LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.59/Cit del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. PAVIA S.R.L. GARA IVREAPAVIA OTTAVI DI FINALE ANDATA COPPA ITALIA SERIE C.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.59/Cit del 9/2/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. PAVIA S.R.L. GARA IVREAPAVIA
OTTAVI DI FINALE ANDATA COPPA ITALIA SERIE C.
Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, é
stata contestata alla società A.C. Pavia S.r.l. la violazione all’art.12 comma 5°
del C.G.S. in relazione al punto 11 del Com.Uff. n.180 del 3.5.2004 per avere
utilizzato, nella gara di ottavi di finale della Coppa Italia Ivrea-Pavia disputata
il 19.1.2005, il calciatore Alessandro Gambadori non avente titolo a
parteciparvi non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alla relativa
pratica di tesseramento.
Con memoria inoltrata nei termini, la società ha sostenuto che,
pressata dalla necessità di allestire una squadra per la partecipazione alla
gara, avrebbe deciso di impiegare il Gambadori, sebbene mancasse il visto di
esecutività, in quanto era stato depositato in Lega il contratto relativo al
calciatore in data antecedente la partita; ha aggiunto che si tratterebbe di
violazione meramente formale, non essendo decorso il termine di cinque
giorni, finalizzato alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni
regolamentari ed economiche, e al rilascio del visto di esecutività,
successivamente concesso dalla Lega; ha quindi concluso chiedendo che
nell’irrogare la sanzione la Commissione tenesse conto della convinzione che
l’impiego in gara del Gambadori non danneggiasse gli interessi dello stesso.
Dinanzi alla Commissione nessuno é comparso.
All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che la violazione
ascritta alla società pavese emerga con chiarezza dalle risultanze del
procedimento: ed infatti dal referto arbitrale risulta che la società pavese ha
utilizzato, nella partita di ottavi di finale di Coppa Italia disputata con l’Ivrea, il
calciatore Gambadori, prima che venisse rilasciato dalla Lega il visto di
esecutività alla pratica di tesseramento.
La società non può andare quindi esente dalla sanzione prevista
dall’art. 12 comma 5° del C.G.S., che prevede la punizione sportiva della
perdita della gara per le società che abbiano impiegato in partita calciatori che
non hanno titolo per prendervi parte.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere, per la partita di Coppa Italia Ivrea-Pavia deI 19.1.2005, alla
società A.C. Pavia S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0-3 a favore della società Ivrea Calcio S.r.l.-.
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