COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. MARFISI BRUNO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ MINI BAR LANCIANO, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28/2/05 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. MINI BAR LANCIANO / AMATORI TREGLIO, DISPUTATA L’8/01/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM. UFF. N° 17 DEL 12/1/05 DELEGAZIONE DI LANCIANO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL SIG. MARFISI BRUNO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ MINI BAR LANCIANO, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28/2/05 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. MINI BAR LANCIANO / AMATORI TREGLIO, DISPUTATA L’8/01/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM. UFF. N° 17 DEL 12/1/05 DELEGAZIONE DI LANCIANO)
Con appello ritualmente proposto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. poiché il dirigente accompagnatore della Società A.C. Mini Bar Lanciano entrava in campo spintonando l’arbitro e gridando frasi ingiuriose e minacciose; inoltre, al termine del primo tempo, cercava di introdursi nello spogliatoio del direttore di gara, continuando ad inveire e a minacciare, desistendo solo a seguito della manifestazione di volontà da parte del direttore di gara di chiamare la Forza Pubblica.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si sarebbe limitato a protestare senza ingiuriare l’arbitro e, durante l’intervallo, a chiedere civilmente spiegazioni allo stesso in merito al provvedimento di espulsione adottato, come potevano confermare i testimoni presenti di cui veniva chiesta l’audizione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato integralmente gli originari riferimenti, onde l’appello risulta infondato e non meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti e, segnatamente dal supplemento di rapporto, che il Marfisi si è reso responsabile del grave comportamento compiutamente descritto dal direttore di gara mentre quanto sostenuto dall’appellante non trova alcun riscontro negli stessi atti che non possono essere superati con l’audizione di testi vietata dalla normativa di riferimento.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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