LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Roma del 13/1/05 – C.U. n. 209 del 17/1/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Siena-Roma del 13/1/05 - C.U. n. 209 del 17/1/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la
sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Siena-Roma del 13/1/05, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la
riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva in primo luogo come il lancio dei due petardi sia
avvenuto all’inizio della gara per festeggiare l’ingresso in campo delle squadre; in secondo
luogo, la reclamante rileva come i propri sostenitori abbiano immediatamente disapprovato
il lancio del fumogeno (con il quale è stato colpito il portiere del Siena); in terzo luogo, la
reclamante afferma che tale episodio, nonostante possa essere qualificato come
potenzialmente pericoloso, non ha provocato alcuna conseguenza lesiva; infine, il Siena
sottolinea come la sanzione adottata sia sproporzionata ed eccessivamente afflittiva in
relazione alla oggettiva caratterizzazione dei fatti e alle sanzioni comminate in relazione al
comportamento, molto più grave, tenuto dai sostenitori della squadra avversaria nella stessa
occasione e comunque rispetto a situazioni più gravi avvenute in altri campi.
La gravità della sanzione sarebbe, a detta della reclamante, legata all’onda emotiva provocata
dai fatti addebitabili ai sostenitori della squadra avversaria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere due petardi
nel recinto di giuoco e lanciato alcuni fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco, uno dei
quali ha colpito il portiere del Siena, senza procurargli conseguenze lesive.
A nulla rilevano, ai fini della presente decisione, le considerazioni svolte dalla difesa della
reclamante in merito ai provvedimenti adottati nei confronti della squadra avversaria. Inoltre,
la prospettazione difensiva volta a dare rilievo ad una presunta disapprovazione di parte del
pubblico rispetto ai comportamenti di cui al deferimento non risulta in alcun modo provata.
Non v'è dubbio infatti che i comportamenti sanzionati siano stati gravi e potenzialmente
pericolosi per l’incolumità delle persone sugli spalti e sul terreno di gioco (solo per un caso
fortuito, il portiere del Siena non ha subito danni dal lancio del fumogeno che lo ha colpito).
Tuttavia, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi
analoghi, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente affittiva la sanzione nella
misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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