CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 8/02/2005 TRA SALERNO CORSE s.r.l.e A.C.I. Automobile Club d’Italia

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 8/02/2005 TRA SALERNO CORSE s.r.l.e A.C.I. Automobile Club d’Italia IL COLLEGIO ARBITRALE composto da: Cons. Antonino ANASTASI Presidente Avv. Mario Antonio SCINO Arbitro Avv. Guido CECINELLI Arbitro riunito in conferenza personale in data 8 febbraio 2005, in Roma, presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento di arbitrato promosso da: SALERNO CORSE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Cavour n. 52, presso lo studio dell’avv. Angelo Raffaele Pelillo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti; - attrice - contro A.C.I. Automobile Club d’Italia nella qualità di titolare della C.S.A.I. – Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via A. Baccarini n. 32, presso lo studio dell’avv. Francesco de Beaumont che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti; - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO La Salerno Corse s.r.l., operante professionalmente nel settore dell’automobilismo sportivo, ha presentato domanda alla competente Autorità Sportiva al fine di conseguire nella stagione 2004 la titolarità dei seguenti eventi: - Gare dei campionati Granturismo e Autostoriche, da svolgersi presso l’Autodromo di Adria il 5 settembre 2004; - Gare dei Campionati Velocità turismo, Superproduzione, Formula 3, Prototipi e Autostoriche, da svolgersi presso l’Autodromo di Magione il 28 marzo 2004. A fronte di tale richiesta, il Comitato esecutivo della C.S.A.I. nella riunione del 22 dicembre 2003 ha assegnato alla Salerno Corse la organizzazione di una gara per il campionato Autostoriche da svolgersi presso l’Autodromo di Adria in data da concordare, indicando inoltre la Scuderia come riserva per le Gare Turismo, Superproduzione, Formula 3 e Prototipi da svolgersi il 2 maggio 2004 presso l’Autodromo di Magione ed assegnate all’ AMUB. La citata deliberazione è stata impugnata dalla Salerno Corse avanti al Tribunale Nazionale di Appello. A sostegno del gravame l’appellante deduceva in primo luogo la violazione delle norme procedimentali dettate dalla pertinente circolare CSAI e dalla Norma Supplementare 7 Cap. III par. 3, lamentando in sostanza da un lato il mancato esperimento delle fasi collegiali di discussione ed approvazione del calendario, di competenza esclusiva dei soggetti organizzatori, e dall’altro i vizi derivanti dal significativo ruolo in concreto rivestito nella procedura ad opera di ACI Sport Spa ( soggetto estraneo ai compiti di programmazione dell’attività sportiva) e della Sottocommissione Velocità in circuito CSAI ( soggetto istituzionale non tributario però di competenze in subiecta materia). Nel merito, l’appellante deduceva l’illegittimità del criterio principale di attribuzione (la conferma dei soggetti già individuati nella pregressa stagione) individuato ex post dall’Autorità e comunque nemmeno correttamente applicato, vista l’assegnazione disposta in favore della F. & M. spa ( Adria), non titolare di competizioni in passato. Con decisione 17.3.2004 l’adito Tribunale ha respinto il gravame, rilevando per un verso che l’acquisizione nel corso del procedimento dei pareri di ACI Sport e della Sottocommissione rispondeva a comprensibili esigenze istruttorie, per l’altro che il criterio di attribuzione andava necessariamente definito in concreto e quindi dopo la presentazione delle domande. Nel merito, il Tribunale ha comunque ritenuto l’insindacabilità – sotto il profilo della legittimità o ragionevolezza intrinseca - del criterio sostanzialmente confermativo adottato dall’Autorità nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale ad essa conferiti. A seguito della reiezione dell’appello, la Salerno Corse ha intrapreso presso la Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo Sport la procedura di conciliazione, risoltasi negativamente con verbale in data 8.9.2004. Con atto depositato in data 29.9.2004 la Società ha proposto domanda di arbitrato, indicando quale Arbitro l’avv. Mario Antonio Scino e formulando al costituendo Collegio i seguenti quesiti: 1.1 Previa declaratoria dell’inquadramento della circolare diramata dall’ACI-CSAI nel luglio del 2003 nella gerarchia delle fonti di disciplina dell’attività in materia di organizzazione di competizioni sportive, rilevatane la assoluta disattenzione, affermare la illegittimità della deliberazione del Comitato Esecutivo ACI-CSAI del 22 dicembre 2003 e degli atti connessi, prodromici nonchè procedimentali ed endoprocedimentali; 1.2 In subordine, ove mai ritenuta disconosciuta la vincolatività dei criteri dettati con la ripetuta circolare, affermare la illegittimità della deliberazione del Comitato esecutivo ACI CSAI per eccesso di discrezionalità, violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza; 2. Previa affermazione che gli Enti Sportivi, quali quelli che si identificano nell’ACI CSAI e in tutte le articolazioni che attengono allo sport automobilistico non si sottraggono alla osservanza dei principi generali di governo dell’azione amministrativa, nonchè all’osservanza, in particolare, dei modelli di autodisciplina e previa ricostruzione di tutte le fasi procedimentali e endoprocedimentali concluse con la deliberazione del 22 dicembre 2003, con la quale il Comitato esecutivo dell’ACI CSAI ha approvato il Calendario definitivo 2004, dichiarare la illegittimità di detto atto; 3. Affermare la illegittimità del parziale accoglimento dell’istanza presentata dalla Salerno Corse s.r.l., a fronte dei criteri osservati in concreto nei confronti di altri organizzatori, rispetto ad alcuni dei quali non risulta osservato il criterio del principio del rapporto tra il chiesto ed il pronunciato in tema di provvedimenti autorizzatori ad impulso di parte; 4. Previa declaratoria delle conseguenze pregiudizievoli procurate alla Salerno Corse s.r.l. dall’illegittimo parziale accoglimento delle istanze presentate, in quanto limitato ad una sola competizione del campionato di Autostoriche da inserire nel Calendario 2004, dichiarare ed affermare che la stessa Società ha diritto al risarcimento del danno ingiusto subito, da valutarsi in termini di perdita di chance, di immagine, nonchè di mancato utile, quantomeno per i due appuntamenti oggetto della originaria domanda ( in Adria e Magione) da quantificarsi, quanto a quest’ultimo in Euro 145.139,00); 5. Per l’effetto, condannare l’ACI-CSAI al pagamento in favore della Salerno Corse s.r.l. di Euro 145.359,00 per mancato utile, secondo le precisazioni che precedono, da intendersi qui per confermate, nonchè nella misura che piacerà di giustizia, per perdita di chance e di immagine; 6. Condannare l’ACI-CSAI all’accollo di tutte le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, nonchè per i compensi agli arbitri; 7. Condannare l’ACI- CSAI al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio; 8. Ordinare all’ACI CSAI la restituzione, in favore della Salerno Corse s.r.l., delle somme di Euro 1000,00, incamerati in relazione alla domanda di iscrizione; Euro 1000,00, quale deposito cauzionale relativo all’appello inoltrato al TNA; Euro 1000,00 versati per l’espletamento della fase di conciliazione. Con memoria depositata il 27 ottobre 2004 si è costituita l’ACI CSAI instando per l’integrale rigetto – previa declaratoria di inammissibilità e improponibilità o in subordine infondatezza - della domanda attorea e per la condanna della Salerno Corse alle spese. Con atto del Presidente della Camera in data 18 ottobre 2004 è stato nominato Presidente del Collegio il cons. Antonino Anastasi e Arbitro l’Avv. Guido Cecinelli. Gli arbitri hanno accettato l’incarico in data 18 ottobre 2004 e il Collegio si è costituito formalmente in data 27 ottobre 2004. Nella prima Udienza del 27 ottobre 2004 il Collegio ha fissato l’Udienza di discussione per il 2 dicembre 2004, assegnando alle parti termine per memorie ed eventuali note di replica. In data 2 dicembre 2004 si è svolta l’Udienza di discussione, nel corso della quale le Parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Il Collegio si è quindi riservato di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni mediante le quali l’ACI - CSAI deduce l’improponibilità o inammissibilità della domanda attorea. Sotto un primo profilo l’ACI eccepisce l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 7 IV° comma del Regolamento del C.O.N.I., il quale esclude dalla competenza della Camera le controversie per la cui risoluzione siano – come nel caso in esame – previsti procedimenti arbitrali interni, nell’ambito delle stesse Federazioni. Ad avviso del Collegio l’eccezione non ha pregio e va pertanto disattesa. Nella fattispecie – essendo peraltro pacifico che nessuna procedura arbitrale è stata in concreto esperita dalle parti all’interno della Federazione - la mera e astratta previsione dell’arbitrato, così come formulata nell’ambito delle regole Federali ( art. 7 quater R.N.S.), non può essere da sola preclusiva dell’ammissibilità del ricorso della Salerno Corse s.r.l. alla tutela prevista nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.. Ed infatti, come è stato chiarito, la procedura arbitrale CSAI risulta essenzialmente istituita per la soluzione delle controversie insorte tra i licenziati e non per quelle che vedano come parte la CSAI stessa, spiegandosi tale esclusione in ragione del particolare ruolo che la procedura stessa assegna ad Organi CSAI: di talchè la riconduzione a detta procedura anche di controversie coinvolgenti la Commissione finirebbe per ledere fondamentali principi di terzietà del giudicante (cfr. Lodo Arbitrale Luca Betti/ACI – CSAI del 1.07.2004) La competenza dell’odierno Collegio è invece da ritenersi positivamente fondata sull’accettazione del sistema della Camera, vincolante per la CSAI. Ritiene infatti il Collegio che sia soddisfatta anche la condizione stabilita dall’art. 7 comma 1 lett. A del Regolamento, che subordina l’attivazione dell’arbitrato presso la Camera alla circostanza che esso sia previsto nel sistema federale. A tal riguardo il Collegio nota che il riferimento nell’art. 7 comma 1 del Regolamento allo “Statuto” della Federazione deve essere inteso in senso ampio. L’adesione all’arbitrato presso la Camera può essere infatti contenuta in qualunque strumento interno alla federazione, purchè dotato di forza vincolante (per gli associati e gli enti della federazione), a prescindere dalla sua concreta denominazione, “costituzione”, “codice”, “regolamento”, “statuto” “deliberazione”, “risoluzione”, o altro. Ebbene, l’adesione della CSAI al sistema della Camera e la sua accettazione dell’arbitrato ai sensi del Regolamento è avvenuta per effetto della delibera del Comitato Esecutivo CSAI in data 11 dicembre 2001. Da tale adesione discende la competenza del presente Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulla domanda della Salerno Corse s.r.l. (cfr. Lodo Arbitrale citato) e quindi – per la parte ora in esame – la proponibilità della stessa. 2. Sotto un secondo profilo, l’ACI eccepisce l’inammissibilità della domanda attorea nella parte avente ad oggetto la richiesta di risarcimento, rilevando che la stessa costituisce un novum rispetto alle questioni evocate in sede di conciliazione. In sostanza, la difesa ACI, ipotizzando l’unicità della fase conciliativa (art. 3 e seg. del Regolamento) e di quella propriamente arbitrale (art. 7), quali fasi (o gradi) inseparabili di un unicum procedimentale, desume dall’effetto devolutivo dell’arbitrato CONI ( così come indicato nell’art 7, VI co. Reg. secondo cui: “..La procedura arbitrale può avere corso solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione..”) che la domanda di arbitrato deve necessariamente fondare sullo stesso petitum e causa pretendi azionati nel tentativo di conciliazione. In caso contrario, ci si troverebbe a discutere in sede arbitrale di una nuova questione senza aver prima esperito il preventivo tentativo di conciliazione. Tanto premesso in diritto, rileva l’ACI in fatto che la richiesta risarcitoria della Salerno Corse qui in esame non era stata avanzata nel tentativo di conciliazione, riguardante esclusivamente “l’annullamento della decisione del Tribunale………”, con conseguente improponibilità della stessa ex art. 7 VI co. del Regolamento arbitrale CONI. l riguardo la Difesa della Salerno corse SRL contesta l’assunto dell’ACI-CSAI, escludendo che tra fase di conciliazione e domanda di arbitrato intercorra una relazione di sostanziale vincolatività. Il Collegio ritiene infondata l’eccezione sollevata dall’ACI-CSAI. Le considerazioni della CSAI non possono essere, invero, condivise sulla base di diversi argomenti. In primo luogo, deve infatti in generale evidenziarsi che la domanda di annullamento proposta da Salerno Corse in sede conciliativa comporta naturaliter una richiesta di reintegrazione in forma specifica, come tale non preclusiva della richiesta di risarcimento per equivalente, costituendo quest’ultimo un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché sul piano processuale la richiesta di ristoro per equivalente è implicita nella domanda di reintegrazione in forma specifica. In disparte tale profilo, a giudizio del Collegio, nel caso di domanda arbitrale preceduta da tentativo di conciliazione non vale quel regime di rigida preclusione ( c.d. vincolo dei motivi ) che vige invece allorchè sia impugnato in sede giurisdizionale un provvedimento già gravato in sede gerarchica, dovendosi invece ritenere la proponibilità di domande che costituiscono – nell’ambito di una controversia compiutamente individuata – mera specificazione della pretesa sostanziale in precedenza dedotta. In tal senso depongono del resto le disposizioni applicabili al caso in esame. Ed infatti mentre l’art. 4, comma 6, del Regolamento della Camera, nell’individuare il contenuto dell’istanza di conciliazione, dispone che essa debba contenere solo una « […] b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile […]»; il successivo art. 8, comma 1, nell’individuare il contenuto dell’istanza di arbitrato, stabilisce che essa debba contenere: «[…] e) esposizione dei fatti e delle pretese; f) eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno dell’istanza e ogni documento ritenuto utile […]». Come dire, quindi, che l’istanza di conciliazione contiene solo una descrizione sommaria – e prevalentemente fattuale - dei termini della lite, al fine di poter esplorare la possibilità della definizione stra-giudiziale della stessa. L’istanza di arbitrato, per contro, assumendo i caratteri di una domanda giudiziale, deve contenere l’esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda e quindi presuppone l’esatta ( e non più modificabile) individuazione dei tratti costitutivi dell’azione ( causa petendi e petitum). Attesa perciò la differenza ( di natura ontologica e funzionale) che intercorre tra i due atti deve quindi escludersi che la eventuale difformità tra essi riscontrabile spieghi – nei limiti sopra indicati -effetti preclusivi nel senso sostenuto dall’ACI. In questa direzione depone un ulteriore argomento desumibile dalla lettera dell’art. 5, comma 8, del Regolamento dal quale può essere infatti desunto il principio della neutralità della fase di conciliazione (che abbia esito negativo) rispetto al giudizio arbitrale. Nel caso di specie , peraltro, in concreto risultava, al momento della presentazione dell’istanza conciliativa, presumibilmente conciliabile soltanto la pretesa direttamente ricollegabile all’annullamento della decisione del TNA, e quindi la domanda risarcitoria deve ragionevolmente ritenersi ricompresa già nell’istanza conciliativa. In altri termini, l’ampia formulazione della dizione contenuta nella istanza di conciliazione sembra consentire di ricomprendere nell’oggetto tutti quei fatti dannosi, in rapporto di causalità efficiente, con gli atti ed i fatti illegittimi e/o illeciti allegati. Non sussistono, dunque concreti elementi per indurre il Collegio a discostarsi da quanto analogamente disposto nei termini suindicati dalla Camera in altre occasioni ( lodo Hockey Club Gardenia / Federazione Italiana sport Giaccio Hockey Ghiaccio; lodo Nolè/ ACI CSAI). 3. Ulteriormente la Difesa dell’ACI eccepisce l’inammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto non preceduta dall’annullamento del provvedimento ( di approvazione del calendario con contestuale parziale rigetto delle richieste avanzate da Salerno) dalla cui attuazione discendono in via causale le conseguenze dannose lamentate dalla Società. L’eccezione, ancorchè formulata in forma assai suggestiva, non è a giudizio del Collegio positivamente valutabile. Al riguardo si premette che la questione della c.d “pregiudizialità” dell’azione di annullamento rispetto alla domanda risarcitoria non ha ad oggi ricevuto in giurisprudenza una sistemazione appagante. In proposito infatti la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte – conformandosi all’indirizzo inaugurato dalla storica sentenza SS.UU. 22.7.1999 n. 500 – afferma la risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di interessi giuridicamente rilevanti, per effetto dell’attività illegittima e colpevole della p.a., a prescindere da una previa decisione di annullamento dei relativi atti. ( cfr. ex multis Cass. civ. 16.5.2003 n. 7360). In sostanza, secondo tale filone giurisprudenziale, l’inoppugnabilità del provvedimento che abbia in ipotesi causato il danno non preclude alla parte lesa di richiedere il risarcimento ed al giudice ordinario di concederlo, previa disapplicazione ( e cioè accertamento incidentale dell’illegittimità) dell’atto stesso. Per contro, la giurisprudenza amministrativa è invece orientata nel senso che la mancata proposizione della domanda di annullamento dell’atto lesivo preclude la risarcibilità dei danni da esso derivanti. In tal senso, si rileva che l’ accertamento incidenter tantum dell' illegittimità di un provvedimento amministrativo - ai soli fini di un giudizio risarcitorio - non è possibile nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale sono previsti rigidi termini per l' impugnazione dei provvedimenti amministrativi e non è consentita la disapplicazione da parte del giudice di atti di natura non regolamentare; pertanto, l' azione di risarcimento del danno proposta unitamente all' azione di annullamento o in via autonoma è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o contestuale accertamento circa l' illegittimità dell' atto, operato dal giudice amministrativo in sede di giudizio di impugnazione ( cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 27.4.2003 n. 4 nonchè VI Sez. 18.5.2004 n. 3188). Peraltro, anche nell’ottica cui aderisce il giudice amministrativo, la questione della pregiudizialità rileva solo se la posizione incisa dal provvedimento abbia consistenza di interesse legittimo, essendo pacifico che il diritto soggettivo leso da un atto paritetico è suscettibile di tutela giurisdizionale indipendentemente dal previo esperimento dell’azione demolitoria o costitutiva. Tanto premesso, e prescindendo da ogni approfondimento in ordine alla reale qualificazione della situazione soggettiva la cui lesione qui si lamenta, osserva il Collegio che la Società, dopo aver invano richiesto in via diretta al Tribunale d’Appello ( ed in via mediata in sede conciliativa) l’annullamento della deliberazione impugnata, ha continuato a dedurne espressamente, anche nel contesto della domanda arbitrale, l’illegittimità e a invocare da parte di questo Collegio ( cfr. in particolare Quesiti nn. 1.1, 1.2 e 2) il corrispondente accertamento. Ne consegue – anche a voler aderire all’orientamento restrittivo – che la questione della pregiudizialità, al di là delle abili prospettazioni difensive dell’ACI, non è in realtà conferente nel caso in esame, poichè il petitum sostanziale avanzato dalla Salerno concerne proprio ( cioè in via principale e non incidentale) l’accertamento della illegittimità della deliberazione impugnata. Ne consegue che la mancanza nel petitum formale di una esplicita richiesta di annullamento dell’atto impugnato non preclude al Collegio di conoscere degli effetti lesivi da esso in ipotesi derivanti. Nè del resto può riduttivamente sostenersi, sotto il profilo meramente processuale, che il giudizio risarcitorio avrebbe potuto essere qui incardinato da Salerno solo a seguito dell’annullamento da parte del TNA della deliberazione ivi gravata, attesa da un lato la pacifica devolvibilità delle questioni risarcitorie alla sede arbitrale e dall’altro, conseguentemente, la giuridica impossibilità di configurare o meno la relativa competenza secundum eventum litis. 4. La reiezione delle eccezioni dedotte in rito dalla resistente Commissione impone al Collegio di procedere al vaglio di merito delle doglianze dedotte dalla Salerno Corse. Come risulta dalla narrativa che precede, la Salerno deduce innanzi tutto l’illegittimità della deliberazione impugnata sotto un triplice profilo, lamentando: a) l’ingerenza nel procedimento decisorio di soggetti ( istituzionali o meno) non legittimati; b) la violazione delle norme procedimentali stabilite dalla stessa Autorità; c) la determinazione ex post di criteri di attribuzione delle validità, in concreto nemmeno poi puntualmente rispettati in sede applicativa. Sul punto, la Convenuta oppone da un lato l’insindacabilità delle scelte di merito tecnico operate dall’Autorità sportiva e dall’altro contesta comunque la sussistenza dei vizi di legittimità sopra indicati. A giudizio del Collegio, i motivi dedotti dalla Società risultano ammissibili e in parte fondati. In punto di ammissibilità, sembra sufficiente rilevare che i provvedimenti adottati dalla CSAI e qui contestati non incidono esclusivamente su aspetti tecnici dell’attività agonistica cui detto Organo è preposto, ma investono anche posizioni soggettive rilevanti ( si pensi al profilo patrimoniale) per l’ordinamento giuridico generale: la Difesa della Commissione non può dunque essere seguita laddove adombra l’ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione. Quanto sopra non comporta peraltro, come si vedrà, la sindacabilità sotto il profilo dell’opportunità delle deliberazioni CSAI in quanto, attesi i poteri valutativi di merito di cui è funzionalmente titolare l’Autorità e dei quali tali deliberazioni costituiscono espressione, il giudicante deve limitarsi a riscontrarne ab extrinseco la congruità e la ragionevolezza, alla stregua dei fondamentali canoni di buona fede e tutela dell’affidamento. Passando quindi al vaglio delle censure, infondato è il motivo mediante il quale la Società deduce lo sviamento derivante dall’intervento nel procedimento di soggetti estranei o non legittimati. Al riguardo si premette che le diffuse considerazioni svolte dalla Salerno Corse in ordine alla posizione abusivamente dominante rivestita da ACI Sport spa nel settore della promozione commerciale delle gare automobilistiche risultano – ex se – del tutto irrilevanti nella presente sede, in cui non si disputa circa la eventuale violazione delle regole ( interne o comunitarie) poste a tutela della libera concorrenza e del mercato. Tanto chiarito in ordine a tale questione, a giudizio del Collegio – che sul punto conviene con quanto osservato dall’ Organo di appello – l’intervento nella fase istruttoria di vari Enti chiamati ( e titolati) a formulare parere ai fini della migliore organizzazione dell’attività agonistica non appare in alcun modo illegittimo, ma anzi funzionale al perseguimento di fini promozionali che rientrano a buon diritto negli interessi dell’ordinamento di settore e, più in generale, della attività sportiva. Nè deve sorprendere il fatto che la deliberazione giuridicamente costitutiva – che resta quella assunta dal competente Organo CSAI - recepisca valutazioni in tal modo acquisite in fase preparatoria, trattandosi di vicenda del tutto consueta in sede procedimentale. Ed infatti, dovendo legalmente la decisione rapportarsi alle risultanze dell’istruttoria ( giusta il principio generale desumibile dall’art. 3 legge 7.8.1990 n. 241), appare incongruo – per quanto qui rileva – ipotizzare l’illegittimità di un provvedimento che appunto valorizzi acquisizioni istruttorie comunque strumentali al migliore perseguimento della finalità sportiva. Fondato è invece il motivo mediante il quale si deduce il vizio procedimentale discendente dalla omessa acquisizione del parere dei Delegati regionali e dalla mancata indizione della riunione conclusiva degli Organizzatori. Al riguardo, si evidenzia che – come precisamente dedotto dalla Salerno Corse – la circolare informativa diffusa dalla CSAI in data 24.7.2003 in vista della organizzazione della stagione sportiva 2004 prevedeva l’esame dello schema di Calendario ( da formularsi in base alle proposte degli Organizzatori) da parte dell’Assemblea dei Delegati regionali e la successiva approvazione del Progetto finale da parte dell’Assemblea degli Organizzatori, salvi i poteri decisionali dell’Autorità stessa in caso di mancato accordo. In sostanza, mediante il citato atto di regolamentazione, la stessa Autorità ha individuato le regole procedimentali applicabili, garantendo da un lato il rispetto del contraddittorio e auto- limitando dall’altro la propria discrezionalità. Ne consegue che l’Autorità era effettivamente tenuta all' osservanza, nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura, delle regole da essa stessa poste con la circolare e che il modus procedendi della Commissione si è ingiustificatamente discostato dal modulo con il quale essa aveva autolimitato la propria futura libertà di apprezzamento del rispetto delle regole di selezione da parte dei proponenti ( cfr., in fattispecie afferente alla procedura per l’aggiudicazione di contratti della P.A., Cons. Stato IV Sez. 14.3.1995 n. 649). Diversamente da come ritenuto dal Tribunale non può, a giudizio del Collegio, sostenersi che l’omissione dei suddetti adempimenti procedimentali concreti una mera irregolarità non viziante, venendo infatti in rilievo il mancato rispetto di clausole – ripetesi, liberamente dettate dalla stessa Autorità – poste anche in funzione di garanzia del contraddittorio e dunque, in definitiva, anche a tutela della posizione dei proponenti. Quanto al rilievo – già valorizzato in sede d’appello e qui riproposto dalla CSAI – secondo il quale non è affatto provato che una diversa ( e corretta ) scansione del procedimento avrebbe portato all’accoglimento delle proposte formulate dalla Salerno Corse, osserva il Collegio che, proprio per le ragioni sopra esposte, il mancato rispetto delle regole procedimentali applicabili a garanzia del contraddittorio non sembra rivestire carattere meramente formale, ben potendosi nel caso in esame ipotizzare l’utilità sostanziale di una compiuta acquisizione ex ante da parte dell’Organo decidente delle considerazioni formulate dalla Società interessata. Analogamente fondato, per quanto di ragione, è il motivo mediante il quale la Società deduce che illegittimamente l’Autorità si è in parte discostata dal criterio di attribuzione ( quello della “conferma”) adottato del resto ex post. Ed infatti, anche in questo caso, mediante la individuazione del suddetto criterio ( in sè non incongruo) la Autorità ha autolimitato la propria potestà di apprezzamento discrezionale, fissando una regola generale di giudizio alla quale avrebbe dovuto conseguentemente attenersi e dalla quale avrebbe potuto discostarsi solo in base ad esauriente e congrua motivazione, nella specie invece mancante. Ad avviso del Collegio, non spiega invece effetto viziante o invalidante la mancata predeterminazione del suddetto criterio nella fase antecedente la presentazione delle domande, non potendosi nel caso specifico in esame fare meccanica applicazione del criterio generale secondo cui – nelle procedure ad evidenza pubblica – i criteri di aggiudicazione vanno definiti prima che l’Organo competente acquisisca conoscenza del contenuto delle offerte o proposte. E infatti è ragionevole ritenere l’impossibilità della definizione ex ante di criteri di validazione generali ed astratti, dovendo invece l’Autorità – nel caso specifico – necessariamente tenere conto ai fini di una regolare organizzazione di tutte le gare ( e cioè del campionato nel suo complesso) delle domande di partecipazione effettivamente presentate. 5. Accertata, nei limiti dianzi esposti e salvo quanto appresso si preciserà, la sussistenza dei vizi di legittimità dedotti sotto il profilo procedimentale, va altresì rilevato che la condotta concretamente tenuta dalla CSAI nella vicenda non appare costantemente ispirata a quel grado di prudenza esigibile nella fattispecie dall’Autorità di settore. Ne consegue – sussistendo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi atti ad integrare la fattispecie della responsabilità aquiliana - che va quindi esaminata la domanda risarcitoria versata dalla Salerno Corse. In particolare, la Salerno Corse srl chiede, con l’istanza arbitrale, dichiararsi ed affermarsi che « [...] la stessa società ha diritto al risarcimento del danno ingiusto subito, da valutarsi in termini di perdita di chance, di immagine, nonché di mancato utile, quantomeno per i due appuntamenti oggetto della originaria domanda (in Adria e Magione) da quantificarsi , quanto a quest’ultimo in euro 145.359,00, …ferma la pertinenza di valutazione anche equitativa;». Assume, invero, la Salerno Corse srl che attraverso “la patologia denunziata, la presenza di elementi di palese illegittimità delle iniziative assunte dall’ACI-CSAI, che si sono tradotte nell’aver relegato la Salerno Corse s.r.l. in un ruolo organizzativo assai marginale….viene a determinarsi la fisionomia del danno ingiusto….”. L’assenza di fattori scriminanti il potere discrezionale (illegittimamente) esercitato dall’Autorità sportiva conduce, secondo parte istante, “alla tutela risarcitoria in presenza , da un lato, di danni di natura patrimoniali direttamente riscontrabili in termini di costi sopportati e di privazione di ricavi, esemplificamene indicati nei prospetti allegati alla domanda..” In tal senso gli allegati depositati dalla Salerno Corse evidenziano per il lucro cessante: a) budget previsionale della gara del campionato italiano 2004 autodromo Adria: costi Euro 60.501,00; ricavi euro 128.950,00 con un utile di euro 68.449,00; b) budget previsionale gara Campionato italiano autodromo Magione:costi euro 62.140,00; ricavi euro 139.500,00 con utile di euro 76.910,00”. Ai danni patrimoniali in senso stretto. secondo parte istante, dovrebbero essere aggiunti “gli effetti che derivano in termini di perdita di chance e quindi di immagine, avuto riguardo al ruolo che per molti anni ha spiegato la società istante in ambito nazionale ed internazionale”. Con la memoria autorizzata depositata l’11 novembre 2004 la Salerno Corse ha precisato la quantificazione dei danni, richiamandosi a valutazioni effettuate a) sulla base dei dati acquisiti dalla deducente, b) sulla base di regole di comune esperienza per attività di simile natura, c) sulla base di comparazione con gare affidate ad altri soggetti. In particolare i ricavi, ut supra valutati, sarebbero determinati: da contratti di sponsorizzazione ( in particolare quello stipulato il 11.12.2003 con la AB Motorsport s.r.l. per la cessione di spazi e diritti pubblicitari per n. 3 aziende sponsorizzatrici, per euro 9.500,00), da incassi da tasse di iscrizione e ricavi da biglietteria (stimati con riferimento alla presenza media di spettatori nell’arco della stagione). Con la memoria depositata il 22 novembre 2004 la Salerno Corse ribadiva che poteva ritenersi sufficientemente provata la domanda risarcitoria sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante e di quella ulteriore per la perdita di chance e di immagine, per cui si rimetteva alla valutazione equitativa del Collegio. Oppone sul punto la difesa dell’ACI-CSAI che la Salerno Corse non avrebbe dimostrato il rapporto causa – effetto della sua richiesta risarcitoria, non avrebbe cioè provato che i danni da essa allegati siano effettivamente da ricondurre alla ipotizzata violazione delle regole procedimentali applicabili alla fattispecie. Secondo la Difesa CSAI la domanda risarcitoria sarebbe inoltre inammissibile per mancanza di prove in ordine alla effettiva entità del lucro cessante, prove che possono essere fornite solo in presenza di adeguata documentazione (fatture, dichiarazione dei redditi,etc..) ovvero di un accertamento tramite la Guardia di finanza o gli uffici finanziari. Infine e in subordine, l’ACI-CSAI osserva che la perdita di chance non potrebbe essere considerata come danno non patrimoniale autonomamente risarcibile,in quanto rientrerebbe nella sfera dei danni patrimoniali. Al riguardo il Collegio ribadisce in primo luogo che è stata accertata la parziale illegittimità dei provvedimenti pronunciati dalla CSAI e gli altri elementi costitutivi della responsabilità di quest’ultima, nei limiti evidenziati. Quanto sopra non comporta però, al di là dei problemi specifici di quantificazione del danno, che possa essere seguita l’impostazione della Salerno Corse. Resta infatti del tutto indimostrato – nonostante i copiosi sforzi profusi dall’attenta Difesa della Società- che ove anche i vizi formali e procedurali suindicati inerenti le decisioni impugnate non si fossero realizzati, la parte istante avrebbe sicuramente conseguito l’affidamento delle due gare del campionato italiano richieste. In altri termini, non è provato che il rispetto delle procedure cui si era autovincolata la CSAI avrebbe determinato automaticamente l’assegnazione delle gare in questione proprio alla Salerno Corse srl, opponendosi a simile conclusione il rilievo della discrezionalità anche solo tecnica pacificamente rimessa agli organi deputati all’istruttoria ed alla decisione dei calendari. E, per la verità, può anzi ragionevolmente dubitarsi che la Salerno avrebbe potuto mai conseguire in sede procedimentale una integrale soddisfazione delle sue richieste, atteso che – a giudizio del Collegio e per quanto è dato desumere dagli atti – gli abbinamenti proposti dalla Società non erano congrui rispetto ai criteri ( appunto di abbinamento) poi fissati dall’Autorità in funzione dell’interesse di settore, in base a valutazione di pieno merito discrezionale. Tanto premesso, è ormai acquisito in giurisprudenza che, in materia aquiliana, occorre distinguere la fattispecie in cui il ricorrente riesce a dimostrare che, in mancanza dell'adozione del provvedimento illegittimo, avrebbe conseguito il risultato sperato (ad esempio perché, se non fosse stato indebitamente escluso dalla gara, sarebbe stata selezionata la sua offerta) dai casi in cui non è possibile acquisire alcuna certezza su quale sarebbe stato l'esito della procedura in mancanza della violazione riscontrata. Nella prima ipotesi, evidentemente, il lucro cessante va rapportato integralmente all’utile che il soggetto danneggiato avrebbe conseguito. Viceversa, quando il ricorrente allega in realtà la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria (e cioè quando non riesce a provare che avrebbe conseguito il bene sperato ove fossero state rispettate le regole della procedura), la somma commisurata all'utile d'impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultanti dagli atti. Ciò in quanto la perdita di chance - diversamente dal danno futuro, che riguarda un pregiudizio di là da venire soggetto a ristoro purché certo e altamente probabile e fondato su una causa efficiente già in atto - costituisce un danno attuale che non si identifica con la perdita di un risultato utile, bensì con la teorica possibilità di conseguirlo. Al fine di operare tale decurtazione vanno dunque valorizzati tutti gli indici significativi delle potenzialità di successo del danneggiato ( ad esempio nel caso di gare il numero di concorrenti; la configurazione della graduatoria eventualmente stilata ed il contenuto dell'offerta presentata dall'impresa danneggiata) in base a un giudizio prognostico ex ante secondo l' id quod plerumque accidit, da formularsi però sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato. Applicando i criteri ora esposti al caso in esame, rileva il Collegio che la Salerno non è pervenuta a dimostrare che l’affidamento da parte della CSAI delle gare richieste avrebbe costituito, ove il procedimento fosse stato emendato dai vizi sopra riscontrati, conseguenza necessitata. D’altra parte, la Società istante non ha nemmeno dimostrato di aver usato l’ordinaria diligenza per evitare i danni c.d. evitabili. Invero la Società Salerno non ha organizzato la gara di auto storiche ad essa assegnata, ritenendo l’antieconomicità dell’organizzazione di detto evento disgiuntamente da altre gare. Anche in Udienza di discussione la Difesa della Salerno corse ha confermato tale evenienza , allegando la difficile ammortizzabilità dei costi relativi alle gare di auto storiche, che non avrebbero autonomo “mercato” televisivo e sarebbero fuori dal circuito degli eventi di pregio, quale ad esempio il Motorshow di Bologna. Tale circostanza non risulta però, ad avviso del Collegio, adeguatamente provata, di talchè, in mancanza di prova contraria, deve concludersi nel senso che, usando dell’ordinaria diligenza, la Società avrebbe potuto evitare almeno parte dei danni oggi lamentati, organizzando la gara assegnata. In conclusione, osserva il Collegio da un lato che – esclusa la risarcibilità integrale del danno patrimoniale diretto – la richiesta risarcitoria formulata da Salerno corse può essere presa in considerazione soltanto nei ( limitati) termini di perdita di eventuale chance favorevole; dall’altro che l’area del danno risarcibile va comunque ulteriormente ridotta non tenendo conto ex art. 1227 dei danni che la deducente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Tanto premesso, ritiene il Collegio che alla quantificazione ( nei limiti ora indicati) del danno cagionato alla Salerno Corse srl dalla condotta illegittima della CSAI non possa che procedersi in via latamente equitativa. Invero la rivendica del ristoro “per via equitativa” per “perdita di chance” è ammissibile in virtù della formulazione della norma paradigmatica dell’art. 1226 c.c., in base alla quale l’adozione dello strumento equitativo, infatti, esige innanzi tutto la prova dell’esistenza del danno da intendersi meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (Cass. Civ. 30.5.2002 n. 7896). La valutazione equitativa deve cioè concernere esclusivamente gli effetti economici, le ripercussioni negative che l’evento lesivo produce nella sfera giuridico-patrimoniale del soggetto leso: afferisce dunque solo al profilo di determinazione della pretesa risarcitoria, i cui presupposti (evento di danno ascrivibile, mediante nesso di derivazione causale, alla condotta altrui soggettivamente improntata a dolo o colpa) devono essere compiutamente asseverati – senza che si determini una relevatio ad onere probandi dal soggetto danneggiato (Cass. Civ. 9.10.2001 n. 12363). Per contro, non va invece dimenticato che l’apprezzamento equitativo ha natura sussidiaria e residuale e che ad esso può accedersi soltanto quando sia assolutamente impossibile ( o estremamente difficile) determinare il danno nel suo preciso ammontare. Tale impossibilità deve essere acclarata, di volta in volta, in maniera rigorosa con articolato riferimento della vicenda dannosa e dei comportamenti delle parti, tenendo presente che l’adozione del rimedio equitativo non può essere consentita quando l’impossibilità della prova derivi da fatto imputabile alla parte danneggiata o da una sua condotta processuale consistita in una inerte o incompleta attività asseverativa. ( Cass. Civ. 30.5.2002, n. 7896). Nel caso in esame, se da un lato, come si è detto, la Difesa della Salerno Corse non ha in realtà offerto all’attenzione del Collegio prove documentali sufficienti a dimostrare l’ammontare effettivo del danno patito per perdita di chance, è vero anche però che sussisteva una obiettiva difficoltà di offrire la prova del quantum della pretesa risarcitoria. Pertanto, esaminate le prove offerte e considerate le deduzioni svolte sul punto della CSAI, il Collegio ritiene, a’ sensi dell’art. 1226 cod. civ. (applicabile anche al giudizio arbitrale: cfr. Cass. 8 aprile 2004 n. 6931) e dell’art. 1227 cod. civ. che il risarcimento per il danno subito dalla Salerno Corse possa essere liquidato, in via equitativa, in € [...] omissis [...]. Sussistono giusti motivi – tenuta presente la incertezza e novità delle questioni preliminari – per compensare tra le parti le spese legali e quelle per il funzionamento del Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione e eccezione, - accoglie parzialmente la domanda per le ragioni esposte al punto 4 della motivazione e per l’effetto dichiara, per quanto di ragione, l’illegittimità della deliberazione CSAI citata in premessa; - condanna l’ACI-CSAI a risarcire il danno patito dalla Salerno Corse, liquidandolo nella misura equitativa di Euro [...] omissis [...]; - compensa integralmente tra le parti le spese di assistenza legale e quelle di funzionamento del Collegio, liquidate con separata ordinanza. Così deciso in Roma il 8 febbraio 2005, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Cons. Antonino ANASTASI F.to Avv. Mario Antonio SCINO F.to Avv. Guido CECINELLI
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