COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VILLAVALLELONGA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/3/06 AL CALCIATORE MANCONE FRANCESCO) IN RELAZIONE ALLA GARA ISIDORIANA / VILLAVALLELONGA DISPUTATA IL 8/1/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 13/1/05 COM. PROV. LE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VILLAVALLELONGA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/3/06 AL CALCIATORE MANCONE FRANCESCO) IN RELAZIONE ALLA GARA ISIDORIANA / VILLAVALLELONGA DISPUTATA IL 8/1/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 13/1/05 COM. PROV. LE L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto la Società A.S. Villavallelonga ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Mancone Francesco “perché, espulso per aver ingiuriato gravemente l’arbitro, tornava sui suoi passi con atteggiamento minaccioso costringendo i propri compagni di squadra a fermarlo. Successivamente, dopo aver nuovamente offeso il direttore di gara, lo colpiva con un sputo in pieno volto. Non pago, reiterava atteggiamenti offensivi ed aggressivi anche a fine gara, comunque dimenticando la sua posizione di capitano” chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che in occasione dell’espulsione è vero che il Mancone sputava, ma il grave gesto non era rivolto al direttore di gara. Infatti lo sputo non raggiungeva il volto dell’arbitro essendo diretto con senso di frustrazione, dal Mancone verso il terreno di giuoco. Effettivamente i compagni di squadra hanno trattenuto il Mancone, ma non perché questi avesse intenzioni aggressive nei confronti dell’arbitro, ma perché temevano che il loro capitano potesse esagerare con le proteste verbali. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il calciatore Mancone lo ha volontariamente colpito al volto con uno sputo. Lo stesso calciatore come già precisato nel referto di gara, ha avuto inoltre diversi atteggiamenti irriguardosi nei suoi confronti come ingiurie, offese, atteggiamenti minacciosi. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata (in quanto anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Mancone Francesco ha tenuto un comportamento oltremodo oltraggioso (con offese, ingiurie, sputo, atteggiamenti minacciosi e aggressivi) nei confronti del direttore di gara aggravato peraltro dalla sua posizione di capitano Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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