COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. ANTINUM AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. S. ANTINUM – A. S. D. ZOMPO LO SCHIOPPO, DISPUTATA IL 15.1.2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE STEFANO DI CICCO. (COM. PROV. AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. ANTINUM AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. S. ANTINUM – A. S. D. ZOMPO LO SCHIOPPO, DISPUTATA IL 15.1.2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE STEFANO DI CICCO.
(COM. PROV. AQ)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società A. S. Antinum ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Società A.S.D. Zompo Lo Schioppo per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Stefano Di Cicco che non aveva titolo a parteciparvi poiché era stato impiegato nella stessa giornata in cui era stato tesserato.
La società resistente ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha dedotto la infondatezza del reclamo in quanto il Di Cicco era pienamente legittimato a prendere parte alla gara in quanto tesserato a norma dell’art. 39, comma 3, N.O.I.F..
La Commissione disciplinare osserva che il reclamo è fondato e merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta che il calciatore Stefano Di Cicco non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto impiegato in una gara disputata lo stesso giorno nel quale era avvenuto il tesseramento e ciò in violazione di quanto disposto dagli artt. 39 comma 5 e 61 comma 5 delle N.O.I.F..
Inopportunamente, pertanto, è stata invocata l’applicazione del comma 3 della stessa disposizione da parte della società controdeducente.
Alla sanzione della perdita della gara consegue quella pecuniaria in danno della società resistente per aver impiegato senza titolo il suddetto calciatore.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Società A.S.D. Zompo Lo Schioppo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio A. S. Antinum - A.S.D. Zompo Lo Schioppo 3 – 0, nonché l’ammenda di Euro 104,00.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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