LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.59/Cit del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. PAVIA S.R.L. GARA IVREAPAVIA OTTAVI DI FINALE ANDATA COPPA ITALIA SERIE C.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.59/Cit del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. PAVIA S.R.L. GARA IVREAPAVIA OTTAVI DI FINALE ANDATA COPPA ITALIA SERIE C. Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, é stata contestata alla società A.C. Pavia S.r.l. la violazione all’art.12 comma 5° del C.G.S. in relazione al punto 11 del Com.Uff. n.180 del 3.5.2004 per avere utilizzato, nella gara di ottavi di finale della Coppa Italia Ivrea-Pavia disputata il 19.1.2005, il calciatore Alessandro Gambadori non avente titolo a parteciparvi non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alla relativa pratica di tesseramento. Con memoria inoltrata nei termini, la società ha sostenuto che, pressata dalla necessità di allestire una squadra per la partecipazione alla gara, avrebbe deciso di impiegare il Gambadori, sebbene mancasse il visto di esecutività, in quanto era stato depositato in Lega il contratto relativo al calciatore in data antecedente la partita; ha aggiunto che si tratterebbe di violazione meramente formale, non essendo decorso il termine di cinque giorni, finalizzato alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni regolamentari ed economiche, e al rilascio del visto di esecutività, successivamente concesso dalla Lega; ha quindi concluso chiedendo che nell’irrogare la sanzione la Commissione tenesse conto della convinzione che l’impiego in gara del Gambadori non danneggiasse gli interessi dello stesso. Dinanzi alla Commissione nessuno é comparso. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che la violazione ascritta alla società pavese emerga con chiarezza dalle risultanze del procedimento: ed infatti dal referto arbitrale risulta che la società pavese ha utilizzato, nella partita di ottavi di finale di Coppa Italia disputata con l’Ivrea, il calciatore Gambadori, prima che venisse rilasciato dalla Lega il visto di esecutività alla pratica di tesseramento. La società non può andare quindi esente dalla sanzione prevista dall’art. 12 comma 5° del C.G.S., che prevede la punizione sportiva della perdita della gara per le società che abbiano impiegato in partita calciatori che non hanno titolo per prendervi parte. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere, per la partita di Coppa Italia Ivrea-Pavia deI 19.1.2005, alla società A.C. Pavia S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della società Ivrea Calcio S.r.l.-.
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