COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/2/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. FUCENSE E DELLA P.G.S. ORATORIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA/FUCENSE DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.34 DEL 23/12/04 COM. REG.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/2/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. FUCENSE E DELLA P.G.S. ORATORIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA/FUCENSE DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.34 DEL 23/12/04 COM. REG.) Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, la società Fucense e Oratoriana hanno proposto appello avverso la decisione adottata dal G.S. con la quale, ritenuta la concorrente responsabilità dei rispettivi tesserati in ordine alla impossibilità di proseguire la gara dopo che era avvenuta una rissa generale al 20° del II tempo, veniva inflitta ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara stessa. Hanno dedotto le appellanti che il provvedimento impugnato doveva ritenersi inopportuno in quanto non si erano verificate le condizioni per decretare la sospensione dell’incontro e la sua mancata prosecuzione visto che, secondo la versione della Fucense, non vi sarebbe stato interesse a creare disordini nel momento in cui la squadra era in vantaggio e, secondo la versione dell’Oratoriana, sarebbe stato sufficiente che l’arbitro avesse adottato gli opportuni provvedimenti disciplinari per riportare l’ordine in campo. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che si era verificata una rissa generale tra tutti i calciatori e di essersi tirato da parte per controllare gli eventi e dopo qualche minuto, alla fine della rissa, ha deciso di sospendere la gara. Osserva la Commissione che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, non sembrano sussistere le condizioni per sospendere la gara in quanto, come riferito da quest’ultimo, dopo qualche minuto, la rissa tra calciatori era finita e se lo stesso avesse preso i provvedimenti disciplinari più opportuni nei confronti di quelli ritenuti “più facinorosi” (individuati in tre o quattro elementi) il giuoco sarebbe ripreso in condizioni di normalità. Ritiene, pertanto, la Commissione che debba essere disposta la ripetizione della gara vertendosi in un chiaro caso di errore tecnico da parte dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara mandando alla segreteria del Comitato per i provvedimenti di competenza. Dispone, altresì, accreditarsi le tasse di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it