LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VENEZIA avverso l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo sancita dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/2004 – C.U. n. 192 del 7/01/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VENEZIA avverso l’omologazione della gara con il risultato conseguito
sul campo sancita dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/2004 – C.U. n. 192
del 7/01/05).
Il procedimento
Con il provvedimento sopra indicato, il Giudice Sportivo respingeva il reclamo proposto
dalla Soc. Venezia volto ad ottenere, in relazione alla gara dalla stessa disputata con la Soc.
Crotone in data 19/12/2004, l’irrogazione a quest’ultima della sanzione di cui all’art. 12,
comma 1 del C.G.S. (perdita della gara con il punteggio di 0-3) o, in subordine, la ripetizione
dell’incontro.
Osservava il Giudice Sportivo che i fatti denunciati dalla reclamante (sostituzione del
calciatore Benussi, a seguito dello scoppio di una bomba-carta lanciata dai sostenitori del
Crotone; impossibilità, a causa di tale sostituzione, di procedere a ulteriori sostituzioni,
avendo ormai esaurito il Venezia numero di cambi consentito dal regolamento) non avevano
inciso sulle condizioni di regolarità della gara e non potevano quindi giustificare
l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 prevista
dall’art. 12, comma 1, C.G.S.
Neppure sussistevano ad avviso del primo giudice gli specifici presupposti per disporre la
ripetizione della gara ai sensi del comma 4 lett c) dell’art. 12 medesimo per cui doveva
essere omologato il risultato conseguito sul campo.
Per i fatti non regolamentari posti in essere dai tifosi della Soc. Crotone, il Giudice Sportivo
affermava invece la responsabilità oggettiva della stessa, irrogando le sanzioni della
penalizzazione di tre punti in classifica, dell’ammenda di € 10.000 nonché della diffida.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Soc. Venezia deducendo:
- che a causa della “forzata” sostituzione del portiere Benussi con quello di riserva Lejsal, lo
stesso Venezia non aveva potuto sostituire un altro giocatore, Biliotti, che si era
successivamente infortunato, in tal modo terminando la gara in dieci uomini;
- che essendo stato costretto il medico sociale del Venezia ad accompagnare all’ospedale il
portiere Benussi, poiché l’ambulanza di servizio allo stadio era priva del prescritto medico
accompagnatore, il suddetto Biliotti era stato soccorso solo dal massaggiatore della squadra e
non aveva quindi potuto ricevere quelle cure adeguate che gli avrebbero asseritamene
permesso di portare a termine la gara;
- che i sanitari dell’Ospedale di Crotone dove era stato ricoverato il Benussi avrebbero
ricevuto telefonate dai dirigenti di tale società che li invitavano a “minimizzare la prognosi”;
- che sia dal referto dell’Ospedale di Crotone che da quello rilasciato successivamente
dall’Ospedale di Venezia, risultava che il Benussi a seguito dello scoppio della bomba-carta
aveva riportato lesioni al timpano e “trauma acustico all’orecchio sinistro”.
Sulla base di questi fatti - da valutare, secondo la società reclamante, in maniera unitaria e
tutti riconducibili alla responsabilità esclusiva del Crotone - la gara non era da considerarsi
regolare e quindi la Soc. Venezia chiedeva che questa Commissione Disciplinare volesse
così giudicare:
- previo accertamento della riduzione del potenziale atletico conseguente al ferimento del
calciatore Benussi e all’inferiorità numerica causata dall’impossibilità di sostituire il
calciatore Biliotti, ritenere che questi fatti abbiano impedito la regolare effettuazione della
gara e quindi punire il Crotone con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3;
- previa valutazione dei fatti esposti al punto precedente sulla base di criteri non
esclusivamente tecnici, ritenere che gli stessi hanno influenzato la regolarità della gara
Crotone-Venezia e quindi punire il Crotone con la perdita della gara stessa con il punteggio
di 0-3 o, in subordine, ordinare la ripetizione della gara in questione;
- previo accertamento che i fatti esposti al primo punto concretizzano comunque circostanze
di carattere eccezionale, disporre ex art. 12 comma 4, ultimo capoverso, C.G.S. la ripetizione
della gara Crotone-Venezia.
La Soc. Crotone ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali sostiene l’erronea
ricostruzione dell’accaduto da parte del direttore di gara e del collaboratore dell’Ufficio
Indagini e l’inammissibilità e infondatezza sul piano giuridico dell’appello svolto dal
Venezia (non potendosi configurare alcuna responsabilità, né diretta né oggettiva, in capo
alla Società), chiedendo il rigetto del reclamo del Venezia.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della società reclamante unitamente al
proprio difensore, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame.
E’ altresì comparso il difensore della Soc. Crotone, il quale ha reiterato le argomentazioni
svolte nella propria memoria e le conclusioni in essa formulate.
I motivi della decisione
Esaminati gli atti ufficiali, ritiene la Commissione di dover respingere il reclamo della Soc.
Venezia.
In relazione alle previsioni di cui all’art. 12 C.G.S. si osserva che anche secondo il costante
orientamento degli organi di giustizia sportiva fatti idonei ad alterare in misura apprezzabile
l’iter fisiologico di una gara di calcio possono qualificarsi soltanto quelli che abbiano inciso
“sostanzialmente” sulla fisionomia tipologica della competizione (intesa come scontro
atletico ed agonistico fra due compagini che, in condizioni presumibilmente ed astrattamente
paritarie, si affrontano su di un terreno di giuoco, cercando, nel rispetto di forme e regole
prestabilite, di superarsi vicendevolmente) sovvertendone le caratteristiche essenziali e
provocando insanabili squilibri tra le compagini interessate.
Nel caso di specie i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Crotone-Venezia –
singolarmente e complessivamente considerati – non hanno alterato “decisamente” la
regolarità fisiologica della competizione determinando uno squilibrio tecnico-agonisticopsicologico
in pregiudizio della squadra ospite.
Al riguardo si deve anzitutto evidenziare come dal referto dell’arbitro risulti che la
sostituzione del giocatore Saverino con Garcia è avvenuta contestualmente alla sostituzione
del portiere Benussi ma evidentemente per ragioni tecniche che in nessun modo sono da
mettere in relazione di causa-effetto con quest’ultima sostituzione. L’allenatore del Venezia
avrebbe potuto non procedere ad alcuna sostituzione o effettuarla successivamente a quella
del portiere ma comunque prima dell’infortunio occorso al Biliotti e la sostanza delle cose,
ovvero che il Venezia aveva esaurito i cambi a sua disposizione, non sarebbe comunque
mutata: per cui questo primo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
Altresì non paiono meritevoli di accoglimento le ulteriori considerazioni della reclamante
circa la presenza di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici che abbiano
influenzato la regolarità di svolgimento della gara. Di tali fatti non vi è alcun riscontro negli
atti ufficiali.
Come giustamente rilevato dal Giudice Sportivo, nel corso della gara Crotone – Venezia si è
verificata la lesione di un giocatore di quest’ultima squadra con indiscutibile alterazione del
potenziale atletico della stessa, ma tale fatto va inquadrato nella fattispecie di cui all’art.12
comma 1, seconda parte, del C.G.S. che comporta – come sanzione – non già la perdita della
gara o la ripetizione della medesima, bensì la penalizzazione di punti in classifica almeno
pari a quelli conquistati sul campo.
Del tutto irrilevante appare infine il rilievo che il mancato rientro in campo del giocatore
Biliotti sarebbe dipeso dall’assenza del medico sociale del Venezia, costretto ad
accompagnare in ospedale il portiere Benussi perché l’ambulanza di servizio era priva del
medico. Non vi è prova infatti dell’esistenza di un qualsivoglia nesso causale fra i due
episodi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VENEZIA avverso l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo sancita dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/2004 – C.U. n. 192 del 7/01/05)."