LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LUCIANO DEIANA, AMMINISTRATORE UNICO DELL’OLBIA CALCIO E SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LUCIANO DEIANA, AMMINISTRATORE UNICO DELL’OLBIA CALCIO E SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C. é stata contestata a Luciano Deiana, amministratore unico della società Olbia Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S. in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com.Uff. n.162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento calcolato alla data del 30.9.2004. Alla società Olbia Calcio S.r.l. é stata contestata la violazione di cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per responsabilità diretta nell’addebito contestato al proprio dirigente. Con memoria inoltrata nei termini il Deiana, anche quale amministratore unico della società, ha protestato la propria buona fede, sostenendo che il mancato invio del prospetto RI sarebbe dipeso non da sua condotta scientemente omissiva, bensì da un disguido originato dalla sostituzione del consulente contabile della società e dalla malattia del sostituto; ha aggiunto che, in assoluta buona fede, avrebbe ritenuto di soddisfare all’adempimento in occasione della preannunciata ispezione della CO.VI.SO.C., che avrebbe visionato i libri contabili, ma che l’inadempimento rilevato dal suddetto organo avrebbe originato la contestazione da parte dello stesso con l’ordine, celermente rispettato dalla società, di invio del prospetto RI. Dinanzi alla Commissione é comparso solo il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’applicazione dell’ammenda di 10.000,00 euro alla società e per l’ammonizione del Deiana. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto del termine perentorio fissato dall’art.85 delle N.O.I.F. rende inevitabile per la sua natura perentoria l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Dinanzi al chiaro dettato normativo, dal quale si ricava l’intento del legislatore federale d’instaurare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società professionistiche al fine di evitare posizioni debitorie troppo compromesse, non é ipotizzabile alcuna esimente. In particolare non é possibile allegare la propria buona fede, che si traduce nella inescusabile ignoranza della normativa federale. Quanto poi alla dedotta l’inerzia del consulente contabile della società, non é possibile escludere la responsabilità della stessa sul piano della colpa perché gli organi societari avrebbero dovuto supplire alla inerzia del consulente, direttamente provvedendo all’invio del prospetto RI. E invero, l’art.85 paragrafo III° lettera A) delle N.O.I.F. prescrive con chiarezza che le società, alle date deI 31 dicembre, del 31 marzo, del 30 giugno e del 30 settembre, debbono far pervenire alla CO.VI.SO.C. il prospetto RI con la indicazione deI rapporto ricavi-indebitamenti riferito a ciascuna delle dette scadenze, calcolato ai sensi della lettera D) dello stesso articolo. L’art.90 comma 2° delle medesime N.O.I.F. stabilisce poi che la violazione della norma di cui sopra da parte di società della Lega Professionisti Serie C, su deferimento della Procura Federale, é sanzionata dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore a 10.000,00 euro. Ciò premesso, ritiene la Commissione che per il Deiana sia equa la sanzione della ammonizione e che alla società vada applicata la sanzione di 10.000,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere all’amministratore unico Luciano Deiana la ammonizione e alla società Olbia Calcio S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro.
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