COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 11.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 del 26.01.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 115 del 11.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00
E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 del 26.01.2005 - Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il ricorso dell’A.S. Trapani avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n.
104 del 26.01.2005) con il quale è stata irrogata alla Società l’ammenda di _ 2.000,00 e
diffida “perché propri sostenitori, nel corso della gara, lanciavano all’interno del recinto di
giuoco tre fumogeni ed un petardo che esplodeva senza tuttavia provocare alcuna
conseguenza. Perché persona non identificata, prima dell’inizio della gara, lanciava
dall’esterno dell’impianto sportivo, nel settore ove avevano preso posto i sostenitori
ospiti, un petardo che colpiva al volto un tifoso provocandogli abrasioni ad un occhio. Lo
stesso veniva medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale. Sanzione così determinata in
considerazione, altresì, dell’idoneità di tale lancio a provocare più gravi conseguenze”;
esaminate le ragioni addotte dalla Società reclamante che ha eccepito la falsa
applicazione degli artt. 10 e 11 del C.G.S. non potendo imputarsi alcuna responsabilità
“per il gesto di uno sconsiderato”;
valutato che, in effetti, dal rapporto del Commissario di Campo, ripreso nella
motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo, è dato rilevare che non è stato
possibile identificare il soggetto che ha lanciato il petardo all’interno dello stadio e
dunque, trattandosi di atto posto in essere da soggetto sconosciuto non può essere
impuntato a “sostenitore della Società reclamante”;
considerato che, alla luce di tale valutazione, l’A.S. Trapani può essere sanzionata solo
per il lancio di n. 3 fumogeni e n. 1 petardo all’interno del recinto di giuoco effettuato da
propri sostenitori senza provocare conseguenze;
ritenuta, per tale comportamento, congrua la sanzione dell’ammenda di _ 750,00,
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Trapani riduce la sanzione irrogata
dall’ammenda di _ 2.000,00 e diffida alla sola ammenda di _ 750,00
(settecentocinquanta/00). Nulla per la tassa non versata.
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