LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI TOMMASO DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’IGEA VIRTUS E SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI TOMMASO DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’IGEA VIRTUS E SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C. é stata contestata a Tommaso Donato, amministratore unico della società F.C. lgea Virtus Barcellona S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S. in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com.Uff. n.162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto a inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento calcolato alla data del 30.9.2004. Alla società F.C. lgea Virtus Barcellona S.r.l. é stata contestata la violazione di cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per responsabilità diretta nell’addebito contestato al proprio dirigente. Con memoria inoltrata nei termini il Donato, anche quale amministratore unico della società, ha chiesto in principalità il proscioglimento proprio e della società e in subordine l’irrogazione di sanzioni minime. Ha dedotto al riguardo che il mancato invio del prospetto RI sarebbe dipeso dal fatto che il suo commercialista, a causa di gravi problemi di salute, non avrebbe per almeno due mesi svolto alcuna attività professionale, facendo così decorrere il termine per l’adempimento suddetto. Dinanzi alla Commissione é comparso solo il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’applicazione alla società dell’ammenda di 10.000,00 euro e al Donato della ammonizione. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto del termine perentorio fissato daII’art.85 delle N.O.I.F. rende inevitabile per la sua natura perentoria l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Dinanzi al chiaro dettato normativo, dal quale si ricava l’intento del degislatore federale d’instaurare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società professionistiche al fine di evitare posizioni debitorie troppo compromesse, non é ipotizzabile alcuna esimente. In particolare non é possibile addurre a scusante l’inerzia del commercialista della società, in quanto all’impedimento del suddetto per motivi di salute gli organi societari avrebbero dovuto supplire, provvedendo direttamente ad osservare gli adempimenti previsti dalla normativa federale, per cui non é possibile escludere la responsabilità della società stessa sul piano della colpa. Ed invero, l’art.85 paragrafo III° lettera A) delle N.O.I.F. prescrive con chiarezza che le società, alle date del 31 dicembre, del 31 marzo, del 30 giugno e del 30 settembre, debbono far pervenire alla CO.VI.SO.C. il prospetto RI con la indicazione del rapporto ricavi-indebitamenti riferito a ciascuna delle dette scadenze, calcolato ai sensi della lettera D) dello stesso articolo. L’art.90 comma 2° delle medesime N.O.I.F. stabilisce poi che la violazione della norma di cui sopra da parte di società della Lega Professionisti Serie C, su deferimento della Procura Federale, é sanzionata dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore a 10.000,00 euro. Ciò premesso, ritiene la Commissione che per il Donato, amministratore unico della società F.C. lgea Virtus Barcellona, sia equa la sanzione della ammonizione e che alla società debba essere applicata la sanzione nel minimo edittale, e cioè la ammenda di 10.000,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere all’amministratore unico Tommaso Donato l’ammonizione e alla società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro.
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