COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/2/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FALCHI FANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S.D. FALCHI FANO – REAL TRECIMINIERE DISPUTATA IL 21.11.2004 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, PROV. TERAMO (C.U. N°19 DEL 2.12.2004 DEL COMITATO PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/2/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FALCHI FANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 - 3) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S.D. FALCHI FANO – REAL TRECIMINIERE DISPUTATA IL 21.11.2004 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, PROV. TERAMO (C.U. N°19 DEL 2.12.2004 DEL COMITATO PROVINCIALE TERAMO). Con appello proposto nei termini, la S.S.D. FALCHI FANO ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. a seguito di reclamo proposto dalla soc. Real Treciminiere, per aver il direttore di gara dovuto sospendere la gara “…al 28° del secondo tempo a seguito dei comportamenti antisportivi tenuti da alcuni tesserati delle due società, comportamenti che hanno scatenato una rissa e che a seguito di una doppia espulsione alcuni tifosi della squadra locale penetravano dopo aver aperto un cancello, che non era stato chiuso e sottoposto a controllo, in campo vicino agli spogliatoi e che tre di essi insultavano un giocatore della squadra avversaria, ravvisando nell’invasione da parte di alcuni spettatori che penetravano nell’area degli spogliatoi, la responsabilità oggettiva da parte della società Falchi Fano…” chiedendo disporsi la ripetizione della gara. Ha dedotto l’appellante che, in base a quanto risulta dagli atti di gara (rapporto e supplemento) non si sono verificate quelle precise e circoscritte condizioni oggettive (quali risse o, comunque, condotte particolarmente aggressive da parte dei giocatori in campo né, tantomeno, degli spettatori in occasione dell’asserita invasione di campo) tali da giustificare un provvedimento di sospensione da parte del direttore di gara. Ha precisato l’appellante, infatti, (e ciò ha ribadito in sede di audizione) che nell’occasione dei fatti che poi hanno condotto alla sospensione della gara, l’arbitro avrebbe individuato e sanzionato con la espulsione i due calciatori responsabili dell’unico episodio increscioso, che tra alcuni componenti delle due panchine vi è stato lo scambio di spinte, peraltro non violente, e di minacce verbali, della durata totale di circa trenta secondi e che la citata invasione di campo altro non è stato se non l’ingresso di 5 o 6 spettatori nell’area antistante gli spogliatoi senza alcun intento aggressivo né violento nei confronti di alcuno, come risulta dagli atti di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione dl G.S. non può essere condivisa, tenuto conto del reale accadimento dei fatti cosi come emerge dagli atti di gara redatti dall’arbitro. Dal rapporto di gara e dal successivo supplemento è dato rilevare che durante una fase di gioco, a seguito dell’espulsione per reciproche scorrettezze di due calciatori, è scoppiato un “parapiglia” che ha visto coinvolti alcuni componenti delle due panchine con reciproche spinte, peraltro non violente, ed asserite minacce verbali, seppur non precisate nel loro contenuto dal direttore di gara vista la sua distanza, che ha avuto una durata di circa trenta secondi (cfr. supplemento di rapporto). Quanto all’episodio dell’ingresso in campo di sostenitori della soc. appellante, il direttore di gara riferisce nel proprio referto che alcuni di essi (tre) sono penetrati nell’area adiacente lo spogliatoio, limitandosi ad insultare ad una distanza di sei- sette metri il calciatore della squadra ospite che stava raggiungendo lo spogliatoio a seguito della espulsione. Tanto risultando dagli atti di gara, occorre rappresentare che l’art. 64.2 N.O.I.F. stabilisce che “è nei poteri dell’arbitro astenersi di far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Orbene, i fatti così come risultanti dagli atti di gara non possono giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara. In sintesi, le situazioni descritte (parapiglia ed ingresso nell’area antistante lo spogliatoio di tre sostenitori, senza alcun intento violento e/o aggressivo) non costituiscono obiettivamente atti pregiudizievoli alla incolumità fisica del direttore di gara, degli assistenti o dei calciatori, anzi emerge che la situazione ambientale si è ristabilita in un lasso di tempo molto breve (circa trenta secondi) tale da rendere possibile la ripresa del gioco da parte del direttore di gara. Pertanto, dagli atti non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, tale da giustificare l’adottato provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) anzi, risulta il contrario, atteso che nell’arco di un brevissimo lasso di tempo la situazione era tornata alla sua normalità. In conseguenza, deve essere disposta la ripetizione della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara S.S.D. FALCHI FANO – REAL TRECIMINIERE. Dispone la restituzione della relativa tassa di appello, nonché di quella versata per il I grado di giudizio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it