COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 09/02/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 16/01/2005 ALCAMO S.R.L. – FOLGORE 2000 CASTELVETRANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 112 del 09/02/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 16/01/2005 ALCAMO S.R.L. - FOLGORE 2000 CASTELVETRANO
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società Folgore 2000 dal quale si deduce la
posizione irregolare del calciatore Mercurio Salvatore invocandosi per l'effetto la sanzione di
cui all'art.12 del CGS;
- rilevato che conformemente a quanto previsto dall'art.24 comma 5 punto b del CGS il
reclamo deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo
a quello della gara alla quale si riferisce;
- rilevato che tale omissione, ai sensi dell'art. 29 comma 5 e 10 del CGS, costituisce motivo
di inammissibilità del reclamo stesso;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di addebitare sul conto della società Folgore 2000 la tassa di reclamo.
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