LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 10.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/04 – C.U. n. 192 del 7/01/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CROTONE avverso la punizione sportiva della penalizzazione di tre
punti in classifica e l’ammenda di € 10.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara
Crotone-Venezia del 19/12/04 – C.U. n. 192 del 7/01/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale in data 07/01/05 il Giudice Sportivo infliggeva alla
Soc. Crotone, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1, seconda parte C.G.S.,
la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 10.000,00 con diffida - per il
comportamento tenuto dai sostenitori dello stesso Crotone durante la gara Crotone-Venezia
del 19/12/04 - ha proposto reclamo la detta Società, chiedendo la revoca delle sanzioni.
A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, “l’infondatezza e
l’incoerenza delle motivazioni poste alla base delle sanzioni irrogate”, in particolare per
quanto attiene il punto di deflagrazione della bomba-carta rispetto alla posizione che aveva
in quel momento il portiere del Venezia (a detta della difesa, a non meno di 10 metri di
distanza) e la consistenza ed effettività del trauma subito dallo stesso portiere (come
desumibile dal referto dell’Ospedale di Crotone).
La reclamante afferma essere erronea, alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia e
della vigente cornice normativa, la qualificazione dei fatti così come operata dal Giudice
Sportivo, ritenendo che si sia trattato di un episodio di “particolare tenuità” tale da
legittimare l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 13 lett. b), c), d), e), e non giustifichino
quindi l’irrogazione delle sanzioni comminate, ritenute eccessivamente afflittive.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, insistendo quindi nelle conclusioni già formulate e, in
via istruttoria, chiedendo la visione delle immagini televisive.
I motivi della decisione
In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria
avanzata dalla reclamante in merito all’utilizzo delle immagini televisive prodotte, non
ricorrendo nel caso di specie le ipotesi previste dall’art. 31 lett. a4) C.G.S.
Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il
difensore, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non possano trovare
accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento.
La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante - secondo cui la bomba-carta, qualificata
nella memoria anche come “grosso petardo”, sarebbe esplosa non sul terreno di gioco ma al
di fuori dello stesso - risulta in contrasto con il rapporto dell’arbitro e con il rapporto del
collaboratore dell’Ufficio Indagini (entrambe fonti privilegiate di prova) da cui emerge in
modo univoco che dalla curva dove si trovavano i tifosi del Crotone, nel corso del secondo
tempo veniva lanciata sul terreno di gioco – nei pressi dell’area di rigore occupata dal
portiere del Venezia – una bomba-carta che provocava l’accasciarsi a terra dello stesso
portiere, il suo stordimento e la conseguente sostituzione. Nessun dubbio sussiste pertanto
circa l’attribuibilità di tale lancio alla condotta dei sostenitori del Crotone.
Non solo, ma dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori del Crotone avevano già lanciato
un’altra bomba-carta prima dell’inizio della partita e una bottiglia d’acqua, così causando
ritardo nell’inizio della gara.
Che tali bombe abbiano provocato limitati danni alle persone e alle cose è circostanza
meramente casuale che non attenua la pericolosità di tali gesti.
Il fatto poi che le lesioni riportate dal portiere del Venezia non siano state gravi e non
abbiano menomato più di tanto le condizioni fisiche del giocatore, non esclude il nesso
eziologico tra il lancio della bomba-carta e lo stordimento subito, che ne ha causato la
sostituzione, così integrando la fattispecie di cui all’art.12 comma 1 del C.G.S. (“fatti o
situazioni imputabili a…sostenitori della società che abbiano comportato unicamente
alterazioni al potenziale atletico di una…società”).
La Commissione ritiene quindi di condividere integralmente la valutazione di gravità
attribuita dal Giudice Sportivo, avendo la condotta dei sostenitori del Crotone determinato
un’alterazione al potenziale atletico del Venezia costretto a sostituire il portiere titolare,
investito dal fragoroso scoppio, con quello di riserva. L’“esagerazione” del gesto del
portiere, invocata dalla reclamante, non ha trovato fra l’altro alcun riscontro oggettivo.
La grave condotta dei sostenitori della reclamane, ascrivibile a titolo di responsabilità
oggettiva alla Soc. Crotone, è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo,
tenendo conto della concreta pericolosità di tale comportamento, delle sue conseguenze
lesive, valutate altresì le circostanze attenuanti invocate.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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