresì ribadito di aver accolto con favore il mutato atteggiamento del Rossi ed il suo pentimento, che denotano il conseguimento di alcune delle finalità della sanzione: l’emenda del reo e la sua sensibilizzazione nei confronti del rispetto dei valori dell’etica dello sport e delle regole del Codice di Giustizia Sportiva. La parte istante ha osservato che la causa non avesse bisogno di ulteriore istruzione e ha chiesto all’Arbitro unico di pronunciare il lodo sulla base degli elementi già acquisiti. La difesa della FIGC non si è opposta. Entrambe le parti hanno autorizzato l’arbitro ha pronunciare anticipatamente il dispositivo, stante l’urgenza di una decisione. Al termine dell’udienza del 27/1/2004, il sottoscritto arbitro unico si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto rilevarsi che le Parti non hanno formulato alcuna eccezione preliminare. Le pronunce della Commissione Disciplinare e della C.A.F. della FIGC, hanno accertato l’appartenenza del Rossi a un gruppo di tesserati della FIGC in contatto tra di loro che, in violazione del divieto posto dall’articolo 5 del Codice di Giustizia Sportiva, scommetteva su partite del campionato di calcio italiano e, attraverso colleghi calciatori, si adoperava per avere informazioni su eventi agonistici che agevolassero la puntata sulla singola partita, così violando anche l’articolo 1 comma 1 del CGS, in materia di dovere di lealtà e probità. Il Rossi, già nell’istanza di arbitrato, ha voluto chiarire che l’atteggiamento di negazione degli addebiti mossi dagli organi Federali, assunto in un primo momento, è stato dovuto alla paura ingenerata dalle perquisizioni subite ad opera della PG, dagli interrogatori che ha dovuto affrontare innanzi alla Procura della Repubblica e dalle notizie di stampa riportanti accuse molto gravi a carico dello stesso. Nell’odierno arbitrato, in effetti, il ricorrente, come illustrato dianzi, ha ammesso la propria responsabilità e ha dichiarato ripetutamente di essere pentito e di impegnarsi, per il futuro, a rispettare le regole di giustizia ed etiche, che governano lo Sport. Il Rossi ha affermato che i suoi comportamenti sono stati dovuti a superficialità, dimostrando di non aver compreso il reale disvalore della condotta da lui tenuta, oggetto del presente giudizio arbitrale. Questo Arbitro ritiene che le dichiarazioni rese dal Rossi siano degne di riscontro, in particolare alla luce del pentimento dimostrato;cosicché si ritiene che la sanzione abbia prodotto la sua funzione di rieducazione, che rappresenta uno dei compiti più importanti cui è rivolta ogni pena. Non deve essere altresì trascurato il mutato atteggiamento processuale del Rossi. Appare equo - anche in considerazione della richiesta formulata dall’istante e dell’apprezzamento manifestato dalla FIGC per il nuovo atteggiamento tenuto dal Rossi - accogliere parzialmente la domanda dell’istante nella misura di cui al dispositivo. Questo Arbitro ritiene infatti di accogliere la domanda di commutazione della sanzione residua, in una sanzione pecuniaria determinata nella somma offerta dall’istante di € [...] omissis [...], da corrispondere alla FIGC, che ha dichiarato, sia pure in via subordinata, la propria volontà di destinare l’eventuale importo della commutazione a scopi solidaristici e benefici e in particolare al progetto “Sostegno a Distanza”, promosso d’intesa con la Fondazione Regina Pacis. Il periodo di inibizione già scontato dal Rossi e da scontare come specificato nel dispositivo, in aggiunta alla sanzione commutata, si confida possano pienamente riabilitare l’atleta, il quale ha anche dimostrato di aver definito in via amichevole il suo rapporto con il club di provenienza. La responsabilità del Rossi e il fatto che lo stesso, durante le fasi innanzi gli organi della giustizia sportiva federale, abbia negato il proprio coinvolgimento nei fatti contestati e solo successivamente abbia riconosciuto la propria violazione, rende equo porre integralmente a carico dell’istante – come peraltro richiesto dallo stesso - le spese di funzionamento del procedimento arbitrale e i costi di lite sostenuti dalla FIGC. PQM L’Arbitro Unico, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Generoso Rossi con l’istanza di arbitrato depositata il 22/12/04, dispone la commutazione del residuo periodo di squalifica inflitto al Rossi con decisione della Commissione Disciplinare FIGC contenuta nel C.U. n. 30 del 25/08/04, confermata dalla C.A.F./FIGC in data 09/09/2004, nel pagamento della somma di € [...] omissis [...] in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, da destinarsi al progetto “Sostegno a distanza” promosso dalla Federazione d’intesa con la Fondazione Regina Pacis; l’efficacia della commutazione decorre dal 15 febbraio 2005 ed è subordinata all’effettivo versamento della somma indicata. Le spese per il funzionamento dell’organo arbitrale, liquidate come da separata ordinanza, vengono poste integralmente a carico dell’istante Generoso Rossi, al quale è fatto obbligo di provvedere alla rifusione in favore della FIGC delle spese amministrative e di lite, liquidate in complessivi € [...] omissis [...]. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005. L’Arbitro Unico F.to Avv. Ciro Pellegrino
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