COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 09/02/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 06/02/2005 ADRANO A.B. AUTO – CASERTANA F.C.S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 112 del 09/02/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 06/02/2005 ADRANO A.B. AUTO - CASERTANA F.C.S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul
terreno di gioco della società Casertana entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- rilevato che la A.C. Casertana risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni
(gara Cosenza 1914 - Casertana, C.U. n° 73 del 712 4; gara Casertana - Cosenza F.C.,
C.U. n°74 del 1012 4; gara Casertana - Modica, C.U. 77 del 1512 4.);
- rilevato, altresì, che alla quarta rinunzia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal
campionato così come previsto dal comma 5 dell'art. 53 delle NOIF e, a titolo di sanzione
pecuniaria, quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF;
- considerato altresì che l'esclusione interviene, così come previsto dal comma 4 dell'art.53
NOIF, nel corso del girone di ritorno, ne consegue che tutte le gare ancora da disputare
saranno considerate perdute col punteggio di 0-3 in favore dell'altra società con la quale la
A.C. Casertana avrebbe dovuto disputare le gara previste in calendario;
- visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società Casertana la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3;
2) di escludere la A.C. Casertana dal Campionato di competenza;
3) di comminare alla società A.C. Casertana la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3 in favore delle altre società con le quali avrebbe dovuto disputare la
successiva gara fissata in calendario;
4) di comminare alla A.C. Casertana la sanzione pecuniaria di E.10.000,00;
5) di trasmettere gli atti, per quanto di competenza, al Presidente del Comitato Interregionale.
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