LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LUCIANO DEIANA, AMMINISTRATORE UNICO DELL’OLBIA CALCIO E SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LUCIANO
DEIANA, AMMINISTRATORE UNICO DELL’OLBIA CALCIO E SOCIETA’
OLBIA CALCIO S.R.L.-.
A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C.
é stata contestata a Luciano Deiana, amministratore unico della società Olbia
Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S. in relazione
all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com.Uff. n.162/A del
30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con
l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento calcolato alla data del
30.9.2004. Alla società Olbia Calcio S.r.l. é stata contestata la violazione di
cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per responsabilità diretta nell’addebito
contestato al proprio dirigente.
Con memoria inoltrata nei termini il Deiana, anche quale
amministratore unico della società, ha protestato la propria buona fede,
sostenendo che il mancato invio del prospetto RI sarebbe dipeso non da sua
condotta scientemente omissiva, bensì da un disguido originato dalla
sostituzione del consulente contabile della società e dalla malattia del
sostituto; ha aggiunto che, in assoluta buona fede, avrebbe ritenuto di
soddisfare all’adempimento in occasione della preannunciata ispezione della
CO.VI.SO.C., che avrebbe visionato i libri contabili, ma che l’inadempimento
rilevato dal suddetto organo avrebbe originato la contestazione da parte dello
stesso con l’ordine, celermente rispettato dalla società, di invio del prospetto
RI.
Dinanzi alla Commissione é comparso solo il rappresentante della
Procura Federale, il quale ha concluso per l’applicazione dell’ammenda di
10.000,00 euro alla società e per l’ammonizione del Deiana.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada
affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto
del termine perentorio fissato dall’art.85 delle N.O.I.F. rende inevitabile per la
sua natura perentoria l’irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Dinanzi al chiaro dettato normativo, dal quale si ricava l’intento del
legislatore federale d’instaurare un sistema di controlli sistematici e periodici
sulla situazione economica e finanziaria delle società professionistiche al fine
di evitare posizioni debitorie troppo compromesse, non é ipotizzabile alcuna
esimente. In particolare non é possibile allegare la propria buona fede, che si
traduce nella inescusabile ignoranza della normativa federale. Quanto poi alla
dedotta l’inerzia del consulente contabile della società, non é possibile
escludere la responsabilità della stessa sul piano della colpa perché gli organi
societari avrebbero dovuto supplire alla inerzia del consulente, direttamente
provvedendo all’invio del prospetto RI.
E invero, l’art.85 paragrafo III° lettera A) delle N.O.I.F. prescrive con
chiarezza che le società, alle date deI 31 dicembre, del 31 marzo, del 30
giugno e del 30 settembre, debbono far pervenire alla CO.VI.SO.C. il
prospetto RI con la indicazione deI rapporto ricavi-indebitamenti riferito a
ciascuna delle dette scadenze, calcolato ai sensi della lettera D) dello stesso
articolo. L’art.90 comma 2° delle medesime N.O.I.F. stabilisce poi che la
violazione della norma di cui sopra da parte di società della Lega
Professionisti Serie C, su deferimento della Procura Federale, é sanzionata
dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore a 10.000,00
euro.
Ciò premesso, ritiene la Commissione che per il Deiana sia equa la
sanzione della ammonizione e che alla società vada applicata la sanzione di
10.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere all’amministratore unico Luciano Deiana la ammonizione e alla
società Olbia Calcio S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro.
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